Proposta di legge regionale n. 153 presentata il 11 ottobre 2005
Costituzione della Società Piemonte 2011 S.p.A..

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione intende operare affinché gli investimenti realizzati con i fondi di cui alla legge 9 ottobre 2000 n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006") e all' articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) costituiscano un volano di sviluppo dell'attrattività turistico-sportiva dei comprensori in cui gli impianti olimpici si collocano.
2. 
Allo scopo ritiene utile valorizzare, in termini imprenditoriali, tale patrimonio di strutture ed impianti nonché il ritorno di immagine rappresentato dall'evento olimpico mediante la creazione di un organismo societario che detenga la proprietà degli impianti e ne favorisca l'utilizzo nell'ambito di una gestione integrata e coordinata dell'offerta turistico-sportiva.
Art. 2 
(Caratteristiche della società)
1. 
La società viene costituita nella forma di società per azioni con la denominazione di Piemonte 2011 S.p.A. e la Regione, la Provincia e la Città di Torino ne detengono inizialmente la totalità del capitale.
2. 
Possono divenire soci il CONI, le province, le comunità montane, i comuni, le camere di commercio, le associazioni di categoria degli imprenditori attivi nel comparto del turismo e degli sport invernali e ogni altro soggetto pubblico o privato che abbia o rappresenti un interesse, a carattere istituzionale o di natura imprenditoriale, volto allo sviluppo economico-sociale dei territori.
3. 
Il controllo della società, di fatto o di diritto, deve rimanere pubblico.
4. 
L'oggetto sociale contempla quale attività prioritaria l'acquisizione della proprietà degli impianti olimpici al fine di renderli disponibili, dopo l'effettuazione dei Giochi, ad un utilizzo finalizzato alla valorizzazione delle discipline sportive ed agonistiche nonché della vocazione turistica del territorio nel suo complesso con particolare riferimento al turismo sportivo.
5. 
La gestione degli impianti può essere assunta direttamente ovvero affidata a terzi privilegiando la soluzione che meglio soddisfi l'esigenza di aggregare e coinvolgere nella maggior misura possibile i soggetti rappresentativi degli interessi locali che si rendano disponibili.
6. 
La società può acquisire partecipazioni in società che gestiscono gli impianti di risalita olimpici e può estendere l'attività anche agli impianti ed alle strutture non olimpiche, purché a quelli funzionalmente connessi e collegati, quando ciò risulti utile dal punto di vista economico-gestionale.
Art. 3 
(Modalità di partecipazione)
1. 
La Regione partecipa alla Società tramite Finpiemonte S.p.A..
2. 
Finpiemonte agisce come mandatario senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile e le modalità di provvista dei mezzi finanziari a tal fine occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione e il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
Art. 4 
(Controlli)
1. 
In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori della società del progetto di bilancio, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.
2. 
La Giunta regionale esaudisce, altresì, le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali, acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, è tenuta a fornirli secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è stanziata nell'unità revisionale di base (UPB) n. 21022, per l'anno finanziario 2004, la somma di Eur 250.000,00 sia in termini di competenza che di cassa.
2. 
Alla copertura della spesa si provvede, per l'esercizio 2004, mediante pari riduzione delle somme attribuite all'UPB 09012 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso).
Art. 6 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.