Disegno di legge regionale n. 165 presentato il 08 novembre 2005
Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Sommario:            

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.
2. 
La Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.
3. 
La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità;
b) 
provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;
c) 
gestire e promuovere un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente valorizzandola quale fenomeno ricreativo ed educativo ad alto contenuto sociale;
d) 
coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata, ed in particolare i pescatori quali utenti organizzati;
e) 
attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
f) 
promuovere e coordinare attività di valorizzazione e incremento della fauna ittica regionale;
g) 
sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
h) 
promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;
i) 
promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalità legate ad attività di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attività alieutica.
4. 
L'esercizio della pesca è consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e statale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del Lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti Italo - Elvetici.
5. 
Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali della Regione Piemonte.
Art. 2 
(Funzioni della Regione)
1. 
Sono di competenza della Regione, nei limiti delle disposizioni contenute nella presente legge, le seguenti funzioni:
a) 
legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;
b) 
programmazione regionale, indirizzo e coordinamento;
c) 
rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
d) 
ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
e) 
approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
f) 
coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
g) 
coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
h) 
attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
i) 
attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
j) 
funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
Art. 3 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province esercitano le funzioni previste dalla presente legge ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
2. 
Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalità dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.
3. 
Le province, sentiti i comitati consultivi provinciali di cui all'articolo 7, hanno facoltà di vietare temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni, quando sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche.
4. 
In caso di inosservanza da parte delle province dei termini per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 4 
(Organizzazioni piscatorie riconosciute)
1. 
Sono riconosciute nel territorio della Regione, agli effetti della presente legge, le organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:
a) 
riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;
b) 
con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.
2. 
Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, a:
a) 
cinquecento aderenti residenti nella provincia qualora vi siano più di dieci organizzazioni piscatorie con centocinquanta iscritti ciascuna;
b) 
un numero di aderenti residenti nella provincia stabilito dalla stessa, qualora vi siano meno di tre organizzazioni piscatorie con centocinquanta iscritti ciascuna ovvero qualora vi siano più di dieci organizzazioni piscatorie con meno di settancinque iscritti ciascuna.
3. 
Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:
a) 
organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;
b) 
promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) 
collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;
d) 
proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;
e) 
svolgere attività affidate dalle province;
f) 
organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.
4. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5 
(Comitati di bacino)
1. 
I comitati dei bacini di pesca, denominati ai sensi della presente legge comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico perseguenti finalità in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.
2. 
Ai comitati di bacino partecipano pescatori organizzati in associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute.
3. 
La costituzione del comitato di bacino è promossa dalla provincia interessata sui bacini di pesca individuati dal Piano regionale di cui all'articolo 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.
4. 
Le province possono stipulare convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalità stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca sportiva, la tutela della fauna ittica, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonché i centri ittiogenici e l'esercizio delle attività di vigilanza volontaria.
Art. 6 
(Comitato consultivo regionale)
1. 
È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato consultivo regionale (CCR) con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e ambienti acquatici.
2. 
Il CCR esprime pareri in ordine al Piano regionale previsto all'articolo 10 e può altresì formulare proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.
3. 
Il CCR è così composto:
a) 
l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;
b) 
i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali previsti all'articolo 7;
c) 
un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
d) 
un rappresentante per ciascuno dei Comitati consultivi provinciali pesca, eletto tra i propri componenti ed appartenente ad una organizzazione piscatoria;
e) 
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
f) 
un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
g) 
tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;
h) 
un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.
4. 
Partecipa ai lavori del CCR senza diritto di voto il presidente del Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico previsto all'articolo 8 o suo delegato.
5. 
Le funzioni di segretario del CCR sono svolte da un funzionario della competente struttura regionale; il segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
6. 
Non possono far parte del CCR coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
7. 
Il CCR viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta all'anno.
8. 
Il CCR resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
Art. 7 
(Comitato consultivo provinciale)
1. 
È costituito dalla provincia territorialmente competente il Comitato consultivo provinciale (CCP) con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. 
Il CCP esprime pareri in ordine al Piano provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e può altresì formulare proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici provinciali e della fauna ittica.
3. 
