Proposta di legge regionale n. 16 presentata il 19 maggio 2005
Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva.
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, promuove la tutela sanitaria delle attività sportive, regolamentando gli interventi relativi alla medicina dello sport ed alla diffusione dell'educazione sanitaria nella pratica delle attività motorie e sportive quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento della salute.
Art. 2 
(Attività sportive)
1. 
L'attività sportiva è definita in tre fasce:
a) 
agonistica;
b) 
non agonistica;
c) 
ludico-ricreativa.
2. 
L'attività agonistica risponde ai dettami del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio1982 con norme integrative del decreto del Ministro della sanità del 28 febbraio1983 (Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non agonistica) ed è identificata nei suoi limiti dalle singole federazioni ed enti di promozione sportiva. Essa si caratterizza per la partecipazione a gare, tornei, selezioni e campionati, per la frequenza degli allenamenti a questi finalizzati e per la presenza di arbitri ufficiali.
3. 
L'attività non agonistica è quella prevista dall'articolo 1 del d.m sanità 28 febbraio 1983.
4. 
L'attività ludico-ricreativa comprende tutte le restanti forme di sport organizzato o meno.
5. 
La Regione Piemonte, in coerenza alla normativa nazionale e nell'ambito della sua competenza, provvede ad integrare le norme disciplinanti le diverse attività sportive.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a coloro che praticano o intendano praticare attività sportiva sul territorio regionale a qualsiasi livello.
Art. 4 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, esercita le seguenti funzioni:
a) 
svolge attività di programmazione della tutela sanitaria delle attività sportive in accordo con il Piano Sanitario regionale;
b) 
provvede a pubblicare l'elenco degli ambulatori autorizzati e l'elenco degli studi autorizzati degli specialisti in medicina dello sport di cui al successivo articolo 6;
c) 
nomina i componenti della Commissione regionale sanitaria per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 11;
d) 
esercita l'attività di controllo avvalendosi di un apposito Comitato di cui all'articolo 12;
e) 
provvede all'approvazione dei modelli dei certificati regionali di idoneità e non idoneità alla pratica sportiva agonistica;
f) 
promuove l'attività di educazione sanitaria sportiva;
g) 
raccoglie i dati statistico-epidemiologici;
h) 
organizza corsi di aggiornamento e sensibilizzazione per gli operatori del settore;
i) 
promuove, nell'ambito dell'attività antidoping di cui all'articolo 18, azioni utili per la tutela della salute ivi compreso il controllo dell'uso di sostanze normalmente destinate alla cura di patologie, invece impiegate per alterare i risultati di manifestazioni sportive, nonché l'uso di sostanze i cui effetti diretti e collaterali possono danneggiare la salute.
Art. 5 
(Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali)
1. 
Le Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle proprie competenze e di quanto stabilito dal Piano Sanitario regionale e dalla presente legge provvedono:
a) 
all'attuazione del Piano Sanitario regionale a livello zonale;
b) 
all'educazione sanitaria sportiva;
c) 
all'attività antidoping per quanto di competenza;
d) 
all'informazione statistico-epidemiologica nel campo della medicina dello sport;
e) 
alla trasmissione all'Assessorato regionale alla sanità dei dati relativi all'attività pubblica e privata svolta nel proprio ambito territoriale;
f) 
all'aggiornamento e alla formazione permanente degli operatori nel campo della tutela sanitaria delle attività sportive;
g) 
all'attività certificativa con particolare riguardo alla tutela degli atleti dilettanti agonisti minorenni;
h) 
all'attività di consulenza per i medici di cui al comma 1 dell' articolo 7 e all'articolo 8;
i) 
alla vigilanza sulla materia.
Art. 6 
(Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche)
1. 
Il rilascio della certificazione di idoneità o di non idoneità all'attività sportiva agonistica, è consentito esclusivamente:
a) 
ai medici specialisti nella disciplina di Medicina dello Sport e nelle discipline e scuole equipollenti così come previsto dalle normative vigenti, operanti all'interno dei poli e dei servizi di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte;
b) 
ai medici già specificamente assegnati alle UOA di Medicina Legale per le attività di medicina dello sport e formati ai sensi della circolare dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte n. 6417/48/775 del 15 settembre 1997;
c) 
ai medici specialisti in medicina dello sport iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) ed ai medici in possesso dell'attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099   (Tutela sanitaria delle attività sportive), operanti presso ambulatori autorizzati ed iscritti nell'elenco regionale;
d) 
ai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti alla FMSI ed ai medici in possesso dell'attestato di cui all' articolo 8 della legge 1099/71, titolari di studi medici autorizzati ed iscritti nell'elenco regionale;
e) 
ai dirigenti medici inseriti nel ruolo nominativo regionale di Medicina dello Sport.
