Disegno di legge regionale n. 164 presentato il 08 novembre 2005
Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
2. 
Ai fini della presente legge valgono le definizioni e le classificazioni di cui all' articolo 2 della l. 218/2003.
Art. 2 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 4 della l. 218/2003, provvede a:
a) 
istituire ed aggiornare il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio;
b) 
definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
c) 
fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali;
d) 
inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate;
e) 
definire norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e prestazioni di guida;
f) 
garantire condizioni omogenee per l'inserimento nel mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art. 3 
(Funzioni delle province)
1. 
La Regione trasferisce alle province, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e nella presente legge, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) 
il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito territoriale di propria competenza, con le modalità indicate nell'articolo 4;
b) 
lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla permanenza da parte delle imprese di trasporto dei requisiti di cui all' articolo 4;
c) 
l'irrogazione e la relativa riscossione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 5, 9 e 10;
d) 
l'invio al registro regionale dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio, con la specificazione e l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici per la sua predisposizione ed aggiornamento come disciplinata all'articolo 5.
Art. 4 
(Modalità per il rilascio della autorizzazione)
1. 
La domanda delle imprese volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio e all'iscrizione nel registro regionale delle imprese di cui all' articolo 5, è inoltrata alla provincia così come previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. 
La domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:
a) 
la denominazione dell'impresa richiedente, la sede, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
b) 
il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di aggiornamento professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
c) 
il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;
d) 
il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto del personale che deve in ogni caso rientrare tra le fattispecie previste nell' articolo 6 della l. 218/2003;
e) 
il possesso del certificato d'iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio in cui l'impresa ha la propria sede legale;
f) 
l'eventuale possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'attività svolta all'estero;
g) 
il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all' articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da parte del personale adibito alla guida degli autobus.
3. 
Qualora la domanda risulti incompleta, l'impresa richiedente è tenuta a regolarizzarla, in riferimento alle indicazioni e alla documentazione richiesta, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte delle competenti strutture della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, è disposto dalla provincia competente il rigetto della domanda medesima.
4. 
L'autorizzazione, ove sussistono le condizioni, viene rilasciata dagli uffici competenti per materia della provincia di appartenenza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. 
Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione avviene da parte della provincia competente ogniqualvolta ritenuto opportuno e comunque con cadenza quinquennale.
6. 
La provincia revoca l'autorizzazione di cui al comma 1, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d. lgs. 395/2000.
7. 
La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11,12 e 13 del d. lgs. 395/2000.
Art. 5 
(Registro regionale delle imprese)
1. 
Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, presso la struttura regionale competente in materia di trasporti è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito dall'insieme delle sezioni dei registri provinciali di cui al comma 3.
2. 
La Regione, in accordo con le province, procede a definire le caratteristiche e le procedure per l'implementazione del registro telematico di cui al comma 1.
3. 
Gli uffici competenti per materia delle province provvedono alla costituzione ed alla tenuta delle sezioni provinciali del Registro regionale delle imprese, ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
4. 
Le variazioni nel registro sono eseguite d'ufficio a seguito di comunicazioni delle imprese interessate. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare, entro trenta giorni, alle province ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro stesso e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione. L'omessa o tardiva comunicazione al registro costituisce illecito amministrativo ed è soggetto alla sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 del d.lgs. 395/2000.
5. 
Le province provvedono alla cancellazione delle imprese dal registro di cui al comma 1:
a) 
su richiesta dell'impresa stessa;
b) 
nel caso di cessazione dell'attività;
c) 
nel caso di perdita o mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4;
d) 
nel caso di revoca di cui all'articolo 10.
6. 
Le imprese cancellate dal registro possono ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
7. 
Le imprese risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già inserite nel registro regionale, possono chiedere l'iscrizione sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 6 
(Contributo di iscrizione)
1. 
Le imprese esercenti i servizi di noleggio iscritte nel registro di cui all'articolo 5 sono tenute al pagamento di una quota annua pari a euro 200,00, oltre a euro 40,00 per ogni mezzo in disponibilità da corrispondersi alle province entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. 
Il mancato pagamento entro la data prevista al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della quota di cui al comma 1 secondo le modalità previste dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
3. 
La sanzione di cui al comma 2 è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano in corso procedure di accertamento, al 10 per cento della quota di cui al comma 1. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
4. 
Le province dispongono la sospensione della autorizzazione alle imprese che non provvedono alla corresponsione del suddetto contributo sino all'avvenuto adempimento.
5. 