Il CCP è così composto:
a) 
l'assessore provinciale competente in materia o suo delegato che lo presiede;
b) 
un dirigente della provincia competente per materia o suo delegato;
c) 
un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) con strutture periferiche ed iscritti nel territorio provinciale di competenza;
d) 
non più di cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni piscatorie riconosciute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con sede sul territorio provinciale di competenza, eletti in una assemblea dei presidenti o loro delegati, indetta dalla provincia;
e) 
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute, presenti ed operanti nel territorio della provincia;
f) 
un rappresentante designato da ciascun comitato di bacino, ove costituito;
g) 
due rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;
h) 
un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani;
i) 
un rappresentante degli enti parco presenti sul territorio provinciale designato d'intesa dagli enti stessi.
4. 
Le funzioni di segretario del CCP sono svolte da un funzionario provinciale; il segretario redige il verbale delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.
5. 
Non possono far parte del CCP coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca.
6. 
Il CCP può avvalersi di professionalità esterne con riferimento a singoli problemi, su richiesta dei membri dello stesso quando ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della presente legge.
7. 
Il CCP viene convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
8. 
Il CCP resta in carica per la durata del consiglio provinciale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato.
Art. 8 
(Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico)
1. 
È costituito con decreto del Presidente dalle Giunta regionale il Comitato consultivo regionale tecnico-scientifico (CCRTS), con funzioni tecniche e scientifiche in materia di ambienti acquatici e pesca.
2. 
Il CCRTS esprime pareri tecnici e scientifici su richiesta della Regione, relativi all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento:
a) 
alla tutela, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni ittiche autoctone;
b) 
alla tutela e alla conservazione delle specie acquatiche endemiche o di particolare significato naturalistico;
c) 
alle azioni di contenimento o di eradicazione delle specie alloctone;
d) 
alle azioni di tutela, mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente ovvero, all'occorrenza, ripristino e gestione degli ambienti acquatici e delle zone umide;
e) 
alla riduzione dei fattori di alterazione e di degrado ambientale degli ambienti e della fauna acquatica;
f) 
ai contenuti tecnici e scientifici di elaborati utili all'applicazione della presente legge e al miglioramento delle conoscenze sulla fauna acquatica del territorio regionale;
g) 
ai contenuti tecnici del Piano regionale previsto all'articolo 10;
h) 
ai contenuti tecnici dei Piani provinciali previsti all'articolo 11.
3. 
Il CCRTS è così composto:
a) 
un dirigente regionale competente per materia con funzioni di presidente o suo delegato;
b) 
un funzionario regionale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dalla struttura competente;
c) 
un funzionario provinciale esperto in normativa ambientale e di settore individuato dall'UPP;
d) 
un esperto in idrobiologia;
e) 
un esperto in ittiologia e biologia della pesca;
f) 
un esperto in ittiopatologia;
g) 
un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino.
4. 
Le funzioni di segretario del CCRTS sono svolte da un funzionario della competente struttura regionale. Il segretario redige i processi verbali delle adunanze, ne cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.
5. 
Gli esperti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) sono designati dalle Università degli Studi, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La nomina è effettuata tenuto conto del curriculum dei candidati.
6. 
Il CCRTS resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo Comitato.
7. 
La Giunta regionale corrisponde ai componenti del CCRTS, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale), in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 9 
(Disposizioni di attuazione e regolamenti)
1. 
La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento del CCR e del CCRTS.
2. 
Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano il funzionamento dei CCP.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, dello Statuto e secondo i principi individuati all'articolo 1:
a) 
le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonchè le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
b) 
gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime;
c) 
i casi, le specie ittiche, luoghi e le modalità di utilizzo del tesserino regionale catture; il quantitativo di pescato;
d) 
l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;
e) 
l'attività di acquacoltura;
f) 
l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;
g) 
le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.
Titolo II. 
PIANIFICAZIONE
Art. 10 
(Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)
1. 
La Regione attua la pianificazione in materia mediante il Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, denominato Piano regionale.
2. 
Il Piano regionale ha la finalità di assicurare la conservazione della biodiversità degli ambienti e degli organismi acquatici presenti nel territorio regionale, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche e delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni ittiche, promuove iniziative di valorizzazione dell'ittiofauna e concorre alla regolamentazione dell'attività alieutica in attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 3.
3. 
Il Piano regionale prende atto dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione individuati dalla Regione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, può individuare ulteriori siti e zone per la presenza di specie e di ecosistemi acquatici di interesse comunitario e definire modalità di gestione in coerenza con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
4. 
Il Piano regionale viene redatto in coerenza con la programmazione regionale concernente gli ambienti acquatici e le acque.
5. 