2. 
La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.
Art. 7 
(Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche)
1. 
La certificazione attestante l'idoneità per l'espletamento dell'attività sportiva non agonistica è rilasciata ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del d.m. sanità28 febbraio1983 dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta.
2. 
La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a spese dello stesso, anche dai Servizi di Medicina dello Sport delle ASL, dagli ambulatori autorizzati e dagli specialisti in medicina dello sport iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. 
Il medico, in caso di sospetto clinico, ha facoltà di stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti integrativi: essi sono a carico dell'utente secondo le vigenti norme di partecipazione alla spesa sanitaria.
4. 
La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata in seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti integrativi e deve essere conservata dalla società sportiva per almeno tre anni.
5. 
La documentazione medica deve essere conservata dal sanitario per almeno tre anni.
6. 
La certificazione di cui al comma 1 ha valore medico legale a tutti gli effetti.
Art. 8 
(Tutela sanitaria delle attività sportive ludico-ricreative)
1. 
La certificazione è rilasciata dal sanitario di fiducia dello sportivo dopo indagine anamnestica, esame clinico ed eventuale integrazione di altri accertamenti da effettuarsi in caso di sospetto clinico del sanitario. Essi sono a carico dell'utente secondo le vigenti norme di partecipazione alla spesa sanitaria.
Art. 9 
(Idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. 
La certificazione di idoneità sportiva agonistica deve essere redatta sul modello unico regionale.
2. 
Il certificato è utilizzabile esclusivamente nell'ambito territoriale dell'ASL che l'ha distribuito.
3. 
Il certificato è redatto in duplice copia, una delle quali è consegnata all'atleta, l'altra è trattenuta dal medico certificatore ed archiviata presso la struttura dove è stata effettuata la visita, per un periodo non inferiore ai cinque anni, con la cartella recante gli esiti degli accertamenti clinici e strumentali effettuati.
4. 
L'elenco degli atleti visitati deve essere inviato a cura dello specialista alla ASL territorialmente competente per lo studio o ambulatorio entro il decimo giorno del mese successivo alla effettuazione della visita.
5. 
Il dirigente del Settore regionale competente in materia provvede alla determinazione dei dati da indicare nell'elenco degli atleti visitati da trasmettere all'ASL.
6. 
Il medico certificatore deve apporre in calce al certificato il proprio timbro indicante, oltre ai propri dati anagrafici, il numero di iscrizione alla FMSI, l'eventuale denominazione e l'indirizzo dello studio o ambulatorio o struttura pubblica ove è stata effettuata la visita e presso la quale sono custodite le cartelle cliniche.
7. 
Il certificato di idoneità costituisce condizione indispensabile per la partecipazione all'attività sportiva agonistica e la sua acquisizione costituisce obbligo a carico dei presidenti delle società sportive che ne rispondono a tutti gli effetti sotto la propria responsabilità.
8. 
L'idoneità sportiva agonistica è specifica per lo sport per cui è stata richiesta. Qualora il certificato, per la necessità di completare l'iter diagnostico venga rilasciato in data diversa da quella della visita, questo dovrà riportare la data del rilascio e la data di scadenza riferita alla visita.
Art. 10 
(Non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. 
La non idoneità alla pratica sportiva agonistica deve risultare a seguito degli accertamenti svolti ad esclusivo giudizio del medico certificatore.
2. 
Qualora gli accertamenti di base previsti dalle tabelle ministeriali del d.m. sanità 18 febbraio 1982 non siano sufficienti ad esprimere il giudizio di idoneità e debbano essere integrati da altri esami, questi saranno a carico dell'atleta secondo le vigenti norme di partecipazione alla spesa sanitaria.
3. 
Il medico comunica la temporanea sospensione, senza diagnosi, alla società di appartenenza dell'atleta.
4. 
