Disegno di legge regionale n. 161 presentato il 26 ottobre 2005
Modifica alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 'Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422').

Art. 1 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"), le parole: "o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio previsto dalla normativa nazionale in materia" sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/2004 sono aggiunti i seguenti:
"
1 bis. I contratti di servizio in scadenza al 31 dicembre 2005 stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 5, e dell' articolo 22, comma 5 bis, della l.r. 1/2000, con le medesime procedure, possono essere prorogati per una durata non superiore alla metà del periodo di vigenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 durante il quale i compensi unitari previsti per i servizi di trasporto non abbiano subito adeguamenti, a condizione che non vengano previste rivalutazioni nemmeno per il periodo di affidamento successivo al 31 dicembre 2005.
1 ter. Agli effetti del comma 1 bis non si tiene conto delle erogazioni corrisposte in applicazione degli accordi intervenuti tra governo, regioni, enti locali e parti sociali in occasione dei rinnovi del contratto collettivo nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri.
1 quater. La proroga od il rinnovo dei contratti in scadenza per i servizi ferroviari e per i servizi attribuiti alla competenza del Consorzio di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2000, oltre che per quanto previsto al comma 1 bis, può essere disposta con le procedure dell'articolo 21, comma 5 e dell' articolo 22, comma 5 bis, della l.r. 1/2000 sino al momento in cui gli enti proprietari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio abbiano definito le condizioni per rendere effettiva la disponibilità di tali dotazioni a favore del gestore aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica in modo che esse non costituiscano, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.
1 quinquies. Il rinnovo di cui al comma 1 quater non può comunque prevedere un aumento delle compensazioni economiche complessive dei singoli contratti.
1 sexies. Fermo restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, gli enti per i servizi di cui ai commi 1 bis e 1 quater possono prevedere, con le procedure dell'articolo 21, comma 5, e dell' articolo 22, comma 5 bis, della l.r. 1/2000, una ulteriore proroga od il rinnovo di quattro anni dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2006 nei casi in cui si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio regionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, in modo da assicurare la razionalizzazione delle reti attraverso l'integrazione dei servizi e l'integrazione tariffaria.
1 septies. Gli enti che provvedano a prorogare o a rinnovare i contratti di servizio secondo le previsioni del presente articolo devono avviare le procedure di cui all' articolo 12 del d.lgs. 158/1995 e, comunque, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge devono provvedere ad istituire un proprio sistema di qualificazione ai sensi dell' articolo 15 del d.lgs. 158/1995. In caso di inerzia l'ente sovraordinato attiverà il potere sostitutivo.
1 octies. Gli enti che abbiano provveduto ad avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al d.lgs. 158/1995, prima della pubblicazione della presente legge possono prorogare i contratti di servizio per il periodo necessario al subentro del nuovo soggetto.
"
Art. 2 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.