Il Piano regionale individua le indicazioni generali per la redazione dei Piani provinciali e i criteri di stesura e di aggiornamento della Carta regionale degli ambienti acquatici e della vocazione ittica, denominata di seguito Carta ittica regionale. La Carta ittica regionale è un elaborato tecnico e scientifico del Piano regionale, al quale la Regione fa riferimento per la programmazione generale del settore.
6. 
Il Piano regionale, anche attraverso il supporto della Carta ittica regionale, definisce:
a) 
l'individuazione della fauna acquatica autoctona e alloctona;
b) 
la classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;
c) 
criteri, modalità e procedure per i ripopolamenti e le immissioni della fauna acquatica;
d) 
su proposta delle province, i bacini di pesca ovvero gli ambiti territoriali omogenei dal punto di vista idrografico e degli ambienti acquatici ai fini della gestione della fauna ittica;
e) 
i criteri di individuazione delle seguenti zone di pesca:
1) 
zone di protezione destinate all'ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per i ripopolamenti;
2) 
zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione a organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca;
3) 
zone per attività agonistiche e promozionali dell'attività alieutica;
4) 
zone chiuse di pesca ovvero zone umide artificiali poste al di fuori delle aree di esondazione dei corsi d'acqua, prive di collegamento idrologico con altri ecosistemi acquatici o munite di apposite griglie che impediscano il passaggio del pesce e situate all'interno di proprietà private;
5) 
zone a regolamentazione particolare ovvero tratti di corsi d'acqua o bacini naturali nei quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente con rilascio obbligatorio del pesce catturato;
f) 
le modalità di aggiornamento della Carta ittica regionale;
g) 
le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni piscatorie riconosciute o di altri soggetti per la realizzazione degli obiettivi del Piano regionale;
h) 
i programmi di ricerca e sperimentazione ai fini della conservazione degli ambienti acquatici e incremento della fauna acquatica;
i) 
i programmi di divulgazione della conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la loro tutela;
j) 
gli indirizzi per il coordinamento e la pianificazione della vigilanza;
k) 
i progetti specifici di iniziativa regionale o provinciale;
l) 
i criteri e le modalità di finanziamento delle risorse destinate ai sensi della presente legge;
m) 
le modalità di costituzione e gestione di centri per la tutela e studio della biodiversità degli ambienti acquatici e della fauna ittica.
7. 
Il Piano regionale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il CCR ed il CCRTS, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 34/1998, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato prima della scadenza.
8. 
La Giunta regionale, per realizzare la pianificazione del presente articolo, promuove studi e ricerche sulla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone e sulle tecniche di recupero ambientale.
Art. 11 
(Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca)
1. 
Le province provvedono, in coerenza con il Piano regionale e sentito il CCP, alla stesura dei Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, definiti ai fini della presente legge piani provinciali, i quali:
a) 
attuano a livello provinciale la pianificazione definita dal Piano regionale;
b) 
contribuiscono alla classificazione delle acque, alla individuazione delle zone ittiche, alla redazione e aggiornamento della carta ittica regionale;
c) 
individuano le zone di pesca e i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale;
d) 
definiscono programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
e) 
definiscono programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e della fauna acquatica di interesse provinciale;
f) 
promuovono forme di collaborazione con le organizzazione piscatorie riconosciute e con i comitati di bacino ove presenti;
g) 
censiscono i diritti esclusivi di pesca;
h) 
forniscono le valutazioni circa la qualità dei corsi d'acqua, degli ecosistemi acquatici sulla base di parametri fisici, chimici e biologici significativi;
i) 
raccolgono, elaborano e diffondono i dati relativi alla consistenza delle popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali al fine di realizzare il Piano regionale;
j) 
individuano le popolazioni acquatiche appartenenti alle specie autoctone in funzione della tutela e fruizione del bene;
k) 
forniscono valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei ripopolamenti;
l) 
forniscono i dati sulla capacità biogenica dei corsi d'acqua, al fine di individuare anche le misure minime di cattura;
m) 
forniscono indicazioni per l'individuazione e la gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione;
n) 
propongono l'individuazione dei bacini di pesca;
o) 
individuano le strutture a gestione pubblica idonee per la produzione di materiale ittico autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversità;
p) 
definiscono i programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza;
q) 
propongono progetti di interesse provinciale;
r) 
indicano la previsione degli oneri finanziari e delle risorse connessi all'attuazione del piano ivi comprese le risorse proprie.
2. 
I piani provinciali hanno durata quinquennale, possono essere aggiornati prima della scadenza, e sono trasmessi ai competenti uffici della Giunta regionale per la verifica di congruità con il Piano regionale.