All'atleta interessato è assegnato il termine di mesi due dalla data della visita per produrre gli accertamenti integrativi richiesti o per motivarne la non produzione; trascorso inutilmente detto periodo, nel quale l'atleta è da considerare temporaneamente non idoneo, sarà cura del medico certificatore redigere un certificato di non idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica recante annotata indicazione della mancata presentazione degli accertamenti integrativi richiesti.
5. 
Il certificato di non idoneità con l'indicazione della diagnosi è redatto sul modello regionale in triplice copia ed è notificato entro cinque giorni secondo le seguenti modalità: una copia deve essere consegnata direttamente a mani o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato, una deve essere inviata all'Assessorato alla Sanità ed una è archiviata dal medico per cinque anni.
6. 
Alla società sportiva di appartenenza deve essere comunicato il solo esito negativo.
7. 
Il medico certificatore dà comunicazione con diagnosi all'ASL competente per territorio per lo studio e ambulatorio, è compito dell'ASL che riceve la comunicazione trasmetterla all'ASL competente per residenza dell'atleta.
8. 
La non idoneità alla pratica sportiva agonistica è specifica per lo sport prescelto.
9. 
Unitamente al certificato deve essere consegnato all'interessato uno stampato indicante le modalità per presentare eventuale ricorso alla Commissione medica regionale di cui all'articolo 11.
10. 
Il ricorso deve essere inviato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvenuta notificazione di cui al comma 4, a mezzo lettera raccomandata all'Assessorato regionale alla sanità.
11. 
Tranne che per il caso indicato al comma 4 l'esclusiva competenza della rivalutazione delle non idoneità è in capo alla Commissione medica di cui all'articolo 11.
Art. 11 
(Commissione medica regionale)
1. 
La Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 6 del d.m. sanità 18 febbraio1982, è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è così composta:
a) 
un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di presidente;
b) 
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
c) 
un medico specialista o docente in cardiologia;
d) 
un medico specialista o docente in ortopedia;
e) 
un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
2. 
Un funzionario regionale, in servizio presso il Settore competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. 
Il Settore regionale competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive assicura il supporto amministrativo alla Commissione medica regionale per i ricorsi che vengono presentati alla Commissione.
4. 
La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
5. 
In caso di dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, impedimento o decesso si provvede, nei modi di cui al comma 1, a surrogare il membro mancante per il tempo restante sino alla naturale scadenza del collegio.
6. 
La Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o presso il Centro di riferimento regionale di cui all'articolo 16. Questi saranno a carico dell'utente secondo le vigenti norme di partecipazione alla spesa sanitaria.
7. 
La Commissione dà comunicazione del giudizio emesso all'interessato, all'ASL di appartenenza dell'ambulatorio o studio, all'ASL di residenza dell'atleta, alla società sportiva di appartenenza dell'atleta.
8. 
I compensi spettanti ai componenti della Commissione ed il patrocinio per eventuali cause derivanti dall'espletamento delle funzioni sono determinati con legge regionale.
Art. 12 
(Comitato di controllo)
1. 
L'Assessorato regionale alla Sanità, avvalendosi del Comitato regionale di controllo, effettua una sistematica azione di verifica sulle modalità e qualità delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e dai singoli medici in medicina dello sport sull'intero territorio regionale.
2. 
Il Comitato regionale di controllo è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è così composto:
a) 
un rappresentante della Regione, con funzione di Presidente, scelto tra i funzionari del Settore competente in materia;
b) 
un rappresentante della Regione scelto tra gli operatori dei servizi pubblici della medicina dello sport;
c) 
un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;
d) 
un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI; un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.
3. 
Un funzionario regionale, in servizio presso il Settore competente in materia, svolge le funzioni di segretario del Comitato.
4. 
Il Settore regionale competente in materia assicura il supporto amministrativo al Comitato.
5. 
Il Comitato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, impedimento o decesso si provvede, nei modi di cui al comma 1, a surrogare il membro mancante per il tempo restante sino alla naturale scadenza del collegio.
6. 
Spetta inoltre al Comitato:
a) 
l'attività di consulenza relativamente alla programmazione sanitaria;
b) 
il coordinamento delle attività antidoping;
c) 
la proposta delle sanzioni a carico dei trasgressori.
7. 
Per lo svolgimento dei compiti assegnati il Comitato può effettuare direttamente sopralluoghi, ispezioni ed intraprendere tutte le azioni necessarie per eseguire accertamenti sul corretto adempimento alle norme vigenti.
