Disegno di legge regionale n. 145 presentato il 28 settembre 2005
Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di preservare e potenziare la vocazione congressuale del capoluogo regionale, la Regione, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni necessarie per una gestione economicamente equilibrata della relativa attività imprenditoriale, attraverso la partecipazione in appositi organismi societari.
2. 
L'iniziativa contempla l'individuazione di due distinti soggetti giuridici cui rispettivamente attribuire la proprietà e la gestione del Centro Congressi di Torino.
Art. 2 
(Società immobiliare)
1. 
La Regione, assieme alla Città di Torino e alla Camera di commercio di Torino, acquisisce la proprietà dell'immobile sito in Torino, ubicato all'interno del complesso del Lingotto e attualmente destinato a centro congressi.
2. 
Allo scopo viene utilizzata una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica ma con una significativa presenza di capitale privato.
3. 
Il livello di capitalizzazione della società deve consentire di ridurre il ricorso all'indebitamento ad una misura inferiore alla metà del prezzo d'acquisto dell'immobile.
Art. 3 
(Società di gestione)
1. 
Spetta ad EXPO 2000 S.p.A. - previa radicale riscrittura delle norme statutarie (comprensiva della riconversione dell'oggetto sociale), congrua ricapitalizzazione ed eventuale sua trasformazione in società consortile per azioni - la competenza a gestire, nel Centro Congressi, l'attività congressuale e convegnistica.
2. 
Il nuovo assetto azionario della società contempla l'ingresso nella compagine sociale sia della Città di Torino, nella veste di socio di controllo, che quello auspicato della Provincia di Torino nonché la permanenza di una significativa quota in capo alla Regione ed alla Camera di commercio di Torino.
3. 
Nel caso di trasformazione in società consortile lo statuto deve prevedere, ai sensi dell'articolo 2615 ter, secondo comma, del codice civile, l'obbligo per i soci di contribuire finanziariamente al funzionamento dell'organizzazione consortile.
Art. 4 
(Modalità e limiti di partecipazione)
1. 
La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile.
2. 
Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedono l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
3. 
La quota regionale di partecipazione alla società immobiliare non può superare il 38,75 per cento del capitale sociale.
4. 
La quota regionale di partecipazione alla società di gestione non può superare il 30 per cento del capitale sociale.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 2 e 3 per un importo - comprensivo delle quote di aumento di capitale di pertinenza - stimato complessivamente, per il biennio 2006-2007, in euro 10.862.500,00, di cui euro 1.000.000,00 per la società di cui all'articolo 3.
2. 
Per l'anno 2006 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento pari ad euro 8.587.500,00 nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Tit. II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3. 
Per l'anno 2007 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento pari ad euro 2.275.000,00 nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Tit. II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
4. 
Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Tit. II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
5. 
Per il finanziamento delle spese relative al versamento alla società di gestione, ove trasformata in società consortile, dei contributi statutariamente previsti, è stanziata nell'UPB 21991 (Turismo sport parchi - Direzione - Titolo I - Spese correnti) la relativa somma.
6. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 5 si provvede, a partire dall'esercizio in cui i contributi saranno richiesti, mediante corrispondente riduzione delle somme attribuite all' UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Tit. I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007; per gli esercizi successivi si procede ai sensi dell' art. 6 della l.r. n. 7/2001.
7. 
Per la remunerazione dell'opera prestata da Finpiemonte S.p.A. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 2 e 3 è prevista una spesa annua non superiore a Eur 15.000,00.
8. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 21991 (Turismo Sport Parchi - Direzione - Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 6 
(Abrogazione di norme)
1. 
Il capo I della legge regionale 25 febbraio 1991 n. 7 ("Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della l.r. n. 47/87 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della l.r. 47/87") come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 44 (Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste) è abrogato.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una prima relazione che illustri lo stato di attuazione degli interventi di cui agli articoli. 2 e 3.
2. 
La Giunta provvede successivamente a inoltrare al Consiglio ulteriori relazioni di aggiornamento sulle iniziative attuate e sui risultati conseguiti con cadenza annuale.
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.