Proposta di legge regionale n. 160 presentata il 26 ottobre 2005
Interventi regionali contro il carovita.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte adotta misure ed azioni volte a fronteggiare il rincaro dei prezzi al consumo, tutelando il potere d'acquisto e, nel contempo, favorendo il commercio sul territorio regionale.
Art. 2 
(Modalità di applicazione)
1. 
È istituita la Commissione per la concertazione dei prezzi di vendita dei prodotti alimentari e non alimentari.
2. 
La Commissione è formata da rappresentanti delle categorie (agricole, commerciali, industriali e dei consumatori), degli enti locali, di Unioncamere e della Regione Piemonte.
3. 
La Commissione istituisce il paniere dei prodotti, alimentari e non, garantiti dalla Regione Piemonte.
4. 
Per i prodotti inseriti nel paniere viene fissato un prezzo di vendita, minimo e massimo, con la garanzia che tale prezzo rimanga fisso per almeno sei mesi.
5. 
La rete commerciale piemontese delle piccole e medie aziende e della grande distribuzione può prevedere di aderire volontariamente al paniere dei prodotti "garantiti dalla Regione Piemonte".
6. 
Gli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa del paniere a prezzo "garantito dalla Regione Piemonte", usufruiranno delle promozioni previste da un'apposita campagna promozionale organizzata dalla Regione Piemonte a supporto dell'iniziativa.
Art. 3 
(Indicazione del prezzo)
1. 
È obbligatorio, da parte dei commercianti al dettaglio e all'ingrosso, esporre al pubblico, oltre al prezzo di vendita in euro del prodotto a vendere, anche quello in lire, con l'indicazione - nei casi espressamente previsti - della dicitura "Paniere dei prodotti garantiti dalla Regione Piemonte".
2. 
È altresì obbligatorio, da parte dei commercianti al dettaglio e all'ingrosso, esporre al pubblico anche il prezzo con il quale il prodotto è stato acquistato dal produttore.
Art. 4 
(Contributi)
1. 
Per le finalità della presente legge, la Regione Piemonte stanzia per il 2005 la cifra di 250.000 euro per le spese sostenute dagli esercizi commerciali, al dettaglio e all'ingrosso, per le spese relative al doppio prezzo e la cifra di 1.000.000 di euro per le spese promozionali degli esercizi che aderiscono all'iniziativa della vendita del"Paniere dei prodotti garantiti dalla Regione Piemonte".
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005 è previsto, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di spesa corrente pari a 1.250.000,00 euro iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.