Proposta di legge regionale n. 143 presentata il 19 settembre 2005
Istituzione servizio di consulenza amministrativa gratuita ai comuni piemontesi.

Art. 1 
(Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni)
1. 
La Regione assicura, secondo quanto previsto dalle legge regionale 4 luglio 2005, n. 8 (Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo) e nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli o associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, al fine di fornire preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.
2. 
Per l'esercizio dell'attività di consulenza sono istituite quattro Commissioni regionali di Consulenza, di seguito denominate " Commissioni ".
3. 
Le Commissioni hanno sede a:
a) 
Torino, competente per la Provincia di Torino;
b) 
Alessandria, competente per le Province di Alessandria ed Asti;
c) 
Cuneo, competente per la Provincia di Cuneo;
d) 
Novara, competente per le Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania.
Art. 2 
(Competenza)
1. 
Le Commissioni assicurano un servizio gratuito di consulenza ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane, alle comunità collinari, ai consorzi a rilevanza non imprenditoriale, agli istituti di assistenza e di beneficenza, ai presidenti dei consigli provinciali, ai presidenti dei consigli comunali laddove previsti, nonché ai capigruppo consiliari e ai dirigenti competenti per materia.
2. 
Le Commissioni sono competenti sulle seguenti materie :
a) 
attività rivolta al settore degli affari generali ed istituzionali;
b) 
redazione di statuti e regolamenti;
c) 
organizzazione, gestione e amministrazione del personale;
d) 
contratti ed appalti;
e) 
bilanci, contabilità e tributi;
f) 
edilizia ed urbanistica.
Art. 3 
(Procedure)
1. 
I pareri sono assunti in forma collegiale, sulla scorta del rapporto preliminare predisposto dal componente relatore della Commissione ed in relazione:
a) 
al quadro normativo di riferimento;
b) 
alle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
c) 
alla giurisprudenza;
d) 
alla dottrina.
2. 
La Commissione non esprime valutazione in merito all'interesse pubblico perseguito ed alle scelte discrezionali dell'ente.
3. 
Il parere finale è reso entro quarantacinque giorni dal momento della ricezione del quesito oppure degli eventuali elementi integrativi richiesti.
4. 
In casi di particolare urgenza, debitamente motivata nella richiesta di parere, il temine di cui al comma 3 è ridotto a venti giorni.
5. 
Il parere espresso dalla commissione non è vincolante e non impegna la responsabilità dell'ente regione, essendo lasciata alla libera valutazione dell'amministrazione procedente ogni apprezzamento circa la procedura ed i contenuti del provvedimento finale.
Art. 4 
(Composizione delle Commissioni)
1. 
Le Commissioni sono composte da:
a) 
quattro esperti nelle materie giuridiche ed economiche, designati dalla Giunta regionale su presentazione di curriculum, di cui:
1) 
un avvocato esperto in materie giuridiche amministrative;
2) 
un dottore commercialista esperto in materia di finanza locale;
3) 
uno scelto tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative e contabili;
4) 
uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;
b) 
un esperto nelle materie giuridiche ed economiche, designato dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.
2. 
La Giunta regionale procede alla scelta dei componenti di cui al comma 1, lettera a, sulla base dei seguenti criteri:
a) 
anzianità di servizio o di iscrizione all'albo;
b) 
documentata attività legale o di consulenza a favore degli enti locali;
c) 
documentata attività di studio e pubblicazione su problematiche attinenti la materia degli enti locali.
3. 
Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e hanno durata quinquennale.
4. 
Le Commissioni eleggono, nel proprio seno, il Presidente e un Vice Presidente scelti tra i componenti designati dalla Giunta regionale.
5. 
Le Commissioni si dotano di un proprio regolamento di funzionamento, previo parere della Giunta regionale.
6. 
La Regione mette a disposizione, per il funzionamento delle Commissioni, proprio personale e strutture.
Art. 5 
(Indennità)
1. 
Ai componenti delle Commissioni è corrisposto un gettone di presenza per seduta la cui entità è determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
Il gettone corrisposto al Presidente è incrementato del 10 per cento.
3. 
L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 è rideterminato annualmente dalla Giunta regionale sulla base dell'indice inflattivo ISTAT.
4. 
Ai componenti della Commissione aventi residenza in un comune diverso da quello della sede della Commissione stessa è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Art. 6 
(Dimissioni e sostituzione dei componenti)
1. 
Le dimissioni dei componenti delle Commissioni sono presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. 
La sostituzione dei membri, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione non oltre quindici giorni dalla notizia della vacanza dell'incarico.
Art. 7 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per le finalità di cui alla presente legge si provvede per l'anno finanziario 2005 con la somma pari a 163.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 09021 (Bilanci e Finanze ¿ Ragioneria ¿ titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
2. 
Per gli anni 2006 e 2007 alla spesa stimata in 400.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'Unità Previsionale di Base (UPB) 09021 ( Bilanci e Finanze Ragioneria - titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
Art. 8 
(Disposizioni finali)
1. 
I Presidenti delle Commissioni trasmettono, annualmente, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione sull'attività di consulenza svolta.