Proposta di legge regionale n. 126 presentata il 19 luglio 2005
Contributi per l'acquisto o l'affitto di alloggi per riavvicinare l'anziano e la famiglia dei figli.

Art. 1. 
1. 
La presente legge si pone l'obiettivo di contribuire al rafforzamento delle relazioni fra gli anziani e la famiglia dei figli, in modo da favorire il pieno adempimento del compito della famiglia attraverso un rafforzamento dei rapporti fra le generazioni e l'acquisizione di un ruolo attivo degli anziani.
Art. 2. 
1. 
Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione Piemonte ridefinisce i servizi sociali prediposti dalla vigente legislazione regionale e favorisce, tramite apporto finanziario, l'acquisto o l'affitto di alloggi per riavvicinare l'anziano e la famiglia dei figli.
Art. 3. 
1. 
Il finanziamento di cui all'art. 2 è assicurato dalla Regione indifferentemente all'anziano o alla nuova famiglia dei figli in presenza delle seguenti condizioni:
a) 
acquisto della prima casa o affitto di una casa ubicata nel quartiere o nella medesima frazione in cui il parente vive stabilmente, meglio se nello stesso stabile o in quelli ad esso vicini, che garantiscano ragionevolmente la creazione di un ampio spettro di rapporti familiari e favoriscano il sorgere di interessi reciproci, nel rispetto delle singole autonomie e della vita privata dei soggetti interessati;
b) 
l'alloggio da acquistare, così come quello da affittare, deve possedere caratteristiche pari a quelle previste per l'edilizia economico-popolare;
c) 
il beneficiario del finanziamento non deve superare i limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata realizzata con finanziamenti regionali;
d) 
permanenza della situazione che ha dato luogo all'erogazione del contributo.
Art. 4. 
1. 
Il contributo previsto è percentuale al costo dell'acquisto o dell'affitto dell'alloggio e non può superare, in caso di acquisto, il 10% del valore risultante dall'atto notarile o, in caso di affitto, il 20% dell'ammontare dell'affitto per l'intera durata contrattuale.
2. 
I criteri di selezione delle domande per redigere una graduatoria degli ammessi al finanziamento, le modalità di corresponsione e la verifica della permanenza delle condizioni per l'accesso al contributo sono determinati con apposita delibera della Giunta regionale.
Art. 5. 
1. 
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.