8. 
I compensi spettanti ai componenti del Comitato, il rimborso delle spese di trasferta per l'effettuazione dei sopralluoghi ed il patrocinio per eventuali cause derivanti dall'espletamento delle funzioni sono determinati con legge regionale.
Art. 13 
(Elenco degli specialisti)
1. 
È istituito l'elenco degli specialisti in medicina dello sport presso l'Assessorato regionale alla sanità.
2. 
Esso è articolato in tre settori:
a) 
sanitari operanti nei servizi pubblici, con l'indicazione dell'ASL di appartenenza;
b) 
ambulatori autorizzati con i nominativi degli specialisti in organico;
c) 
specialisti singoli o associati con gli indirizzi degli studi autorizzati.
3. 
Tali dati derivano dalle domande di autorizzazione presentate e riguardano i soli specialisti che svolgono effettivamente attività certificativa.
4. 
Il medico segnala ogni variazione relativa ai dati sopraelencati.
5. 
L'iscrizione nell'elenco regionale costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo dei certificati regionali e per lo svolgimento dell'attività certificativa.
6. 
Il Settore regionale competente provvede a pubblicare annualmente l'elenco sul BUR.
Art. 14 
(Strutture private autorizzate)
1. 
Le strutture private autorizzate si distinguono in:
a) 
ambulatorio di medicina dello sport: è quella struttura autorizzata dal Comune sotto la responsabilità sanitaria di un direttore tecnico inserita o meno in un contesto poliambulatoriale. Tale struttura può avere una denominazione specifica. La dizione " Istituto " è riservata alle strutture ufficiali della FMSI;
b) 
studio medico di medicina dello sport: è allestito in locali ad uso esclusivo del sanitario che vi opera negli orari dichiarati in maniera continuativa non occasionale, non può essere inserito in un contesto ambulatoriale o poliambulatoriale e non può avere una denominazione specifica facendo esclusivo riferimento nominativo al sanitario che vi opera.
2. 
È consentita la costituzione di studi medici associati tra più specialisti in medicina dello sport che devono rispondere alle caratteristiche indicate dalla lettera b) del comma 1.
3. 
Non sono previste altre forme di struttura privata autorizzabili all'esercizio dell'attività certificativa.
4. 
Le strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono convenzionabili con le ASL secondo i rispettivi carichi di lavoro realmente effettuabili.
5. 
I requisiti minimi per il funzionamento e i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'ambulatorio di medicina dello sport e l'autorizzazione dello studio medico sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15 
(Obblighi delle organizzazioni sportive)
1. 
Le società, le federazioni e gli enti di promozione sportiva, sono obbligati, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti ed alle certificazioni di cui agli articoli 6 e 7.
2. 
Le società sportive sono tenute a conservare i certificati dei propri tesserati per un periodo non inferiore ai cinque anni e ad esibirli su richiesta dell'ASL di competenza o di altri organi di controllo. Qualora nell'arco di validità del certificato, l'atleta cambi società, il certificato dovrà essere trasmesso alla nuova società a cura della società cedente, conservandone la fotocopia per il tempo restante rispetto al periodo sopra definito.
3. 
Le organizzazioni di cui al comma 1 qualora consentano la partecipazione ad attività sportiva agonistica e non agonistica a soggetti privi della certificazione di cui agli articoli 6 e 7 non possono accedere a finanziamenti o a contributi concessi dalla Regione Piemonte.
4. 
Le organizzazioni sportive che indicano manifestazioni pubbliche, concernenti attività ludico-motorie o sportive sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica e di pronto soccorso, secondo le disposizioni delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e di darne comunicazione all'ASL competente per territorio.
5. 
È fatto obbligo alle società sportive di notificare alle ASL competenti per territorio, con preavviso di almeno cinque giorni, l'orario, la data e la sede delle visite prenotate presso strutture private nel caso in cui la prenotazione venga effettuata direttamente dalla società stessa.
6. 
I Comitati regionali del CONI e degli enti di promozione sportiva devono inviare con frequenza annuale ed entro il primo quadrimestre al Settore regionale competente l'elenco delle società sportive affiliate.
Art. 16 
(Centro di riferimento regionale)
1. 