3. 
I piani provinciali sono adottati dalle province entro un anno dalla approvazione del Piano regionale e diventano esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Giunta regionale o a seguito di approvazione espressa entro tale termine.
4. 
Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale formuli osservazioni, le province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione e in tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.
5. 
Qualora le province non adempiano a quanto disposto nel presente articolo entro il termine di sei mesi, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
Art. 12 
(Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici)
1. 
Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto nella programmazione regionale in materia di tutela delle acque.
2. 
La Regione, in collaborazione con le province per quanto di competenza, verifica la compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia previsti dal Piano regionale degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal Piano regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
3. 
Gli adempimenti previsti al comma 2 si applicano anche per le valutazioni degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e per la valutazione di incidenza prevista dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
4. 
Per gli ambienti acquatici individuati dal Piano regionale, la Regione può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.
5. 
Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dalla provincia. La fauna ittica è recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si dovrà comunque dare avviso alla provincia competente per territorio.
6. 
I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale degli alvei devono comprendere la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
7. 
Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richieda opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, deve essere realizzato quanto disposto nel comma 6.
8. 
Nella progettazione e realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici devono essere previsti opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.
9. 
Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. 
Al fine di salvaguardare la fauna acquatica, lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione.
11. 
Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione e le province si possono avvalere del supporto tecnico-scientifico dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale sulla base di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
12. 
I commi 1, 6 e 7 non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa.
13. 
La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, sentite le province, modalità e procedure per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13 
(Impianti e bacini privati per la pesca a pagamento)
1. 
L'esercizio degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento, o in quelli delle relative derivazioni, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi.
2. 
Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. 
Ai fruitori degli impianti e dei bacini privati non è concesso asportare prodotti vivi.
Art. 14 
(Diritti esclusivi di pesca)
1. 
I diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti, associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali della Regione in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge, permangono fino alla loro scadenza.
2. 
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
3. 
I titolari di diritti esclusivi di pesca sono tenuti a comunicare alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo.
4. 
Le province approvano il programma di cui al comma 3 con le eventuali prescrizioni e danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno. Il programma di cui al comma 3 deve anche prevedere l'eventuale Piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo deve dare preavviso al competente ufficio provinciale e trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. 
La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca sono esercitati dalla provincia.
6. 
Ai titolari dei diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di esporre tabelle con indicazioni delle aree di pesca riservata e di mantenere in buone condizioni le tabelle stesse.
7. 
Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8. 
Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti e, a tal fine, tutti coloro che siano titolari di diritti esclusivi di pesca sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo, pena la decadenza, i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi.
9. 
Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati ai sensi del comma 8, nonché una relazione sulle misure adottate ai sensi del presente articolo.
10. 
In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca è fatto obbligo di preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.
11. 
La provincia può autorizzare i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del Piano regionale.
12. 
Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15 
(Usi civici di pesca)
1. 
L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si svolge in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 "(Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e dalle successive disposizioni in materia.
2. 
Le disposizioni attuative del comma 1 sono approvate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale sentita la Conferenza Regione -Autonomie locali.
Titolo III. 
ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA ITTICA
Art. 16 
(Esercizio della pesca)
1. 
Costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e modalità consentite dalla presente legge.
2. 
La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la ha catturata.
Art. 17 
(Interventi ai fini gestionali)
1. 
In tutte le acque presenti nel territorio regionale, nei limiti disposti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti in materia, le province effettuano le attività di ripopolamento, immissione e prelievo a fini gestionali della fauna ittica direttamente o attraverso soggetti individuati dalla provincia stessa.
2. 
È vietato immettere pesci in qualunque ambiente acquatico senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
3. 
L'attività di ripopolamento è effettuata dalle province, dai soggetti individuati ai sensi del comma 1 e dai titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. Le province entro il 31 ottobre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
4. 
Le province autorizzano l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l'uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.
5. 
È data facoltà alle province di interdire la pesca in occasione delle attività previste dai commi 1 e 4, al fine di ottimizzarne il risultato.
6. 
Nell'ambito dei Piani provinciali, sono individuate quelle strutture che meglio permettono la produzione di particolari specie autoctone e di quelle oggetto di operazioni ittiogeniche delle quali sia necessario conservare l'originalità e la variabilità genetica, che dovrà avvenire in centri ittiogenici a controllo pubblico, con riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici oppure allevati in ambienti artificiali o naturali appositamente individuati e realizzati allo scopo. La gestione dei centri ittiogenici e le connesse attività di ripopolamento sono gestite con modalità e procedure stabilite dalla provincia competente per territorio in coerenza con il Piano regionale di cui all'articolo 10.
