Istituzione del Difensore civico regionale delle persone private della libertà personale.
Primo firmatario
Altri firmatari
BARASSI PAOLA CLEMENT GIAN PIERO DALMASSO SERGIO DEAMBROGIO ALBERTO MORICONI ENRICO ROBOTTI LUCA TURIGLIATTO MARIANO VALLOGGIA GRAZIELLA
Art. 1
(Oggetto)
1.
È istituito il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, di seguito denominato difensore, quale organo garante dell'imparzialità e del buon andamento di tutti gli enti pubblici, o gestori o concessionari di servizi pubblici, o convenzionati con enti pubblici, che, in ambito regionale, interagiscono con gli istituti di pena con sede in Piemonte, con la sola eccezione delle amministrazioni statali periferiche operanti nei settori della difesa, della sicurezza e della giustizia, nel rispetto dei limiti previsti dall'
articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), così come sostituito dall'
articolo 2, comma 27, della legge 16 giugno 1998 n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle
L. 15 marzo 1997, n. 59
e L. 15 maggio 1997 n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica).
Art. 2
(Funzioni ed obiettivi)
1.
A richiesta di chiunque vi abbia interesse, o anche d'ufficio, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale interviene presso gli enti, di cui all'articolo 1, al fine di:
a)
assicurare che i procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti soggettivi, interessi legittimi, semplici, diffusi, di cui siano titolari le persone private della libertà personale, ovvero enti esponenziali di detti interessi (quali associazioni, comitati, ecc.), abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
b)
rilevare errori o disfunzioni procedimentali, onde consentire agli organi competenti, appartenenti agli enti, di cui all'articolo 1, di riesaminare i propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;
c)
favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone private della libertà personale e gli enti interessati, affinché il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, compatibilmente ai limiti di legge, sia garantito anche in ambito penitenziario o di ristrettezza della libertà personale;
d)
proporre agli organi regionali competenti iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Art. 3
(Costituzione, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1.
Il difensore civico regionale viene eletto con un maggioranza di due terzi degli aventi diritto dal Consiglio regionale all'inizio della legislatura tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale.
2.
Il difensore dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
3.
La carica di difensore civico regionale è incompatibile con quella di:
a)
membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b)
amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4.
Il difensore civico regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di difensore civico regionale a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
5.
Il Consiglio regionale, può revocare il difensore civico regionale per gravi o ripetute violazioni di legge.
Art. 4
(Modalità di intervento)
1.
Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale dispone di un potere raccomandatorio e opera in completa autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2.
Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, rispetto ai casi segnalati, ed a seguito di apposita istruttoria, che può comprendere anche sopralluoghi e visite presso gli istituti penitenziari, previa apposita autorizzazione del Ministro della giustizia, articola il proprio intervento secondo le seguenti modalità:
a)
archivia la pratica per mancanza di interesse meritevole di tutela;
b)
nei casi dubbi, chiede chiarimenti ai funzionari o agli organi interessati;
c)
ove consideri il caso meritevole di tutela, svolge, in prima istanza, una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato;
d)
nei casi di fatti che possono costituire reato, presenta obbligatoriamente rapporto alla autorità giudiziaria competente.
3.
Fermo restando il loro obbligo di fornire tutti i chiarimenti richiesti al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale e di consentirgli l'accesso ad atti e documenti amministrativi rilevanti, il funzionario o l'organo competente possono:
a)
provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico regionale delle persone private della libertà personale;
b)
comunicare il loro diniego motivato.
4.
Il difensore civico delle persone private della libertà personale può convocare direttamente i funzionari, cui spetta la responsabilità della questione in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono; con le stesse modalità può procedere congiuntamente col funzionario o i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento.
5.
Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale, nei casi di illegittima omissione dei provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l' ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
6.
In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, il difensore civico delle persone private della libertà personale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, anche tramite i mass media.
7.
Nei casi più gravi, il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare, il cui esito gli deve essere comunicato entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento definitivo.
Art. 5
(Relazione al Consiglio Regionale)
1.
Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale ha l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno la propria relazione annuale sulla attività svolta, relativa all'anno precedente, al Consiglio regionale del Piemonte, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, lo stato dei diritti umani negli istituti di pena.
2.
Tale relazione deve essere inoltre trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e di ogni altra forma di trattamento inumano, crudele o degradante ed al Comitato dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) contro la tortura.
Art. 6
(Strutture e personale)
1.
Per lo svolgimento dei propri compiti, al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I profili organizzativi inerenti l'ufficio del difensore sono disciplinati con provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
2.
Al difensore civico regionale delle persone private della libertà personale spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile a carico del bilancio della Regione, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta, inoltre, al difensore civico regionale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7
(Collaborazioni)
1.
Il difensore civico regionale delle persone private della libertà personale può avvalersi:
a)
della collaborazione dei difensori civici provinciali e comunali, per trattare più efficacemente i casi riguardanti gli enti, di cui all'articolo 1, operanti in ambito locale;
b)
del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
Art. 8
(Disposizione transitoria)
1.
Per la presente legislatura la nomina del difensore civico regionale avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge la spesa per gli anni 2005-2007, ammonta a 1.500.000,00 euro.
2.
Per le spese di istituzione e di funzionamento del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale di cui all'articolo 1, stimate in 500.000,00 euro per l'anno 2005, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09021 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3.
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri pari a 500.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09021 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.