Proposta di legge regionale n. 156 presentata il 12 ottobre 2005
Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione di oli vegetali in biodiesel.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia agricola, ambientale e di risparmio energetico, promuove un progetto pilota volto alla ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione e successiva commercializzazione di soia, colza e girasole al fine di ricavarne biocarburanti.
2. 
Il progetto consiste nel favorire l'impiego dei vegetali di cui al comma 1 e dei loro derivati e nello studio della convenienza alla costruzione di una filiera agro-industriale regionale.
3. 
Per il conseguimento degli obiettivi indicati nella presente legge la Regione promuove la partecipazione attiva delle associazioni di categoria degli agricoltori, dell'università, dell'industria, degli enti locali.
Art. 2 
(Contenuti e durata del progetto pilota)
1. 
La Regione affida agli enti e ai soggetti privati che saranno determinati con regolamento della Giunta di cui all'articolo 4, la gestione di progetti pilota relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di soia, colza e girasole.
2. 
I progetti pilota si articolano nei seguenti interventi:
a) 
realizzazione di campi sperimentali;
b) 
indagine sulle potenzialità produttive del territorio regionale;
c) 
studio e ottimizzazione del processo di estrazione dell'olio derivato dal girasole, dalla soia e dalla colza e della sua successiva trasformazione in carburante biodegradabile (biodiesel) o combustibile;
d) 
promozione di accordi ed incentivazioni per i realizzatori dei campi sperimentali di coltivazioni di soia, girasoli, colza e per l'industria di lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale;
e) 
interventi relativi alla promozione del consumo di biodiesel;
f) 
valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di rispetto dell'ambiente che di risparmio energetico.
3. 
Per la realizzazione del progetto pilota di cui al comma 2 è prevista una durata di tre anni.
Art. 3 
(Valutazione del progetto)
1. 
Gli enti e/o i soggetti privati incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.
2. 
Qualora i risultati ottenuti siano positivi relativamente alle finalità della presente legge, la Regione si impegna a finanziare, per gli anni successivi, l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli specifici per l'ottenimento di carburanti alternativi, riservando all'interno del finanziamento stesso una percentuale non minore al 50 per cento per l'acquisto delle produzioni agricole da parte della filiera industriale.
Art. 4 
(Modalità di attuazione)
1. 
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con regolamento, le modalità di attuazione del progetto pilota di cui all'articolo 2 che dovrà prevedere le seguenti fasi:
a) 
coltivazione di soia, girasole e colza;
b) 
lavorazione e trasformazione della biomassa vegetale ottenuta;
c) 
distribuzione dei carburanti e combustibili da essa derivati;
d) 
accordi ed incentivazioni per i soggetti della filiera agroindustriale "Biodiesel".
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di un milione di euro nell'unità previsionale di base (UPB) 12031 (Sviluppo dell'agricoltura Fito-sanitario regionale Tit. I spese correnti).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.