L'istituto di Medicina dello Sport di Torino FMSI che svolge le funzioni di Centro di riferimento regionale per la Medicina dello Sport, assicura in regime di accreditamento:
a) 
l'inquadramento di casi che comportano incertezze diagnostiche-valutative;
b) 
la consulenza sulla valutazione dell'idoneità di soggetti praticanti attività sportive a rischio elevato;
c) 
l'esecuzione degli esami specialistici che possono essere richiesti, sia dai medici di medicina generale sia dalle istituzioni incaricate degli accertamenti preventivi e periodici di legge.
Art. 17 
(Soggetti portatori di handicap)
1. 
La tutela dell'attività sportiva agonistica dei soggetti portatori di handicap è demandata a quelle strutture pubbliche e private che possono rilasciarla ai sensi del decreto dal Ministro della sanità del 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità sportiva agonistica alle persone handicappate) e successive modifiche e integrazioni.
2. 
Tra i requisiti minimi che tali strutture devono possedere particolare rilievo riveste l'accessibilità ai locali e la presenza di un ergometro a manovella e/o un ergometro a rullo.
3. 
L'Istituto di Medicina dello Sport di Torino quale Centro di riferimento regionale dovrà comunque rispondere alle necessità di tutela sanitaria dell'attività sportiva dei soggetti disabili.
Art. 18 
(Antidoping)
1. 
La Regione Piemonte in coerenza con la normativa nazionale, avvalendosi nell'ambito delle rispettive competenze dei propri funzionari preposti, dei poli pubblici di medicina dello sport, della FMSI, dei laboratori universitari ed ospedalieri sotto il coordinamento del Comitato di cui all'articolo 12, provvede a dotarsi di una rete di controlli diretti a prevenire la pratica del doping e ad individuare infrazioni alle norme vigenti in materia sul territorio regionale. Provvede altresì a promuovere gli interventi di educazione sanitaria utili all'azione di prevenzione.
Art. 19 
(Procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative)
1. 
Le funzioni di controllo di cui all'articolo 12 e le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 5 hanno per oggetto tutte le norme previste dalla presente legge ed in particolare:
a) 
il rilascio di certificazioni di idoneità senza aver dato luogo all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici di cui agli allegati A e B del d.m. sanità 18 febbraio 1982, previsti per le singole tipologie di disciplina sportiva;
b) 
l'espletamento degli accertamenti diagnostici di cui agli allegati A e B del d.m. sanità 18 febbraio 1982in sede diversa da quella specificatamente autorizzata;
c) 
il mancato rispetto delle tariffe in vigore;
d) 
l'utilizzo illecito del certificato regionale.
2. 
Nei casi indicati al comma 1, ferma restando la segnalazione alla magistratura e agli altri organi competenti, l'ASL trasmette relazione all'Assessorato regionale alla sanità.
3. 
Il Settore competente, avvalendosi del Comitato regionale di controllo, provvede a contestare gli addebiti all'interessato. L'interessato entro venti giorni dall'audizione può presentare memorie scritte, documenti o prove a suo favore.
4. 
La procedura di contestazione degli addebiti può essere avviata su impulso diretto del Comitato regionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 12.
5. 
Il dirigente del Settore regionale competente, esaminati gli atti e le eventuali controdeduzioni dell'interessato adotta le sanzioni nei confronti dei trasgressori.
Art. 20 
(Sanzioni)
1. 
Le irregolarità individuate nell'articolo 19 sono punite con la sospensione dell'attività da tre mesi a due anni.
2. 
In caso di recidiva le pene sono raddoppiate.
Art. 21 
(La rete pubblica)
1. 
