Interventi urgenti per il sostegno del ruolo della donna all'interno della famiglia.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31, e 37 della Costituzione e degli articoli 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui vengono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
2.
La Regione riconosce altresì, nell'ambito della famiglia, il valore del ruolo svolto dalla donna, quale condizione essenziale per l'adempimento delle funzioni educative e assistenziali che possano consentire uno sviluppo equilibrato nell'educazione dei figli ed un'assistenza adeguata alle persone diversamente abili o non autosufficienti.
3.
Al fine di consentire alle donne lavoratrici la conciliazione del tempo di lavoro con il proprio ruolo all'interno della famiglia, la Regione sostiene le iniziative ed i progetti sperimentali promossi con tale finalità, sostiene il ricorso al tele-lavoro ed alle forme contrattuali di "lavoro ripartito".
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a tutti i datori di lavoro privati ed alle donne lavoratrici, cittadine italiane, residenti in Regione al momento della domanda, nonché alle donne discendenti di corregionali all'estero anche di seconda generazione, residenti in Regione al momento di presentazione della domanda.
Art. 3
(Iniziative sperimentali)
1.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a)
progetti predisposti dalle associazioni professionali e di categoria mirati a compensare i costi sostenuti dai datori di lavoro per concedere alle lavoratrici permessi eccezionali connessi ad impegni familiari per l'accudimento dei figli minori ovvero di persone disabili o non autosufficienti;
b)
convenzioni con gli enti di formazione professionale per consentire alle madri frequentanti con impegni di assistenza nei confronti dei figli minori ovvero di persone disabili o non autosufficienti, l'utilizzo di voucher spendibili presso strutture di assistenza domiciliare riconosciute.
Art. 4
(Promozione del lavoro ripartito)
1.
La Regione sostiene il ricorso alle forme contrattuali di "lavoro ripartito", così come introdotte dal
capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conversione di contratti a tempo pieno ed indeterminato in contratti di lavoro ripartito a tempo indeterminato ovvero le nuove assunzioni di lavoratrici con contratti di lavoro ripartito a tempo indeterminato, attraverso la concessione di un contributo una tantum rivolto ai datori di lavoro ed il cui ammontare viene così destinato:
a)
fino al 40 per cento per il sostegno dei costi di formazione delle lavoratrici assunte con contratto di lavoro ripartito;
b)
fino al 60 per cento per il sostegno di costi di formazione di altro personale femminile ovvero, limitatamente alle medie e piccole imprese, per il rimborso dei costi di acquisto o rinnovo di strumenti, arredi e attrezzature.
3.
Il contributo di cui al comma 2 viene erogato, con le modalità definite ai sensi dell'articolo 5, nella misura minima di 5.000 euro per ciascuna lavoratrice assunta con contratto di lavoro ripartito, fino alla misura massima di 20.000 euro per ciascun datore di lavoro.
4.
Il contributo di cui al comma 2 viene prioritariamente erogato a favore dei contratti di lavoro stipulati da lavoratrici con oneri di cura o assistenza di figli minori, persone diversamente abili o non autosufficienti. Nell'ambito di tale criterio, ulteriore priorità viene garantita alle donne facenti parte di nuclei familiari mono-parentali.
5.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede altresì contributi quinquennali, dell'importo complessivo non inferiore a 50.000 euro, a favore dei datori di lavoro che ricorrono ad una pluralità di contratti di lavoro ripartito a tempo indeterminato.
6.
I contributi pluriennali di cui al comma 4 sono destinati al sostegno dei costi di formazione del personale femminile ovvero, limitatamente alle medie e piccole imprese, al rimborso dei costi di acquisto o rinnovo di strumenti, arredi e attrezzature.
7.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 individua, a seconda della dimensione aziendale, la percentuale minima di lavoratrici assunte con contratti di lavoro ripartito necessaria per accedere al contributo.
Art. 5
(Promozione del telelavoro)
1.
La Regione sostiene il ricorso al telelavoro attraverso il rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisto della strumentazione informatica e dei relativi programmi, nonché attraverso il rimborso degli oneri per la formazione della lavoratrice.
2.
Trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 6
(Regolamento di attuazione)
1.
Con apposito regolamento di attuazione, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentite le associazioni femminili e di categoria maggiormente rappresentative, individua le modalità di presentazione e istruttoria delle domande per i finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, i criteri di riparto e modalità semplificate di rendicontazione.
Art. 7
(Conformità con gli obblighi comunitari)
1.
Agli interventi di cui alla presente legge si applica la regola comunitaria del "de minimis".
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, sono previsti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di 4.500.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit. I spese correnti) e di 2.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.