Disegno di legge regionale n. 136 presentato il 31 agosto 2005
Ulteriore modifica alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Art. 1 
(Integrazione all' articolo 32 della l.r. 46/95)
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 32 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:
" 7 bis. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente il nucleo familiare. Le persone che prestano assistenza non vengono computate nella definizione numerica del nucleo familiare, il loro reddito non concorre alla formazione del reddito familiare e non hanno in alcun caso diritto a divenire componenti stabili del nucleo familiare e a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio "
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