Disegno di legge regionale n. 135 presentato il 09 agosto 2005
Sistema regionale piemontese per la ricerca e l'innovazione.

Art. 1 
(Finalità e obiettivi)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall' articolo 117 della Costituzione, organizza il sistema regionale della ricerca all'interno dello spazio europeo della ricerca, che assegna alla Regione compiti di promozione e di coordinamento delle attività in ambito locale.
2. 
La Regione Piemonte, nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza e dello sviluppo sostenibile, favorisce la competitività del sistema produttivo regionale e persegue i seguenti obiettivi:
a) 
contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;
b) 
favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;
c) 
promuovere l'attrattività della regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;
d) 
favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso il finanziamento di borse di studio e di ricerca;
e) 
favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;
f) 
realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;
g) 
sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;
h) 
favorire, incrementare, consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;
i) 
promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;
j) 
sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;
k) 
sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;
l) 
sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;
m) 
integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;
n) 
promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;
o) 
favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;
p) 
promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;
q) 
adottare adeguati criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;
r) 
promuovere, sostenere, divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.
3. 
La Regione, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 33 della Costituzione, riconosce il ruolo delle università per il perseguimento delle loro finalità istituzionali nel campo della didattica e della ricerca ed assegna agli atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità.
Art. 2 
(Sistema regionale della ricerca)
1. 
La Regione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca.
2. 
Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i seguenti soggetti che abbiano una stabile organizzazione nel territorio regionale:
a) 
gli atenei, il Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) e gli enti di ricerca pubblici e privati;
b) 
i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
c) 
le aziende sanitarie regionali;
d) 
le società a prevalente partecipazione regionale e gli enti strumentali della Regione che operano nel campo della ricerca;
e) 
le imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2195 comma 1, numeri 1, 2, 3 del codice civile e che operano nel campo della ricerca;
f) 
i consorzi e le società consortili costituiti da Regione, atenei, enti di ricerca pubblici e privati con imprese e loro associazioni;
g) 
i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo;
h) 
le fondazioni di origine bancaria;
i) 
gli enti locali;
j) 
il Consiglio regionale dell'economia e lavoro (CREL);
k) 
le camere di commercio;
l) 
le organizzazioni economiche e sociali di categoria;
m) 
le fondazioni culturali e le associazioni espressione del terzo settore.
Art. 3 
(Linee generali di intervento)
1. 
Il Consiglio regionale, coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, approva, su proposta della Giunta regionale, le linee generali d'intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.
Art. 4 
(Programma pluriennale della ricerca)
1. 
Sulla base delle linee generali di intervento di cui all'articolo 3 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo il programma pluriennale della ricerca.
2. 
Il programma individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.
3. 
Il programma pluriennale è suscettibile di revisione ed aggiornamento periodico da parte della Giunta regionale.
4. 
Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca gli interventi nei settori di competenza regionale per i quali si applica specifica normativa regionale, statale e comunitaria, sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge.
Art. 5 
(Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. 
È istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.
2. 
Al Comitato compete:
a) 
concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'articolo 3;
b) 
contribuire alla definizione del programma pluriennale della ricerca di cui all'articolo 4;
c) 
favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca.
3. 
Il Comitato è composto dai rappresentanti degli enti individuati nel comma 4 e da quelli individuabili con le modalità di cui al comma 5.
4. 
Al Comitato partecipano:
a) 
il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;
b) 
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
c) 
un rappresentante del Politecnico di Torino;
d) 
un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;
e) 
un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
f) 
un rappresentante della Fondazione CRT;
g) 
un rappresentante di Confindustria Piemonte;
h) 
un rappresentante di Federapi Piemonte;
i) 
un rappresentante di Unioncamere Piemonte;
j) 
un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi.
5. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua gli ulteriori enti in numero non superiore a venticinque in modo da garantire la partecipazione:
a) 
delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
b) 
delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore, tra quelle individuate da specifico provvedimento consiliare;
c) 
dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;
d) 
degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;
e) 
delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;
f) 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) 
delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;
h) 
delle associazioni maggiormente rappresentative dell'artigianato.
6. 
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa, rimangono in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.
7. 
Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.
8. 
Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 6.
9. 
Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.
10. 
Organo esecutivo del Comitato è il Comitato ristretto che risulta composto dai rappresentanti indicati nel comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali, individuabili in base al comma 5 lettera f), cooptato a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.
11. 
Il Comitato ristretto formula le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), le illustra al Comitato che le sottopone alla Giunta regionale e, se richiesto, agli organi regionali deputati a riceverle.
12. 
La presidenza del Comitato e del Comitato ristretto spettano al rappresentante regionale. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di componenti aggiuntivi dell'amministrazione regionale.
Art. 6 
(Commissione scientifica)
1. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce la Commissione scientifica e ne definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.
2. 
La Commissione è organo di consulenza della Giunta regionale in materia di valutazione, analisi e previsione su problematiche e tendenze della ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale.
3. 
La Commissione:
a) 
formula pareri sulle linee generali di intervento e sul programma pluriennale della ricerca;
b) 
si pronuncia sui sistemi e sui metodi di valutazione delle attività di ricerca adottati in base a quanto previsto dall'articolo 8;
c) 
svolge funzioni di consulenza al Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 8.
