Proposta di legge regionale n. 146 presentata il 29 settembre 2005
Proposta di legge al Parlamento: Disciplina delle unioni di fatto.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Unioni di fatto)
1. 
Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune e costituire una unione di fatto.
Art. 2 
(Contenuto dell'accordo costitutivo)
1. 
L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) 
le generalità dei contraenti e quanto altro vale ad identificarli;
b) 
la dichiarazione esplicita di voler costituire una unione di fatto;
c) 
la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili;
d) 
la volontà esplicita di regolare la propria unione secondo quanto previsto nella Costituzione circa i princìpi fondanti della famiglia, pur senza volersi congiungere in matrimonio per loro libera ed autonoma scelta.
2. 
L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.
Art. 3 
(Presentazione dell'accordo costitutivo)
1. 
L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti, alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di residenza di uno dei contraenti.
2. 
Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel registro dello stato civile.
Art. 4 
(Successione)
1. 
In tema di successione, se nulla è detto diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.
2. 
In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti.
Art. 5 
(Diritto all'abitazione)
1. 
In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell'unione o di decesso di uno dei due contraenti che risulta locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. 
L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in graduatorie per la concessione di alloggi di edilizia popolare.
Art. 6 
(Lavoro e previdenza)
1. 
La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di tutte le norme, i contratti e le leggi riguardanti il lavoro e il sistema previdenziale.
Art. 7 
(Assistenza e decisioni in caso di morte)
1. 
In assenza di una diversa volontà espressa dal contraente, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresi i poteri di decisione per quanto attiene la donazione di organi.
2. 
Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.
Art. 8 
(Facilitazioni e accesso ai servizi)
1. 
Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.
Art. 9 
(Diritto penale)
1. 
La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di norme penali e di procedura penale.
Art. 10 
(Nascita di figli)
1. 
Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli, la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purché al momento della nascita siano trascorsi centottanta giorni dalla annotazione dell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2 e, in caso di scioglimento dell'unione, non siano trascorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.
Art. 11 
(Successione dei figli)
1. 
La successione dei figli nati da una unione di fatto è regolata dalle norme sulla successione dei figli legittimi.
Art. 12 
(Modificazione della regolamentazione dell'accordo costitutivo)
1. 
I rapporti definiti nell'accordo costitutivo l'unione di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.
2. 
Nel caso di cui al comma 1 i contraenti devono redigere l'atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e presentarlo all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l'accordo costitutivo, che provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.
Art. 13 
(Scioglimento dell'unione)
1. 
Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi componenti, l'unione di fatto si scioglie per volontà anche di un solo contraente e in caso di contrazione di matrimonio fra i componenti.
2. 
La dichiarazione con la quale un contraente od entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione è stata annotata.
3. 
L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.
4. 
Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno dei due contraenti si presenta alla convocazione dell'ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel registro dello stato civile.
5. 
Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione dell'ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo impedimento, l'unione di fatto resta valida, ma a ciascuno dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa di 1.000 euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa di 1.000 euro al contraente che ha presentato dichiarazione di scioglimento e non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell'ufficiale di stato civile.
Art. 14 
(Decorrenza degli effetti dello scioglimento)
1. 
Nei casi previsti dall'articolo 13 l'unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a far data dal giorno in cui uno od entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento.
Art. 15 
(Obblighi successivi allo scioglimento dell'unione)
1. 
I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di fatto sono regolati, dopo lo scioglimento, a norma dell'accordo costitutivo dell'unione stessa o delle modifiche intervenute successivamente. In mancanza di accordi non derivano, per effetto della sola esistenza dell'unione di fatto, obblighi patrimoniali per alcuno dei contraenti.
Art. 16 
(Disposizioni in materia fiscale)
1. 
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in attuazione della presente legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma di imposizione fiscale.