Disegno di legge regionale n. 150 presentato il 10 ottobre 2005
Interventi per la riqualificazione industriale dell'area metropolitana torinese.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione intende promuovere e divenire parte attiva di una serie di iniziative che valgano a limitare gli effetti sull'economia piemontese della crisi dell'industria automobilistica e, nel contempo, risultino utili ad una politica di rilancio fondata sulla ricerca, sulla innovazione, sulla formazione permanente delle risorse umane e sull'utilizzo di fonti energetiche nuove ed alternative.
2. 
A questi fini la Regione riconosce come partner necessari la Città di Torino e la Provincia di Torino e come interlocutore naturale il Gruppo Fiat.
Art. 2 
(Concertazione)
1. 
La Regione concerta con la Provincia di Torino, la Città di Torino ed il Gruppo Fiat le linee essenziali delle iniziative da intraprendere, che vengono definite in un unico documento condiviso da cui si evincono:
a) 
i settori di intervento rispetto ai quali intendono operare di concerto fra loro;
b) 
i rispettivi ruoli che, al riguardo, intendono reciprocamente assumere;
c) 
le principali modalità attuative di ciascun intervento.
2. 
La Giunta regionale definisce la natura, il contenuto ed i limiti del concorso regionale alla realizzazione delle iniziative tenendo conto dei vincoli, relativi a ciascuna di esse, stabiliti dai successivi articoli.
Art. 3 
(Riqualificazione industriale di parte dello stabilimento di Mirafiori)
1. 
Al fine di localizzarvi nuovi insediamenti produttivi gli enti pubblici territoriali acquisiscono da Fiat Auto S.p.A. la proprietà di una parte, attualmente non utilizzata a scopi industriali, del complesso immobiliare sito in Torino e denominato "Area di Mirafiori".
2. 
L'acquisizione interverrà per il tramite di una società a maggioranza pubblica che ne curerà anche il successivo utilizzo. Il prezzo di acquisto non potrà risultare superiore al valore di mercato del bene quale stimato da qualificato soggetto pubblico terzo e indipendente.
3. 
La compagine della società acquirente dovrà essere caratterizzata oltre che dalla necessaria compresenza, anche con quote non paritetiche, degli enti territoriali, dalla partecipazione della società venditrice con una quota significativa del capitale sociale.
4. 
La quota di partecipazione di pertinenza regionale non potrà essere superiore al 50 per cento del capitale sociale.
Art. 4 
(Valorizzazione ad uso pubblico del "Campo Volo" di Collegno)
1. 
In considerazione della strategicità ubicazionale del complesso immobiliare sito in Collegno e denominato "Campo Volo" e del convergente interesse degli enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, ad acquisirne la disponibilità in previsione del suo utilizzo a finalità pubbliche, viene acquisita da Fiat Partecipazioni S.p.A. la proprietà dello stesso.
2. 
L'acquisizione dovrà intervenire per il tramite della società di cui all'articolo 3, comma 2, o di società a maggioranza pubblica appositamente costituita, che ne curerà, d'intesa con la Città di Collegno, anche il successivo utilizzo.
3. 
Il prezzo d'acquisto sarà determinato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
4. 
La quota di partecipazione di pertinenza regionale non potrà essere superiore al 50 per cento del capitale sociale.
Art. 5 
(Interventi per la filiera automobilistica)
1. 
Allo scopo di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese piemontesi operanti nella filiera automobilistica, gli enti territoriali, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore ed il gruppo Fiat concorrono alla definizione ed all'attivazione:
a) 
di idonei strumenti per la capitalizzazione e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
b) 
di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese anche mediante aggregazione, incorporazione ed altre forme di concentrazione;
c) 
di strumenti di supporto alle attività di ricerca e sviluppo, diversificazione dell'attività produttiva, formazione e riqualificazione delle risorse umane.
2. 
Gli enti territoriali ed il gruppo Fiat individuano congiuntamente ed attuano, secondo le rispettive competenze, azioni ed interventi nel campo della ricerca, dell'innovazione e della formazione.
Art. 6 
(Modalità di partecipazione)
1. 
La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 3 e 4 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
2. 
Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato e ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione e il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedono l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
3. 
L'incarico a Finpiemonte S.p.A. può ricomprendere l'assistenza tecnica e operativa nella fase di negoziazione degli accordi nonché la facoltà di stipulare, ancor prima del sorgere del vincolo societario ed eventualmente avvalendosi di società dalla medesima controllate, negozi propedeutici all'acquisizione della proprietà dei beni immobili da parte delle costituende società.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'acquisizione dei beni e per la partecipazione alle Società di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una spesa massima di euro 35.000.000.
2. 
Per l'anno 2005 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di pari importo nell'unità previsionale di base (UPB) n. 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB n. 16032 (Industria - Promozione e sviluppo delle P.M.I. - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
4. 
Per la remunerazione dell'opera prestata, ai sensi dell'articolo 6, da Finpiemonte S.p.A. fino alla costituzione delle società è prevista una spesa massima di Eur 90.000.
5. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti - fondo per provvedimenti legislativi in corso) del bilancio di previsione 2005.
6. 
Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte S.p.A. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una spesa annua non superiore a Eur 24.000.
7. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante istituzione di apposito capitolo all'interno dell'UPB 08041 (Programmazione e statistica - Rapporti con Società a partecipazione regionale - Titolo I - Spese correnti) dei bilanci di previsione 2006 e 2007.
8. 
Alla copertura si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 8 
(Clausola valutativa)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una prima relazione che illustri lo stato di attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. 
La Giunta provvede successivamente a inoltrare al Consiglio ulteriori relazioni di aggiornamento sulle iniziative attuate e sui risultati conseguiti con cadenza annuale.
Art. 9 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.