Al fine di ordinare e rendere omogenea in tutto il territorio regionale l'attività di medicina dello sport è prevista la seguente articolazione funzionale della rete pubblica:
a) 
Assessore alla Sanità: sovrintende tutta l'attività della rete, avvalendosi del Comitato di controllo di cui all'articolo 12;
b) 
Commissione medica regionale di cui all'articolo 11: vaglia le domande di ricorso per gli atleti dichiarati non idonei;
c) 
Centro di riferimento regionale di cui all'articolo 16: l'istituto di Medicina dello Sport di Torino per la valenza universitaria e per la completezza di attrezzature è indicato quale centro di riferimento regionale per gli accertamenti clinici e strumentali di secondo livello;
d) 
polo di Medicina dello Sport (struttura complessa ai sensi del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 così come modificato dal decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): costituisce il punto di riferimento per le attività di cui all'articolo 5 per grandi ambiti territoriali. Il polo di Medicina dello Sport è costituito dall'UOA di Medicina dello Sport obbligatoriamente prevista al suo interno nonché dall'UOA di Cardiologia e di Radiologia. L'organizzazione è di tipo dipartimentale (struttura complessa ai sensi del D. lgs. 229/1999) e vi partecipa anche l'UOA di medicina legale per le funzioni di vigilanza. A capo del Dipartimento è posto il responsabile dell'UOA di Medicina dello Sport. Nell'UOA di Medicina dello Sport confluisce automaticamente il personale delle estinte UONA o sezioni di Medicina dello Sport già assegnato con delibera dell'ASL più altro personale medico, di cui agli articoli 6, lettere a) e b), e 22, infermieristico e amministrativo che si renda necessario assegnare. Compito del polo è quello di pianificare, sviluppare e coordinare le attività istituzionali di cui all'articolo 5 nell'ambito territoriale di riferimento. Vengono individuati cinque poli di Medicina dello Sport:
1) 
ASL 2 quale riferimento per le ASL 5, 8, 10;
2) 
ASL 4 quale riferimento per le ASL 1, 3, 6, 7, 9;
3) 
ASL 13 (NOVARA) quale riferimento per le ASL 11, 12, 14;
4) 
ASL 15 (CUNEO) quale riferimento per le ASL 16, 17, 18;
5) 
ASL 20 (ALESSANDRIA) quale riferimento per le ASL 19, 21, 22;
e) 
servizi di Medicina dello Sport: vengono attivati all'interno di ogni ASL che non partecipa direttamente al polo scorporando le preesistenti UONA o sezioni di Medicina dello Sport aggregate alle UOA di Medicina Legale. Vi operano con pari dignità medici di cui all' articolo 6, lettere a) e b). Essi rispondono gerarchicamente ai relativi capi distretto e vengono coordinati dal polo di riferimento. La responsabilità di tali servizi (strutture semplici ai sensi del D. lgs. 229/1999) costituisce titolo di posizione aziendale per il dirigente di primo livello.
Art. 22 
(Modalità concorsuali)
1. 
I requisiti per l'accesso ai concorsi sono fissati dalla legislazione nazionale. Il ruolo regionale per i dirigenti medici è quello della Medicina dello Sport.
2. 
In sede di prima applicazione della presente legge, fatti salvi i requisiti della legislazione nazionale, per i concorsi di direzione di struttura complessa farà fede anche l'anzianità maturata nelle sezioni o UONA di Medicina dello Sport già costituite all'interno dei servizi di Medicina Legale, qualora possa essere dimostrata con dichiarazione del Direttore Generale la reale diretta partecipazione all'attività certificativa di idoneità agonistica per il periodo previsto dalle normative vigenti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997 e dei decreti del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e del 31 gennaio 1998.
Art. 23 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Sino all'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti deliberativi previsti dalla presente legge, restano in vigore la deliberazione del Consiglio regionale del 26 marzo 1996, n. 206-4744 (Requisiti delle strutture private che rilasciano i certificati di idoneità alla pratica sportiva) e la deliberazione del Consiglio Regionale del 17 gennaio 1995,n. 956-933 (Istituzione del ricettario regionale per il rilascio delle certificazioni di idoneità e non alla pratica sportiva agonistica dilettantistica).
Art. 24 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di euro 75.000,00 per ciascun anno.
2. 
Per il finanziamento delle funzioni previste agli articoli 11 e 12, quantificate in euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa, si provvede, nello stato di previsione della spesa, con le dotazioni finanziarie dell'UPB 05991 (Affari istituz.processo di delega Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilità.
3. 
Per il finanziamento delle attività di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 4, quantificate rispettivamente in euro 25.000,00 in termini di competenza e di cassa, si provvede, nello stato di previsione della spesa, con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 29061 (Controllo delle attività sanitarie Organizzazione personale Risorse umane Tit. I spese correnti) e dell'UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta Relazioni esterne della Giunta Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, che presentano le necessarie disponibilità.
4. 
Alla copertura delle spese di cui ai commi 2 e 3, per gli anni 2006 e 2007, stimate per ciascun anno in euro 75.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni delle medesime unità previsionali di base del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 25 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.