Istituzione del Servizio di Consulenza amministrativa ai Comuni piemontesi.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM GHIGLIA AGOSTINO
Art. 1
(Istituzione servizio di consulenza amministrativa)
1.
La Regione Piemonte, nella volontà di erogare un servizio necessario ai comuni piemontesi, in particolar modo a quelli minori, espleta attività di consulenza amministrativa attraverso l'istituzione di un servizio di consulenza e delle sue sezioni territoriali, realizzate di concerto con le province piemontesi, a cui gli enti locali possono rivolgersi per le finalità e nei modi di cui all'articolo 2.
Art. 2
(Modalità di espletamento dei servizi di consulenza)
1.
I comuni, le unioni dei comuni, le comunità montane, le comunità collinari, i consorzi a rilevanza non imprenditoriale e gli istituti di assistenza e di beneficenza (IPAB), possono rivolgersi all'ufficio regionale di consulenza amministrativa competente per territorio, per ottenere elementi di valutazione in ordine all'adozione di atti e provvedimenti.
2.
Al fine di ottenere elementi di valutazione, gli enti di cui al comma 1 inoltrano, in forma scritta, un quesito sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto od organo dell'amministrazione competente ad emanare l'atto oggetto del parere, limitato all'adozione di un solo atto o provvedimento e corredato da eventuale documentazione utile ai fini della espressione del parere.
3.
Gli elementi di valutazione di cui al comma 1 sono resi dal competente ufficio regionale che può richiedere all'ente ulteriore documentazione o chiarimenti sul quesito, anche mediante audizione del richiedente. Rimane esclusa ogni valutazione in merito all'interesse pubblico perseguito e alle scelte discrezionali dell'ente.
4.
La struttura operativa cura il repertorio e l'archivio dell'attività relativa ai servizi di consulenza, anche ai fini della pubblicazione dei casi più significativi, e svolge attività di supporto ai singoli uffici.
5.
I servizi di consulenza di che trattasi non comportano oneri a carico dei bilanci degli enti interessati.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 500.000,00 euro per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali - Titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2005.