Proposta di legge regionale n. 133 presentata il 05 agosto 2005
Il Piemonte per la pace.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle nazioni unite, in attuazione dei principi della Costituzione italiana che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dal proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.
2. 
In attuazione a tali principi ed al titolo V della Costituzione, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità regionale di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.
3. 
La Regione per il conseguimento delle finalità indicate nei commi 1 e 2, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.
Art. 2 
(Iniziative culturali)
1. 
Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi per indagine e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio con la partecipazione di studiosi ed esperti, a livello nazionale ed internazionale promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute che svolgano attività di educazione alla pace e ai diritti umani.
2. 
Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, visto il piano annuale degli interventi formulato, sulla scorta delle istanze pervenute dal Comitato di cui all'articolo 5, eroga i contributi con atto deliberativo nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.
3. 
Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha cura di raccogliere ogni utile dato prodotto, nonché di acquisirne di nuovi anche mediante convenzioni da stipularsi con centri di studio e ricerca nazionali ed internazionali. Tale archivio per la raccolta della documentazione dei dati sulla pace e sui diritti umani si avvale della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5, ed ha lo scopo di fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione ed informazione utile al perseguimento della finalità previste dall'articolo 1.
Art. 3 
(Giornata per la pace e per i diritti umani)
1. 
Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione, da parte dell'Assemblea generale delle nazioni unite, della dichiarazione universale dei diritti umani è individuata come giornata per la pace e per i diritti umani nella Regione Piemonte.
2. 
In relazione alla promozione ed alla salvaguardia della pace ed al riconoscimento dei diritti umani, ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, determina le iniziative da adottare per le celebrazioni delle data stessa.
Art. 4 
(Premio per la pace e per i diritti umani)
1. 
La Regione istituisce un premio annuale per la pace e per i diritti umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui all'articolo1.
2. 
Il premio, denominato "Il Piemonte per la pace e per i diritti umani", viene conferito entro il 31 dicembre di ogni anno dal Presidente del Consiglio regionale su proposta del comitato di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Istituzione del Comitato permanente per la pace e per i diritti umani)
1. 
Per realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all'articolo 1, nonché per formulare il programma annuale di interventi, è istituito il Comitato permanente per la pace e per i diritti umani.
2. 
Il Comitato è composto:
a) 
dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) 
da due membri del Consiglio regionale;
c) 
da sei rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, fra quelli indicati dagli organismi stessi.
3. 
Il Comitato redige apposito regolamento interno, che indica le modalità della sua composizione, oltre che regolare ogni attività.
4. 
Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché dei personale messi a disposizione dal Consiglio regionale.
5. 
Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.
6. 
Il Comitato permanente per la pace e per i diritti umani è nominato dal Consiglio regionale.
Art. 6 
(Registro regionale degli organismi operanti per la pace e per i diritti umani)
1. 
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani, comprendenti quelli che prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa non violenta e della solidarietà.
2. 
Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
assenza di fini di lucro;
b) 
prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare non violenta e del disarmo;
c) 
prevedere un ordinamento interno a base democratica;
d) 
essere costituiti legalmente da almeno due anni alla data di richiesta di iscrizione.
3. 
L'iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
Al fine di erogare i contributi a favore di enti, istituti culturali, organismi associativi e cooperativi, organizzazioni non governative legalmente riconosciute per attività educative alla pace e ai diritti umani, viene stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze, Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si provvede riducendo di pari importo l'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri per ciascun anno pari a 300.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB 09001 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.