Proposta di legge regionale n. 155 presentata il 12 ottobre 2005
Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Val d'Ossola e della Val Sesia.
Primo firmatario

GHIGO ENZO GIORGIO

Altri firmatari

LEO GIAMPIERO PEDRALE LUCA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In applicazione dell' articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dell'articolo 7, comma 4, dello Statuto preso atto della delimitazione dell'ambito territoriale della minoranza walser presente nella Val d'Ossola e nella Valsesia, delimitazione adottata dai Consigli provinciali del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli, con la presente legge la Regione Piemonte detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali dei Walser.
Art. 2 
(Comuni walser)
1. 
Ai sensi ed in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, si riconoscono come comuni walser quelli individuati dal Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola ovvero Baceno, Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia e Valstrona, nonché quelli individuati dal Consiglio provinciale di Vercelli ovvero Alagna Valsesia, Carcoforo, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella e Riva Valdobbia; salvo eventuali successive modifiche a termini della l. 482 /1999.
Art. 3 
(Principi e ambiti dell'azione regionale)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono una attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.
2. 
Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:
a) 
la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) 
il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;
c) 
l'introduzione progressiva, accanto alla lingua italiana, della lingua tedesca walser negli uffici degli enti locali e in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni di cui all'articolo 2;
d) 
l'insegnamento della lingua tedesca walser nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico - sociali e di sviluppo delle comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;
e) 
l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni e associazioni, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
f) 
lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari;
g) 
il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
h) 
il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.
Art. 4 
(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser)
1. 
La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei comuni di cui all'articolo 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.
2. 
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
b) 
l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
c) 
l'Assessore competente in materia di istruzione e cultura della Provincia del Verbano Cusio Ossola, o suo delegato;
d) 
l'Assessore competente in materia di istruzione e cultura della Provincia di Vercelli, o suo delegato;
e) 
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Alagna Valsesia, Baceno, Carcoforo, Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia e Valstrona, designato dal Consiglio comunale;
f) 
il Presidente della Associazione internazionale dei Walser (Internationale Vereinigung fur Walstertum), o suo delegato;
g) 
il Presidente della Fondazione Enrico Monti - Sezione Italiana del Walser Institut, o suo delegato;
h) 
due rappresentanti delle associazioni culturali walser della Provincia del Verbano Cusio Ossola, designati ogni due anni dall'Assessore provinciale competente in materia di cultura, tra i rappresentanti delle Associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano tra i proprio scopi la tutela della cultura walser ed abbiano sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola;
i) 
due rappresentanti delle associazioni culturali walser della Provincia di Vercelli, designati ogni due anni dall'Assessore provinciale competente in materia di cultura tra i rappresentanti delle Associazioni dotate di personalità giuridica che abbiano tra i propri scopi la tutela della cultura walser ed abbiano sede nella Provincia di Vercelli.
3. 
La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.