Disegno di legge regionale n. 163 presentato il 08 novembre 2005
Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.

Art. 1 
(Assistenza tecnico-amministrativa delle province)
1. 
La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.
2. 
I criteri di riparto dei fondi di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, tenuto conto del numero di comuni per provincia.
3. 
Le province disciplinano, con proprio provvedimento, gli aspetti funzionali ed organizzativi legati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e ne illustrano annualmente i risultati alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali.
Art. 2 
(Consulenza regionale)
1. 
La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri in merito agli aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale.
2. 
Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione regionale competente in materia di enti locali, anche avvalendosi di soggetti esterni in grado di garantire contributi specializzati nelle specifiche materie, secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con successivi provvedimenti.
3. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali una relazione informativa sull'attività di consulenza di cui al comma 1.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
Per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali, la Regione, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alle stesse, per gli anni 2006 e 2007, la somma di euro 250 mila per ciascun anno imputata alla unità previsionale di base (UPB) n. 05991 del bilancio pluriennale 2005-2007.
2. 
Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili sulla UPB n 09021, capitolo n. 10060 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
3. 
Per l'espletamento della attività di consulenza agli enti locali di cui all'articolo 2 è prevista la spesa, per gli anni 2006 e 2007, di euro 50 mila per ciascun anno imputata alla UPB n. 05991 del bilancio pluriennale 2005-2007. A tale spesa si fa fronte con le dotazioni finanziarie di cui alla UPB n. 09021, capitolo n. 10060 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.