Art. 3
1.
Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.
2.
Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:
a)
la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico - linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b)
il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;
c)
l'introduzione progressiva, accanto alla lingua italiana, delle lingue delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 negli uffici degli enti locali e in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni individuati ai sensi
della l. 482/1999;
d)
l'insegnamento delle lingue delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 nelle scuole presenti nei comuni di cui alla lettera c), entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico - sociali e di sviluppo delle comunità, alla valorizzazione delle loro culture e dei loro idiomi;
e)
l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulle culture delle minoranze linguistiche storiche dell'arco alpino piemontese, già in atto presso istituzioni e associazioni, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
f)
lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari;
g)
il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
h)
il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, anche mediante la ricezione di programmi radiofonici e televisivi nelle rispettive lingue;
i)
il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le "banche dati" realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici occitani, franco ¿ provenzali e walser, programmi internazionali e attività culturali di singole istituzioni ai vari livelli, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico.