Proposta di legge regionale n. 162 presentata il 02 novembre 2005
Norme sulla protezione dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Art. 1 
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. 
La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. 
Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), limitatamente agli ambiti di competenza regionale indicati al capo VI, al capo VII ed agli articoli 102 e 104 dello stesso.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della legge si richiamano le definizioni di cui al capo II ed all' articolo 27 del d. lgs. 230/1995.
Art. 3 
(Procedura per l'espressione dei pareri di cui agli articoli 28, 33 e 55 e 56
1. 
La Regione, esprime parere al Ministero delle attività produttive e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in merito alla richiesta di:
a) 
nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A ai sensi dell' articolo 28 del d.lgs 230/1995;
b) 
nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi dell' articolo 33 del d.lgs 230/1995;
c) 
autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs 230/1995.
2. 
La Giunta regionale esprime i pareri di cui al comma 1 con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria attivata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico - sanitari.
3. 
Per l'istruttoria della pratica oggetto del parere, le strutture regionali competenti si avvalgono:
a) 
del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati dall' articolo 38 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998);
b) 
della competenza medico-sanitaria delle Aziende sanitarie locali (ASL), competenti per territorio;
c) 
di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. 
Per l'espressione del parere di cui al comma 1, lettera c), e per l'aggiornamento dello stato di esercizio degli impianti nucleari e delle relative misure di sicurezza adottate, il responsabile del Settore regionale competente, o funzionario da questo delegato, ovvero il responsabile del procedimento ha la facoltà di convocare audizioni tecniche, d'intesa con l'APAT, con gli esercenti nucleari e gli organi tecnici di controllo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 4 
(Osservatorio regionale)
1. 
La Regione promuove un'attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio.
2. 
A tale fine è istituito l'osservatorio regionale sui siti nucleari, con il compito di monitorare lo stato degli impianti, le attività di messa in sicurezza delle materie stoccate e i processi di disattivazione, garantendo un'adeguata informazione alle comunità interessate.
3. 
Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2 l'osservatorio si avvale:
a) 
di un sistema informativo sugli impianti nucleari (SIMIN) raccordato con il sistema informativo regionale (SIRA) e con analoghe strutture nazionali;
b) 
della collaborazione dell'ARPA e dell'APAT;
c) 
della partecipazione degli enti locali territoriali interessati, delle amministrazioni centrali competenti e degli esercenti nucleari.
4. 
L'osservatorio svolge, inoltre, attività di informazione attraverso la promozione di convegni di studio e seminari con enti e associazioni interessati.
5. 
Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono definite dalla Giunta regionale.
Art. 5 
(Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria
1. 
L'autorità competente per il rilascio del nulla osta di cui all' articolo 29 del d.lgs 230/1995 per le attività comportanti esposizione a scopo medico è individuata nell'ASL competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica.
2. 
Sono, inoltre, soggette a nulla osta le variazioni all'oggetto del provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni tecniche in esso contenute.
3. 
Il nulla osta comprende l'autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti prodotti.
4. 
Per l'istruttoria della pratica oggetto del nulla osta, l'ASL competente si avvale di un organismo tecnico consultivo, ai sensi dell' articolo 29, comma 2, del d.lgs 230/1995.
5. 
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, il contenuto della domanda di nulla osta e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio del nulla osta, il contenuto del provvedimento conclusivo e la composizione dell'organismo tecnico di cui al comma 4, nel quale devono essere garantite le competenze tecniche in materia sanitaria ed ambientale.
6. 
Nei casi di attività comportanti esposizioni diverse dagli scopi di cui al comma 1, valgono le disposizioni dell' articolo 29 del d.lgs 230/1995. Per l'istruttoria della pratica oggetto dell'autorizzazione la Prefettura si può avvalere dell'organismo di cui al comma 4.
7. 
L'ASL e la Prefettura assicurano gli adempimenti di cui all' articolo 102, comma 2 del d.lgs 230/1995, per i rispettivi ambiti di intervento.
Art. 6 
(Disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti)
1. 
L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 30 del d.lgs 230/1995 per l'allontanamento di materiali e di rifiuti radioattivi, di cui è nota l'origine, destinati ad installazioni, ambienti o attività a cui non si applicano le norme del d.lgs 230/1995, nonchè per gli adempimenti di cui all'articolo 102, comma 2, è individuata nella provincia competente per territorio, che assicura l'esercizio delle competenze tramite l'ARPA.
