Proposta di legge regionale n. 132 presentata il 02 agosto 2005
Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

RICCA LUIGI SERGIO

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed elimina altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. 
La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero, quale programma per elaboratore rispondente ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'articolo 2, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.
3. 
Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come da ultimo sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore).
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;
b) 
software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
c) 
programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) 
software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
e) 
formati di dati liberi: i formati di salvataggio e interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili. I formati di dati liberi sono, inoltre, documentati in modo completo e approfondito e consentono, senza restrizioni, di scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione.
Art. 3 
(Diritto allo sviluppo portabile)
1. 
Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.
Art. 4 
(Documenti)
1. 
La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. 
In caso di ricorso a formati non liberi, la Regione motiva analiticamente le ragioni per le quali è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi e rende disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 5 
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. 
La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto.
2. 
I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
3. 
Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell' articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
Capo III. 
SOFTWARE LIBERO
Art. 6 
(Adempimenti per la Regione)
1. 
La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
2. 
La Regione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso, il fornitore consente la modificabilità del sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
3. 
La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna soluzione e al costo di uscita anche il potenziale interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole interoperatività.
4. 
La Regione quando utilizza un software non libero motiva analiticamente la ragione della scelta.
5. 
Il responsabile del procedimento di cui all' articolo 8 della l. r. 7/2005 risponde patrimonialmente della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata.
Capo IV. 
PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 7 
(Istruzione scolastica)
1. 
La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.
Art. 8 
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. 
L'Assessorato regionale competente per l'innovazione tecnologica e scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero al fine di incentivare progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 9 
(Fondo per lo sviluppo del software libero)
1. 
La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all'articolo 7.
2. 
Il Fondo di cui al comma 1 dispone di una dotazione finanziaria pari a 500.000,00 euro.
Art. 10 
(Regolamenti attuativi)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.
2. 
Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) 
definisce gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero e i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;
b) 
individua i criteri tecnici per la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici;
c) 
predispone le clausole da inserire nei contratti volte ad attestare la proprietà dei programmi commissionati sviluppati ad hoc, a garantire la possibilità di un loro riuso e a consentire il trasferimento della titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici acquisiti.
3. 
La Giunta fissa, altresì, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 7.
Art. 11 
(Norma transitoria)
1. 
Entro tre anni dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'articolo 6.
2. 
Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione adegua le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.
3. 
Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
4. 
È costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione della legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è istituito nel bilancio regionale un fondo regionale per lo sviluppo del software libero ammontante per il triennio 2005-2007 a 1.500.000 euro.
2. 
Per finanziare le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché gli istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero, viene stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 08991 (Programmazione e statistica Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 la dotazione finanziaria del fondo pari a euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si provvede riducendo di pari importo lUPB 09011 (Bilanci e finanze Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri per ciascun anno pari a 500.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.