Titolo IV. 
ESERCIZIO DELLA PESCA, AUTORIZZAZIONI
Art. 18 
(Classificazione delle attività di pesca)
1. 
L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, in:
a) 
pesca professionale;
b) 
pesca sportiva;
c) 
pesca scientifica e interventi di protezione ittica.
2. 
L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
3. 
La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali.
4. 
La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
5. 
Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni 3 anni.
6. 
Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.
7. 
I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.
8. 
Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.
9. 
La pesca sportiva è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso di permesso temporaneo di pesca ovvero della ricevuta di versamento, che costituisce la licenza di pesca, delle tasse e sopratasse previste all'articolo 26, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca sportiva.
10. 
La ricevuta di versamento di cui al comma 9 deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
11. 
La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici e è soggetta ad autorizzazione provinciale.
Art. 19 
(Obbligo della licenza)
1. 
L'esercizio della pesca professionale e sportiva nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza o permesso temporaneo di pesca.
2. 
Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:
a) 
gli addetti all'acquacoltura;
b) 
gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;
c) 
il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
3. 
La Giunta regionale disciplina le licenze e i permessi temporanei di pesca, gli attrezzi, le procedure, i requisiti per il rilascio delle stesse e le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3.
4. 
La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Piemonte.
Art. 20 
(Modalità e tecniche di pesca vietate)
1. 
È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
2. 
Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi professionali, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello e la lenza da fondo o spaderna.
3. 
Per l'esercizio della pesca nelle acque, che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi e timallidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
4. 
È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
5. 
È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca va esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana.
6. 
È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
7. 
L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
8. 
È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
9. 
È vietata la pesca con la dinamite e con altri materiali esplodenti.
10. 
È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. 
È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia ai sensi della presente legge, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
12. 
È vietata la pesca subacquea.
13. 
È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. 
È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
15. 
È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
16. 
È vietato pescare durante il prosciugamento completo o parziale, salvo che con la canna.
17. 
È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.
Titolo V. 
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 21 
(Vigilanza sull'esercizio della pesca)
1. 
La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.
2. 
La vigilanza è altresì affidata direttamente dalle province alle sole guardie ittiche volontarie (GIV), ovvero su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino.
3. 
Le GIV devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
4. 
L'attività di vigilanza delle GIV è coordinata dalla provincia competente per territorio.
Art. 22 
(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza)
1. 
Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all' articolo 21 hanno i seguenti poteri e compiti:
a) 
chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;
b) 
verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.
2. 
Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.
3. 
Le GIV, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica ed esercitano i poteri che la legislazione vigente loro attribuisce.
4. 
I pesci detenuti in violazione alle norme della presente legge, se ancora vivi, devono essere reimmessi nel corso d'acqua dal pescatore.
Art. 23 
(Corsi di preparazione e aggiornamento per GIV)
1. 
Il riconoscimento della qualità di GIV è subordinata alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province che ne rilasciano attestato d'idoneità.
2. 
I corsi possono altresì essere organizzati dalle singole organizzazioni piscatorie riconosciute e dai Comitati di bacino, ove costituiti, previa autorizzazione provinciale, secondo modalità definite dalle province e coerenti con la programmazione regionale e provinciale.
3. 
Le GIV, nominate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 24 
(Risarcimento del danno ambientale)
1. 
Il danno, non derivante dall'attività di pesca, provocato, a qualsiasi titolo, al patrimonio ittico o all'ambiente acquatico, mediante inquinamento o mediante la non osservanza delle prescrizioni e procedure previste dall'articolo 12 nella realizzazione di interventi o opere, costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al risarcimento.
2. 
L'azione di risarcimento è esercitata dalla provincia competente per territorio. La relativa somma, introitata dalla provincia, deve essere reimpiegata per opere di ripristino e riqualificazione ambientale e per il ripopolamento del corpo idrico.
3. 
I criteri generali per la determinazione dell'entità del risarcimento del danno ambientale sono stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 
(Sanzioni)
1. 