2. 
Per l'istruttoria della pratica oggetto dell'autorizzazione la provincia si avvale altresì della competenza medico-sanitaria delle ASL.
3. 
La Giunta regionale individua, d'intesa con le province, con propria deliberazione, il contenuto della domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnica, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il contenuto del provvedimento conclusivo.
4. 
La Regione definisce linee guida, attraverso i protocolli di cui all'articolo 12, comma 4, per l'esercizio delle attività di controllo dell'ARPA relativamente alla movimentazione e al trasporto di materie radioattive connessi alla sicurezza dei siti nucleari e alle operazioni di disattivazione di cui all' articolo 55 del d.lgs 230/1995.
Art. 7 
(Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)
1. 
L'ASL e la Prefettura competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica assicurano gli adempimenti di cui all'articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del d.lgs 230/1995, con riguardo alle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui all' articolo 29 del d.lgs 230/1995.
2. 
Le province competenti per territorio in relazione all'ubicazione dei materiali e dei rifiuti assicurano, tramite l'ARPA; gli adempimenti di cui all'articolo 32, commi 1, 2 lettera a) e 3 del d.lgs 230/1995, con riguardo alle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui all' articolo 30 del d.lgs 230/1995.
3. 
Per l'istruttoria della pratica oggetto dei provvedimenti autorizzativi di cui all' articolo 32 del d.lgs 230/1995, l'ASL e la Prefettura si possono avvalere dell'organismo di cui all'articolo 5, comma 4 e la provincia si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e della competenza medico-sanitaria delle ASL.
Art. 8 
(Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)
1. 
Le autorità individuate dalla presente legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dispongono i provvedimenti di sospensione o di revoca dei nulla osta o autorizzazioni nelle ipotesi e con le modalità previste dall' articolo 35 del d.lgs 230/1995.
Art. 9 
(Catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. 
È istituito il catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito ed aggiornato a cura dell'ARPA su base regionale con suddivisioni a carattere provinciale.
2. 
Al fine di cui al comma 1, le autorità competenti a rilasciare i nulla osta di cui agli articoli 5 e 6 trasmettono copia dei provvedimenti all'ARPA.
3. 
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nel catasto, le modalità di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
Art. 10 
(Partecipazione della Regione agli organi tecnici)
1. 
La Regione partecipa, con propri rappresentanti alle attività:
a) 
della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all' articolo 9 del d.lgs 230/1995;
b) 
del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto di cui all' articolo 49 del d.lgs 230/1995, unitamente agli enti locali interessati;
c) 
del Comitato per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all' articolo 118 del d.lgs 230/1995;
d) 
di ogni altro organo tecnico centrale che assume determinazioni concernenti attività riguardanti le installazioni e gli impianti di cui ai capi VI e VII del d.lgs 230/1995.
Art. 11 
(Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di
1. 
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell' articolo 10 sexies del d.lgs 230/1995, sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10 septies dello stesso.
Art. 12 
(Reti di monitoraggio. Controllo sulla radioattività e misure
1. 
L'ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale, ai sensi della l.r. 60/1995. La Regione concorda con l'ARPA i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra ARPA ed APAT nell'ambito della Rete nazionale. La Regione cura la pubblicizzazione dei dati prodotti dalla rete di monitoraggio.
2. 
Le Province esercitano il controllo sulla radioattività ambientale avvalendosi dell'ARPA, concordando specifiche campagne di verifica e controllo.
3. 
Le aziende che effettuano processi termici e di fusione sono tenute a garantire e a comunicare all'ARPA la presenza di dispositivi, mezzi di rilevamento e di sorveglianza atti a prevenire eventi incidentali dovuti alla presenza di sorgenti radioattive o sostanze contaminate. A tal fine L'ARPA effettua controlli periodici comunicando l'esito alle province.
4. 
Le attività di cui ai commi precedenti possono essere disciplinate da appositi protocolli di indirizzo e operativi che la Giunta regionale adotta ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28. (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60), informandone la Commissione consiliare regionale competente.
Art. 13 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, si provvede con la dotazione finanziaria di cui al capitolo 16005, ora UPB n. S1071 del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2005 e 2006.
2. 
Per gli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2004 con la spesa di euro 150.000,00.
Art. 14 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici.
2. 
Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto non oggetto di disciplina normativa dei provvedimenti attuativi del decreto.