Proposta di legge regionale n. 128 presentata il 19 luglio 2005
Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell' articolo 123 della Costituzionee degli articoli 88 e 89 dello Statuto della Regione Piemonte è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo permanente fra la Regione e gli enti locali.
2. 
È organo di rappresentanza unitaria delle autonomie locali e di partecipazione alla funzione legislativa, nonché alle altre attività della Regione che interessano gli enti locali, ivi compresa la programmazione regionale e le leggi, i documenti e le politiche di bilancio della Regione.
Art. 2 
(Composizione)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali è composto da cinquantuno membri Ne fanno parte di diritto i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i presidenti di provincia, i presidenti regionali delle associazioni nazionali rappresentative degli enti locali, nonché tre consiglieri comunali e provinciali designati rispettivamente dal presidente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dal presidente regionale dell'Unione province italiane (UPI). Almeno uno dei consiglieri comunali deve essere rappresentativo dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2. 
Fanno inoltre parte del Consiglio delle autonomie locali:
a) 
dieci sindaci di comuni non capoluogo;
b) 
sei presidenti dei consigli comunali;
c) 
quattro presidenti dei consigli provinciali;
d) 
cinque presidenti di comunità montana e di unioni di comuni.
3. 
I membri di diritto sono nominati dal presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.
Art. 3 
(Elezione dei sindaci dei comuni non capoluogo di provincia)
1. 
I componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta da sindaci di tutti i comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede. Con la convocazione dell'Assemblea sono definite anche per quanto non previsto dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento dell'elezione.
2. 
In ogni caso la votazione deve avvenire su liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a due terzi dei seggi da assegnare, sottoscritte da non meno di venticinque sindaci e presentate al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per le elezioni.
3. 
Ciascun sindaco presente all'assemblea elettorale esprime il suo voto ad una delle liste presentate e può esprimere tra i candidati di ciascuna lista fino a tre preferenze. Il voto di preferenza può essere dato anche a candidati di una lista diversa da quella votata.
4. 
I seggi sono attribuiti alle liste in base ai voti di lista. In ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di preferenze. A parità di voti di preferenza, è eletto il candidato più anziano d'età.
5. 
Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Regione.
Art. 4 
(Elezione dei presidenti dei consigli comunali)
1. 
I componenti, di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. 
Le singole candidature sono presentate in assemblea e sono sottoscritte da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.
3. 
Ogni partecipante al voto esprime una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. 
Dell'avvenuta elezione il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Regione.
Art. 5 
(Elezione dei presidenti dei consigli provinciali)
1. 
I componenti, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Non sono previste candidature formali e ciascuno dei partecipanti all'Assemblea è eleggibile.
3. 
Ciascun partecipante può esprimere un unico voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. 
Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Regione.
Art. 6 
(Elezione dei presidenti di comunità montane e di unioni di comuni)
1. 
I componenti, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Le singole candidature sono presentate in assemblea e devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei partecipanti.
3. 
Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. 
Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Regione.
Art. 7 
(Nomina e insediamento)
1. 
Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 , nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del Consiglio delle autonomie locali.
2. 
Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale, il quale convoca la seduta di insediamento.
Art. 8 
(Elezione degli organi e funzionamento)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il presidente e l'Ufficio di Presidenza la cui composizione è demandata al regolamento. Fanno parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali.
2. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate dal regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti. Fino all'approvazione del regolamento del Consiglio, si applica, in quanto compatibile, il regolamento del Consiglio regionale.
3. 
Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale.
Art. 9 
(Durata in carica, rinnovo e decadenza)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica cinque anni.
2. 
I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
3. 
I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco, di presidente della provincia, di presidente di comunità montana e di unione di comuni, di presidente di consiglio comunale e provinciale o nel caso di perdita della qualifica di consigliere comunale o provinciale. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco del comune capoluogo di provincia o del presidente di provincia subentra rispettivamente il vicesindaco o il vicepresidente.
4. 
La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con decreto.
5. 
Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di provincia e di sindaco di comune capoluogo. Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato nello stesso comune a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 4, 5 e 6.
6. 
Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.
Art. 10 
(Partecipazione alle sedute)
1. 
Il presidente del Consiglio regionale, il presidente della Giunta regionale, i Capigruppo possono, e se richiesti devono, partecipare con diritto di parola alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.
2. 
I Presidenti delle Commissioni permanenti e gli Assessori regionali, possono e se richiesti devono, partecipare alle riunioni che trattino argomenti di loro competenza.
Art. 11 
(Delega)
1. 