4. 
La Commissione è composta da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale, esperti in diverse discipline, scelti tra docenti universitari, ricercatori e personalità di alta qualificazione scientifica, sulla base dei curricula presentati. La Commissione può altresì avvalersi di esperti esterni entro i limiti fissati con provvedimento dalla Giunta regionale.
5. 
La Commissione dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno un Presidente.
6. 
La Commissione presenta periodicamente alla Giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sulle proposte formulate.
7. 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale). I conseguenti oneri finanziari sono a carico del fondo di cui all'articolo 12.
Art. 7 
(Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. 
È istituito il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione, allo scopo di raccordare gli interventi attuativi delle politiche regionali, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale e di garantirne la diffusione presso i soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca ed al suo monitoraggio. Il Coordinamento formula alla Giunta regionale le proposte di interventi integrati, con particolare riferimento a quelli che collegano ricerca, innovazione e attività produttive.
2. 
Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al Coordinamento nonché la struttura regionale a cui sono affidate, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) 
segreteria e supporto al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 5 e alla Commissione scientifica di cui all'articolo 6;
b) 
raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione delle informazioni sul sistema regionale della ricerca attraverso un adeguato sistema informativo.
Art. 8 
(Attività di valutazione)
1. 
I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti a tre livelli di valutazione: valutazione preliminare per accedere al finanziamento, valutazione contestuale allo svolgimento dell'attività di ricerca ed infine valutazione dei risultati conseguiti.
2. 
I tre livelli di valutazione, di cui al comma 1, devono necessariamente rispondere ai sistemi di valutazione internazionalmente accettati.
3. 
Spetta alla Commissione scientifica, di cui all'articolo 6, proporre alla Giunta regionale i sistemi ed i metodi di valutazione da adottarsi per l'esame dei progetti e dei programmi di ricerca finanziati dalla Regione.
4. 
La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina l'adozione dei sistemi e dei metodi di cui al comma 3 ed individua le norme regionali di settore in contrasto con detta disciplina.
5. 
La Giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori di fama internazionale scelti sulla base dei curricula presentati.
6. 
Al nucleo spetta:
a) 
la valutazione in itinere ed ex post dei progetti e programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sulla base dei sistemi ed i metodi cui al comma 4;
b) 
inviare alla Giunta regionale, con cadenza annuale, un rapporto di valutazione concernente i risultati conseguiti dalla attuazione delle politiche regionali.
7. 
Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla l. r. 33/1976. I conseguenti oneri finanziari sono a carico del fondo di cui all'articolo 12.
8. 
Il nucleo dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno un Presidente.
Art. 9 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione del sistema regionale della ricerca.
2. 
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione del Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5 e della Commissione scientifica di cui all'articolo 6 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 4, dalla quale emergano dati e indicatori di natura quantitativa e qualitativa circa lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi regionali in materia di ricerca e innovazione e in particolare relativi:
a) 
al quadro dei finanziamenti assegnati;
b) 
ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
c) 
alle attività di promozione ed informazione promosse ed adottate;
d) 
alle ricadute occupazionali ed economiche degli investimenti.
4. 
La relazione di cui al comma 3 dà altresì conto del raccordo degli interventi attuativi delle politiche regionali in materia di ricerca e dello stato di attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 7 e fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine al tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, anche in considerazione del saldo di mobilità attiva e passiva dei ricercatori nei confronti della Regione.
Art. 10 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma.
Art. 11 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'istituzione del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, e per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, opera il coordinamento interistituzionale per la ricerca già istituito dalla Giunta regionale.
2. 
Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, presenta al Consiglio regionale un'articolata proposta di riordino normativo delle disposizioni di settore in materia di finanziamento ai programmi e progetti per la ricerca e l'innovazione al fine di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'integrazione delle politiche regionali.
3. 
La proposta di cui al comma 2 prevede l'intervento della Regione nel finanziamento del sistema regionale per la ricerca attraverso l'istituzione di un fondo unico per la ricerca e l'innovazione all'interno del bilancio regionale, con facoltà di proporre l'istituzione di una struttura esterna in grado di integrare le diverse esperienze di matrice regionale e di esercitare le funzioni di mediatore scientifico-tecnologico.
Art. 12 
(Fondo integrativo per la ricerca e l'innovazione)
1. 
Fino all'istituzione del fondo unico di cui all'articolo 11, comma 3, ed allo scopo di integrare le disponibilità finanziarie direttamente programmate dall'amministrazione regionale o dalla stessa destinate ad enti strumentali o ad altri soggetti pubblici o privati, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca e l'innovazione.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva di 270 milioni di euro così ripartita: 40 milioni di euro nell'anno 2005, di cui:10 milioni di euro a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 08032 (cap.27167), 20 milioni di euro a valere sulla UPB 16032 (cap. 20115), 3 milioni di euro a valere sulla UPB 27011 (cap. 12265), 4,5 milioni di euro a valere sulla UPB 12041 (cap. 13480), 2,5 milioni di euro a valere sulla UPB 22992 (cap. 26938), 80 milioni di euro nell'anno 2006 e 150 milioni di euro nell'anno 2007, assegnando il 3 per cento della spesa in parte corrente ed il 97 per cento per investimenti.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2006 e 2007 ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 14 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.