Proposta di legge regionale n. 157 presentata il 14 ottobre 2005
Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto e interventi regionali ad esso correlati.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Allo scopo di promuovere sul territorio della Regione interventi di bonifica da amianto volti a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Regione Piemonte concede specifici finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati che intendano effettuare interventi su beni o siti di loro proprietà.
2. 
La Regione promuove inoltre la ricerca clinica e di base del settore.
Art. 2 
(Interventi ammessi a finanziamento)
1. 
I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono concessi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.
Art. 3 
(Soggetti beneficiari e modalità di finanziamento)
1. 
I finanziamenti per gli interventi di bonifica di cui all'articolo 1 sono concessi in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, secondo quanto disposto dall' articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).
2. 
Particolare attenzione è rivolta alle tipologie di edifici individuati dalla Giunta regionale ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie) per il censimento dei quali ha emanato le linee guida: scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, ospedali pubblici, privati e case di cura, locali adibiti ad attività sanitarie, uffici della pubblica amministrazione, palestre, piscine, grande distribuzione commerciale.
3. 
I contributi di cui alla presente legge sono concessi anche per interventi compiuti precedentemente all'individuazione dei criteri e delle tipologie dei beneficiari, effettuata con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, purché l'inizio dei lavori sia posteriore alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento alla Direzione regionale sanità pubblica, la cui competenza in materia è stata disposta dal Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell' articolo 10 della l. 257/1992.
Art. 4 
(Entità del finanziamento)
1. 
Il finanziamento concesso per ciascun intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo e la spesa ammissibile comprende anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei relativi rifiuti.
2. 
Il finanziamento, concedibile sotto forma di contributo in conto capitale, non può superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. 
Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso anche per più interventi di bonifica da amianto realizzati dal medesimo soggetto.
Art. 5 
(Regolamento di esecuzione)
1. 
I criteri, le tipologie dei beneficiari e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono determinati con apposito regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresì la costituzione di una Commissione regionale addetta alle valutazioni di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento ed alla predisposizione della relativa graduatoria.
3. 
È data priorità, per l'entità del rischio, alla rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni siano tali da avere determinato o da potere facilmente determinare rilascio di fibre.
Art. 6 
(Contributi per progetti di ricerca)
1. 
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Regione attua la sorveglianza delle situazioni caratterizzate da rischio amianto.
2. 
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende sanitarie locali e alle strutture specialistiche già esistenti sul territorio per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
3. 
Le modalità di concessione dei contributi e l'entità sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva di 15.000.000,00 euro.
2. 
Alla spesa, stimata per l'anno 2005 in euro 5.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in spesa corrente di 1.000.000,00 euro nell'UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) e in spesa in conto capitale in 4.000.000,00 euro nell'unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per il 2006 e 2007, agli oneri stimati in euro 5.000.000,00 per ciscun anno, in termini di competenza, e suddivisi in base al criterio di cui al comma 2, nell'ambito delle UPB 27021 e 27022 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2005-2007.