Disegno di legge regionale n. 137 presentato il 31 agosto 2005
Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Art. 1 
(Istituzione)
1. 
È istituita la Riserva naturale orientata di Bosco Solivo ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia").
Art. 2 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, incidenti sul territorio del Comune di Borgo Ticino, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:10.000.
2. 
Il territorio della Riserva naturale orientata è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale orientata di Bosco Solivo".
Art. 3 
(Finalità)
1. 
Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell' articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), sono le seguenti:
a) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'Area protetta;
b) 
promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
c) 
riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unità ambientale e paesaggistica del Bosco Solivo, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
d) 
garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
e) 
promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
f) 
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
g) 
promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
h) 
garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
Art. 4 
(Gestione e personale)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore previsto dall' articolo 7, comma 9 bis, della l.r. 12/1990, come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce).
2. 
Per l'espletamento di tali funzioni l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale orientata, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).
Art. 5 
1. 
Il comma 21 bis dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, come modificato dall' articolo 2 della l.r. 4/1992, è sostituito dal seguente:
"
21 bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello e Verbania;
b) un membro nominato dal Consiglio Regionale con esperienza in materia forestale, zoologica ed archeologica;
c) due membri nominati dalla Provincia di Novara di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due membri nominati dalla Provincia di Verbania di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale
"
Art. 6 
(Norme di salvaguardia)
1. 
Nel territorio della Riserva naturale orientata di Monte Solivo trova applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:
a) 
aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste dal piano d'area;
b) 
aprire e gestire discariche.
2. 
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.
3. 
L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.
4. 
Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 12/1990.
5. 
Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. 357/1997.
6. 
L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
7. 
L'utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 7 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata è affidata:
a) 
agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
b) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) 
agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Novara;
d) 
al Corpo forestale dello Stato;
e) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.
Art. 8 
(Piano d'area)
1. 
La Riserva naturale orientata di Monte Solivo è soggetta a piano d'area ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.
2. 
Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all' articolo 143 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
3. 
Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, il Comune di Borgo Ticino, la Provincia di Novara e la Regione Piemonte.
4. 
Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione al Comune di Borgo Ticino, alla Provincia di Novara ed alla Regione Piemonte e ne da notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
5. 
L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.
6. 
La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 9 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. 
L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
4. 
L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. 
L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2, e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Novara, ai sensi dell' articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.
6. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).
Art. 10 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Novara. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
3. 
Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).
Art. 11 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, stimati complessivamente in 150.000,00 euro per l'anno 2006, si provvede, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi - Gestione aree protette - Titolo I - Spese correnti) per 50.000,00 euro, nell'ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi - Gestione aree protette - Titolo I - Spese di investimento) per 100.000,00 euro, mediante la riduzione della dotazione finanziaria delle UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.
2. 
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della Provincia di Novara.

Allegato A. 
OMISSIS