La Giunta regionale aggiorna periodicamente le quote di cui al comma 1 fino al valore massimo dell'inflazione registrata nello stesso periodo.
6. 
Le imprese, già autorizzate ai sensi della presente legge, che intendono rinunciare all'attività di noleggio con conducente mediante autobus lo dichiarano alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. 
La dichiarazione di rinuncia di cui al comma 5 è trasmessa entro l'anno solare a cui il contributo di iscrizione, previsto al comma 1, fa riferimento.
Art. 7 
(Noleggio autobus)
1. 
Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata l. 21/1992.
2. 
A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i rappresentanti legali delle società di cui al comma 1.
3. 
Vengono inoltre iscritti, su richiesta dell'interessato, al ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 24/1995 i soggetti in possesso di certificato di abilitazione professionale di categoria "D" dipendenti delle società di cui al comma 1.
4. 
Ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della l. 218/2003 è vietato, per l'attività di noleggio, l'utilizzo di autobus immatricolati per i servizi di trasporto pubblico locale ed acquistati con contributo regionale.
5. 
Il divieto di cui al comma 4, non trova applicazione per le sole imprese che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici finalizzati all'acquisto di autobus immatricolati entro la data del 23 marzo 2005 a condizione che, dopo aver ottenuto specifica autorizzazione all'espletamento del servizio da noleggio dagli enti locali affidanti, l'impresa beneficiaria restituisca all'ente erogatore del contributo una quota della sovvenzione. Tale quota viene definita con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, e tiene conto del periodo di utilizzo a servizio di noleggio del veicolo e della percentuale della sovvenzione.
Art. 8 
(Documento fiscale)
1. 
L'impresa di trasporto è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all' articolo 7 della l. 218/2003.
Art. 9 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti:
a) 
infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro impiego nel servizio;
b) 
infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente;
c) 
infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente.
2. 
Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 3.000,00.
3. 
Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 2.000,00.
4. 
Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 1, lettera c), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 1.500,00.
5. 
Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.
Art. 10 
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. 
Le province procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso dell'anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui agli articoli 8 e 9, comma 1, lettere a) e b), in base ai seguenti parametri:
a) 
il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;
b) 
la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
2. 
Le province procedono alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), in base ai seguenti parametri:
a) 
il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;
b) 
la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.
3. 
È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.
4. 
Le province procedono alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
5. 
La revoca della autorizzazione comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.
6. 
L'azienda sanzionata in una qualsiasi regione con la revoca della autorizzazione, non può richiedere una nuova autorizzazione in altra regione per la durata della revoca subita.
Art. 11 
(Fondo trasporti provincia)
1. 
Le province istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 9.
2. 
Le province, dal fondo di cui al comma 1, sono autorizzate a destinare una somma non superiore all'uno per cento delle risorse derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 9 e la totalità delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite.
3. 
Le risorse di cui al comma 1, escluse quelle previste al comma 2, sono destinate dalle province agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale.
Art. 12 
(Norme di contabilità)
1. 
Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività, al fine di consentire che i sussidi ricevuti da dette società per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.
2. 
Alle società che non adottano quanto disposto dal comma 1 viene revocata l'autorizzazione.
Art. 13 
(Qualità dei mezzi)
1. 
Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le aziende si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente una anzianità per mezzo non superiore a dieci anni rispetto alla prima immatricolazione.
Art. 14 
(Periodo transitorio)
1. 
Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge le imprese già titolari di autorizzazione comunale richiedono, a pena di decadenza, per continuare a svolgere l'attività, l'autorizzazione di cui all'articolo 4.
2. 
Le autorizzazioni comunali per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus restano valide per un periodo di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le imprese che entro tale periodo abbiano fatto richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 4. Durante questo periodo le imprese conservano, a bordo del mezzo che effettua il servizio, l'autorizzazione comunale insieme alla copia della domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 4.
3. 
Fino alla entrata in funzione del registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di noleggio, come previsto all'articolo 5, le province:
a) 
inviano con cadenza trimestrale alla competente struttura della Giunta regionale i dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio;
b) 
sono tenute a comunicare l'eventuale revoca dell'autorizzazione, come prevista dall'articolo 10, comma 4, alle altre province ed alla Regione entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di revoca.
Art. 15 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia ed in particolare alla l. 218/2003.
Art. 16 
1. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è sostituita dalla seguente:
" f) la definizione sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all' articolo 47 del d.lgs. 285/1992"
.
Art. 17 
1. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/1995 è sostituita dalla seguente:
" a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente"
.