Proposta di legge regionale n. 14 presentata il 19 maggio 2005
Utilizzo di materiali destinati a opere e manufatti di particolare pregio artistico, paesaggistico o storico.
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte tutela e valorizza l'integrità dei beni ambientali, paesaggistici e del patrimonio edilizio e urbanistico in relazione ai materiali impiegati negli interventi di ristrutturazione affinché la realizzazione di tali opere sia operata nel rispetto delle continuità filologica della storia, della cultura e delle tradizioni piemontesi.
2. 
La Regione Piemonte, affinché gli interventi sui beni ambientali, paesaggistici e del patrimonio edilizio non siano estranei al contesto storico ed architettonico locale, incentiva, anche mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, la ristrutturazione dei beni esistenti con l'utilizzo di materiali locali.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge si applica agli interventi edilizi di costruzione, risanamento, restauro, ripristino o di altro genere o natura da realizzarsi nei luoghi di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare la vocazione estetica ed ambientale dei luoghi in cui si svolgono mediante l'utilizzo di materiali la cui provenienza sia compatibile con l'origine, la struttura e le caratteristiche geomorfologiche ed ambientali dei luoghi di intervento.
Art. 3 
(Deroghe)
1. 
La presente legge si applica anche in deroga, parziale o totale, alle disposizioni che prevedono strumenti pianificatori, generali o di settore, comunque sottoposti al parere o all'approvazione di organismi della Regione Piemonte nonché in deroga, parziale o totale, alle previsioni contenute negli strumenti pianificatori.
2. 
La deroga di cui al comma 1 si applica nel caso la presente legge determini un maggior livello di tutela degli interessi protetti rispetto alle disposizioni derogate e assicuri una maggiore uniformità ed omogeneità estetica, strutturale e di materiali impiegati dell'opera che viene realizzata.
Art. 4 
(Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. 
Sono sottoposti al rispetto della presente legge tutti i progetti di opere da realizzarsi a seguito di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 5 legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e di procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali " Torino 2006 "), e DGR della Regione Piemonte n. 45-2741 del 9/4/2001.
Art. 5 
(Determinazione dei materiali da impiegare)
1. 
I materiali interessati dalla disposizione di cui all'articolo 1 sono pietre ornamentali, legnami e, in genere, tutti i materiali di origine naturale impiegati nella loro forma originaria o a seguito di lavorazione e trasformazione.
2. 
L'elenco di cui al comma 1 è esemplificativo e non esaustivo. L'Assessorato competente per materia individua dettagliatamente i materiali e determina i parametri di compatibilità geomorfologica, fisica e ambientale dei materiali da utilizzare ai sensi dell'articolo 2, secondo i seguenti principi e criteri:
a) 
omogeneità geografica tra luoghi d'origine e destinazione dei materiali, senza escludere tra i materiali compatibili quelli provenienti da zone geografiche diverse da quelle di destinazione;
b) 
caratteristiche estetiche e cromatiche dei materiali in relazione al luogo di destinazione.
3. 
In materia di pietre ornamentali, gli standard di compatibilità geomorfologica, fisica e ambientale sono stabiliti dall'Assessorato competente con riferimento al Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE), 2° stralcio, della Regione Piemonte.
Art. 6 
(Criteri e modalità di erogazione del contributo)
1. 
La Regione, con regolamento, definisce i criteri di ripartizione delle risorse e d'individuazione delle priorità dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, le modalità di presentazione della richiesta e di erogazione del contributo.
2. 
I singoli contributi non possono superare il 50 per cento del costo complessivo dell'intervento, nel limite dei massimi definiti per ogni singolo intervento.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'erogazione dei contributi in conto capitale agli enti locali singoli o associati finalizzati alla realizzazione di interventi rivolti a beni ambientali, paesaggistici e del patrimonio edilizio e urbanistico utilizzando materiali locali, la spesa, stimata per l'anno 2005 in euro 20.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, è da ricomprendersi nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti programmi attuativi Tit.II spese di investimento) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse dell'unità previsionale di base n. 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.