I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, membri della Giunta o del Consiglio dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per i componenti elettivi del Consiglio.
2. 
La delega non è comunque consentita per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economico e finanziaria nonché per le altre sedute dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dal regolamento del Consiglio delle autonomie locali ovvero per i casi di volta in volta stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e indicati nell'atto di convocazione del Consiglio.
Art. 12 
(Attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la presentazione di proposte di legge al Consiglio regionale approvate a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Esercita, inoltre, il diritto di iniziativa referendaria sulle leggi e sui regolamenti di interesse degli enti locali, nei casi previsti dallo Statuto regionale.
2. 
Il Consiglio esprime parere obbligatorio, anche mediante l'indicazione di emendamenti, su tutte le proposte di legge e sugli atti regolamentari che riguardano materie di interesse degli enti locali ed in particolare sulla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, l'istituzione di enti e di agenzie regionali, la proposta di bilancio regionale e le proposte relative agli atti di programmazione e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. 
Di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale può, comunque, esprimere pareri sulle altre proposte all'esame del Consiglio regionale e sui provvedimenti di competenza della Giunta.
4. 
Il Consiglio promuove ed approva accordi ed intese fra la Regione e le autonomie locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze ovvero di svolgere attività di interesse comune. Gli accordi e le intese si perfezionano in seguito all'approvazione di una deliberazione conforme da parte del Consiglio delle autonomie locali, del Consiglio regionale e della Giunta, secondo le rispettive competenze. È comunque necessario che la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali abbia ottenuto il voto favorevole dei presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali.
5. 
Il Consiglio assicura e promuove lo scambio di informazioni e di dati fra la Regione e le autonomie locali.
6. 
A tutela delle prerogative garantite agli enti locali, il Consiglio propone al presidente della Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge statale e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzioni, nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee.
7. 
Il Consiglio delle autonomie locali può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto della Regione.
8. 
Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali, garantendo il rispetto del principio di leale collaborazione.
9. 
Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente o dell'Assemblea, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 2. Nei casi in cui il parere è di competenza di una Commissione consiliare esso deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima e ad essa allegato.
10. 
Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce i casi in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali, qualora sia negativo ovvero condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, determina l'avvio di una procedura di conciliazione da normare in sede regolamentare e, in caso di esito negativo, l'obbligo per il Consiglio regionale di approvare l'atto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso qualora il Consiglio delle autonomie locali abbia espresso parere negativo ovvero condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche in ordine alle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali, di modifica del riparto di competenze fra regione ed enti locali, di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale e il Consiglio regionale non intenda adeguarsi a tale parere è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
11. 
Il Consiglio delle autonomie locali, in collaborazione con le associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali, cura e presenta un rapporto annuale sul sistema delle autonomie locali nella Regione.
Art. 13 
(Conferenza permanente Regione Autonomie Locali)
1. 
La rappresentanza degli enti locali nella Conferenza permanente di cui alla legge regionale 20 novembre 1998 n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), a far data dall'approvazione della presente legge, è così rideterminata:
a) 
venti componenti del Consiglio delle autonomie locali eletti dallo stesso, tali da garantire tutte le rappresentanze delle categorie di cui all'articolo 2;
b) 
presidenti regionali ANCI, UPI, UNCEM, Lega autonomie locali.
Art. 14 
(Seduta congiunta)
1. 
Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.
Art. 15 
(Indennità di carica e di presenza)
1. 
Al Presidente del Consiglio delle autonomie locali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sulla base della percentuale dell'indennità corrisposta al consigliere regionale. Tale indennità non è cumulabile con quella percepita per la funzione ricoperta nell'ente che si rappresenta.
2. 
Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati, ad esclusione del presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pari ad una percentuale di quanto previsto a medesimo titolo per i consiglieri regionali.
Art. 16 
(Dotazione finanziaria e strutture di supporto)
1. 
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, garantendo adeguate e congrue risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento.
2. 
La gestione amministrativa e finanziaria del Consiglio delle autonomie locali è assicurata dal suo Segretario generale. L'Ufficio del Segretario generale svolge le funzioni di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali ed opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie locali. Gli uffici di supporto al Consiglio delle autonomie locali sono composti da personale comandato o distaccato da comuni o province, ovvero da personale posto a disposizione dal presidente del Consiglio regionale.
Art. 17 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa per il triennio 2005-2007, ammonta a 500.000,00 euro.
2. 
Per le spese di istituzione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, stimate in 100.000,00 euro per l'anno 2005, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri pari a 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.