Proposta di legge regionale n. 129 presentata il 27 luglio 2005
Istituzione e promozione delle Botteghe del Piemonte al fine di commercializzare prodotti regionali a prezzi massimi concordati.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di:
a) 
dare una risposta concreta all'aumento del costo della vita in particolar modo relativamente ai prodotti alimentari riducendone sensibilmente i prezzi;
b) 
accorciare la distanza fra produzione e vendita per garantire un maggior introito ai produttori e un minor costo ai consumatori;
c) 
promuovere le produzioni alimentari coltivate e prodotte all'interno della regione Piemonte di concerto con le associazioni agricole e commerciali garantendo maggior qualità del prodotto e tracciabilità dello stesso;
d) 
dare una risposta concreta alla mancanza o alla sempre maggiore difficoltà di presenza di esercizi commerciali nei piccoli comuni con meno di mille abitanti;
e) 
promuovere i prodotti piemontesi all'estero.
Art. 2 
(Istituzione del marchio)
1. 
La Giunta regionale, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore dalla presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio di qualità collettivo "Le botteghe del Piemonte", ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati) e successive modificazioni.
Art. 3 
(Concessione uso del marchio)
1. 
La Regione può concedere l'uso del marchio esclusivamente ai soggetti che svolgono attività di produzione primaria o di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, nonché alle associazioni agrarie e alle Agenzie del Consorzio agrario provinciale.
2. 
I soggetti ai quali è concesso l'uso del marchio sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale.
Art. 4 
(Modalità d'uso)
1. 
Le botteghe del Piemonte venderanno generi alimentari prodotti in Piemonte a prezzi massimi concordati semestralmente, di concerto con le associazioni agricole, commerciali e di consumatori, così come stabilito all'articolo 5.
2. 
Le botteghe del Piemonte dovranno vendere e avere all'interno della propria attività almeno l' 80 per cento dei prodotti individuati dalla commissione tecnica a prezzi da essa concordati.
3. 
Le botteghe del Piemonte presenti in territorio non nazionale dovranno vendere e avere all'interno della propria attività almeno il 50 per cento di prodotti piemontesi.
4. 
Nei comuni inferiori ai mille abitanti le botteghe del Piemonte dovranno garantire un'apertura minima di sei mesi l'anno.
5. 
Le botteghe del Piemonte avranno insegna, vetrofania e arredamento esterno e interno simile in ogni esercizio al fine di renderle riconoscibili.
6. 
Le spese per l'arredamento delle botteghe saranno per il 30 per cento a carico della Regione con contributi in conto capitale e per il rimanente 70 per cento con finanziamenti agevolati e per il 100 per cento con contributi in conto capitale per le botteghe presenti all'interno dei comuni piemontesi inferiori ai mille abitanti.
7. 
Le botteghe del Piemonte non potranno superare i 150 metri quadri di superficie di vendita, né essere ospitati, quali parte di un'altra struttura di vendita.
8. 
Le botteghe del Piemonte dovranno essere in numero e a distanze previste dal regolamento d'uso di cui all'articolo 7.
Art. 5 
(Individuazione generi di vendita)
1. 
La Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente approva sulla base di un progetto predisposto dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, i generi di vendita a prezzi massimi semestralmente concordati.
Art. 6 
(Commissione tecnica)
1. 
Presso la Giunta regionale è istituita una commissione tecnica composta da:
a) 
due componenti scelti tra i Consiglieri regionali assegnati alla Regione Piemonte;
b) 
tre esponenti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) 
tre esponenti delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre rappresentanti delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
tre rappresentanti delle comunità montane piemontesi;
f) 
tre rappresentanti delle comunità collinari piemontesi.
2. 
La Commissione dura in carica due anni e alla nomina procede la Giunta regionale, sentite le Commissioni competenti.
3. 
La Commissione tecnica:
a) 
predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 7;
b) 
esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di concessione d'uso del marchio;
c) 
vigila sull'osservanza del regolamento d'uso.
Art. 7 
(Regolamento d'uso)
1. 
La Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente approva sulla base di un progetto predisposto dalla Commissione tecnica il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del r. d. 929/1942.
2. 
Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:
a) 
i caratteri fondamentali dei prodotti che possono ottenere l'uso del marchio, secondo quanto previsto dall'articolo 2;
b) 
la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente prodotti che abbiano ottenuto il riconoscimento e di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio;
c) 
le modalità di applicazione della sospensione e della revoca dell'uso del marchio nel caso di inadempienze;
d) 
lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
e) 
il numero massimo di botteghe presenti all'interno di un singolo comune, a seconda del numero di residenti dello stesso, e la distanza minima che deve intercorrere fra due differenti botteghe.
Art. 8 
(Procedure)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento d'uso di cui all'articolo 4, definisce le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.
Art. 9 
(Attività di promozione del marchio)
1. 
La Regione, per favorire la diffusione del marchio, promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione e la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio.
2. 
L'attività di promozione può essere realizzata anche attraverso iniziative integrate con il settore del commercio e del turismo.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge si prevedono nell'unità previsionale di base (UPB) n. 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo I - spese correnti) del bilancio regionale per l'anno 2005 le seguenti spese:
a) 
spese di registrazione del marchio di qualità collettivo "Le Botteghe del Piemonte" e di conduzione della commissione tecnico-scientifica sul marchio con dotazione finanziaria di 100.000,00 euro rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007;
b) 
spese di promozione del marchio di qualità collettivo "Le botteghe del Piemonte", con dotazione finanziaria di euro 400.000,00 rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007;
c) 
spese per la realizzazione dei differenti punti vendita, con dotazione finanziaria di 1.000.000 di euro rispettivamente per gli anni 2005, 2006, 2007.
2. 
Agli oneri indicati per l'anno 2005 si fa fronte con le risorse dell'UPB n. 17041 del bilancio per l'anno 2005, che presenta la necessaria disponibilità.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo, di pari importo la dotazione finanziaria della unità revisionale di base (UPB) 09011 del Bilancio di previsione del 2005.
Art. 11 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.