Disegno di legge regionale n. 139 presentato il 15 settembre 2005
Programma straordinario di intervento agricolo per l'emergenza microinquinanti in Val di Susa.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, per assicurare il mantenimento dell'attività agricola nella zona della Val di Susa interessata dalla presenza di microinquinanti, adotta un programma straordinario di intervento.
2. 
Il presente programma è correlato alle iniziative ambientali e sanitarie in corso da parte delle autorità competenti.
Art. 2 
(Interventi)
1. 
Sono previsti i seguenti interventi di sostegno alle aziende agricole le cui produzioni di origine animale, non sono ritenute idonee al consumo a seguito di provvedimenti restrittivi di commercializzazione da parte dell'autorità sanitaria:
a) 
indennizzo per le produzioni inviate alla distruzione;
b) 
indennizzo per i capi di bestiame abbattuti e distrutti;
c) 
indennizzo destinato a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento;
d) 
contributo per il riacquisto di capi di bestiame nelle aziende in cui si procede all'abbattimento totale o parziale dei capi;
e) 
contributo per le maggiori spese che le aziende devono sostenere nel quadro di variazioni nel processo produttivo, previste da un apposito piano aziendale, al fine di consentire la produzione di alimenti nuovamente conformi alla normativa vigente.
2. 
La Regione finanzia la realizzazione di apposite ricerche per garantire il mantenimento della qualità delle produzioni zootecniche.
Art. 3 
(Procedure)
1. 
Gli aiuti di cui all'articolo 2 sono determinati in base al valore di mercato delle produzioni e dei fattori di produzione interessati ed in maniera da evitare eventuali sovra-compensazioni.
2. 
La durata dell'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, è così prevista:
a) 
fino a sei mesi per gli aiuti di cui alla lettera a);
b) 
fino a otto mesi dall'abbattimento dei capi per l'aiuto di cui alla lettera (c);
c) 
fino a ventiquattro mesi per l'aiuto di cui alla lettera e).
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure di erogazione dell'aiuto, indicando vincoli, criteri, modalità operative, uffici ed enti competenti, oltre a quant'altro necessario per l'applicazione della legge.
4. 
In ogni caso le modalità di erogazione degli aiuti devono essere conformi a quanto prescritto negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo ed evitare la possibilità che vi sia il cumulo degli aiuti con altri eventuali regimi di aiuti nazionali o regionali.
Art. 4 
(Recupero degli aiuti)
1. 
Gli aiuti previsti dalla presente legge sono considerati anticipazioni agli allevatori con recupero delle somme erogate nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
Art. 5 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è autorizzata una spesa di euro un milione per l'anno 2006.
2. 
All'onere di cui al comma 1 per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 2, si fa fronte per l'anno 2006 con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze ¿ Titolo I ¿ spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
Art. 6 
(Norma sospensiva)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.