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da euro 100 a euro 500 per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
b) 
da euro 100 a euro 1.000 per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
c) 
da euro 50 a euro 300 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
d) 
da euro 5.000 a euro 10.000 per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;
e) 
da euro 50 a euro 300 per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
f) 
euro 50 per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
g) 
da euro 50 a euro 300 per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
h) 
da euro 500 a euro 3.000 per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
i) 
da euro 1.000 a euro 6.000 per le violazioni alle disposizioni ed ai divieti in materia di importazione di idrofauna, controlli sanitari, trasporto e allevamenti;
j) 
da euro 500 a euro 3.000 per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di acquacoltura senza autorizzazione;
k) 
da euro 50 a euro 300 per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;
l) 
da euro 2,5 a euro 15 per chi, pur essendo titolare di valida licenza, non li esibisca agli agenti di vigilanza al momento della richiesta; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento richiesto entro 15 giorni all'ente a cui fa riferimento l'agente contestante la violazione, nel caso in cui il trasgressore non esibisca il documento nel predetto termine soggiace alla sanzione da euro 50 a euro 300;
m) 
da euro 100 a euro 500 per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopi sportivi;
n) 
da euro 500 a euro 3.000 per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;
o) 
da euro 500 a euro 3000 per chi immette idrofauna senza autorizzazione.
2. 
La misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 è aggiornata ogni cinque anni, a partire dalla data di emanazione della presente legge, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media annuale nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. A tal fine ogni quinquennio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di suddetto indice, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative.
3. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono riscossi ed introitati dalle province e interamente impiegati per interventi in materia di tutela della fauna acquatica.
4. 
In coerenza con il piano provinciale, le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione dell'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.
Titolo VI. 
TASSE E RIPARTIZIONE DEI PROVENTI
Art. 26 
(Tasse e sopratasse)
1. 
Ai fini della presente legge si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall' art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.
2. 
Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
3. 
Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.
4. 
I proventi delle tasse e soprattasse di concessione regionale in materia di pesca affluiscono nella UPB n. 0902 e sono destinati al finanziamento della presente legge.
Art. 27 
(Ripartizione dei proventi)
1. 
I proventi derivanti dalle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca sono ripartiti annualmente dalla Regione in base a quanto disposto nel Piano regionale nella misura prevista dall'articolo 28.
2. 
È esclusa, per l'attuazione della presente legge, l'erogazione di contributi o finanziamenti classificati aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria in vigore.
Titolo VII. 
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 28 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ai sensi della presente legge si fa fronte mediante il "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite" istituito dall' articolo 10 della l.r. 34/1998.
2. 
La ripartizione dei fondi previsti dal comma 1 viene effettuata secondo le modalità previste dalla l.r. 34/1998.
3. 
Per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano regionale ovvero dai piani provinciali, fatto salvo quanto trasferito alle province ai sensi dei commi 1 e 2, si provvede, per ciascun anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, con l'iscrizione nelle UPB n. 13041 e n. 13042:
a) 
di fondi comunitari o statali destinati alla tutela degli ambienti acquatici o per l'esercizio dell'attività alieutica;
b) 
di stanziamenti regionali in misura complessivamente uguale ai proventi derivanti dalle tasse e soprattasse dell'articolo 26 introitati nell'anno precedente.
4. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce annualmente i fondi iscritti ai sensi del comma 3, lettera b) per gli interventi e le attività previste dal Piano regionale:
a) 
nella misura del 70 per cento alle province, in proporzione al numero delle licenze censite nell'anno precedente al riparto per il finanziamento dei piani provinciali;
b) 
nella misura del 30 per cento per iniziative regionali previste dal Piano regionale e per la corresponsione degli oneri previsti all'articolo 8, comma 7.
5. 
La quota di spesa destinata dal Piano regionale ai sensi del comma 4, lettera b), per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e pesca è gestita in deroga all' articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale).
Art. 29 
(Relazioni di attuazione dei Piani)
1. 
Le province trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali.
2. 
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale.
Art. 30 
(Disposizioni transitorie e abrogazioni di legge)
1. 
Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro scadenza.
2. 
I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale e dalle province in attuazione della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con la presente legge.
3. 
Fino a quando non trovano attuazione le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 18 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte).
4. 
Il Comitato consultivo regionale e i Comitati consultivi provinciali per la pesca, nominati ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 7/1981, restano in carica e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei comitati consultivi di cui agli articoli 6, 7 e 8.
5. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
l.r. 7/1981, salvo quanto disposto al comma 3;
b) 
legge regionale 18 aprile 1985, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 6 - 'Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte);
c) 
legge regionale 15 maggio 1987, n. 28 (Modificazione ed integrazione alla l.r. 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte).