Proposta di legge regionale n. 125 presentata il 19 luglio 2005
Sistema formativo integrato per il diritto allo studio.

Titolo I. 
FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonchè il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
2. 
Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane favoriscono altresì:
a) 
la formazione e la qualificazione di un sistema integrato di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, di seguito denominato "sistema formativo integrato per il diritto allo studio", basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonchè della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) 
la realizzazione di una offerta formativa differenziata, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti;
c) 
il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi,scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) 
il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) 
il sostegno al successo scolastico e formativo.
3. 
Ai fini della presente legge, fanno parte del sistema formativo integrato per il diritto allo studio:
a) 
gli asili nido e le scuole materne gestite dallo Stato, dagli Enti locali, nonchè da Enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni;
b) 
le scuole statali;
c) 
le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati "scuole non statali";
d) 
le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione vigente.
4. 
La Regione e gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all' art. 21 della legge 59/1997, nonchè degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.
Titolo II. 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 2 
(Tipologia degli interventi)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a) 
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:
1) 
fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 1994;
2) 
. servizi di mensa;
3) 
servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) 
servizi residenziali;
5) 
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6) 
assegni di studio;
b) 
progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema formativo integrato per il diritto allo studio, a beneficio dei destinatari di cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. 
I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) 
fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purchè a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi;
b) 
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
c) 
iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, con particolare riferimento al raccordo tra asili-nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, tra scuole statali e scuole non statali, nonchè iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
d) 
azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
e) 
contributi agli asili nido e sostegno alle scuole materne, convenzionate con i Comuni, gestite da Enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;
f) 
sperimentazione di azioni di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;
g) 
iniziative di reti di scuole, finalizzate all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa, ivi compreso il sostegno ad attività previste dai programmi dell'Unione Europea;
h) 
iniziative per lo sviluppo di specifiche figure professionali per il sistema formativo integrato, con particoalre riguardo per progetti di qualificazione professionale finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra i sistemi, rivolti ad operatori impegnati in attività formative integrate;
i) 
iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;
j) 
sostegno ai servizi educativi per minori.
Art. 3 
(Servizi educativi per minori)
1. 
Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento anche con la formazione professionale, nonchè la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.
Art. 4 
(Educazione degli adulti)
1. 
Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all' art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. 
La Regione promuove inoltre:
a) 
corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonchè iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;
b) 
attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
Art. 5 
(Formazione continua e permanente)
1. 
Al fine di assicurare il diritto all'apprendistato per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonchè delle attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.
Art. 6 
(Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap)
1. 
La Regione e gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane promuovono nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità a quanto disposto, in particolare, della legge 104/94 e dalla parte II, Titolo VII, Capo IV del T.U. 297/94 - interventi diretti a darantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema formativo integrato degli alunni handicappati, nonchè di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. 
Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità Sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da Enti pubblici e privati.
3. 
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) 
i Comuni e le Comunità Montane provvedono - nei limiti della disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende Unità Sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale nonchè di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) 
le Aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necesarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 7 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) 
dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali autorizzate e riconosciute;
b) 
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
c) 
dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.
Art. 8 
(Requisiti per la partecipazione delle scuole non statali al sistema formativo integrato per il diritto allo studio)
1. 
Al fine di partecipare al sistema formativo integrato per il diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:
a) 
assicurare la pubblicità dei bilanci;
b) 
applicare al personale (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
c) 
disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
d) 
accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
e) 
adeguare, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alla determinazione dei curricula, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
f) 
rispettare la libertà di insegnamento.
Titolo III. 
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 9 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sperimentazione, valutazione e controllo nelle materie di cui alla presente legge.
2. 
A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. 
Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. 
Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione concede contributi agli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane ed ai soggetti del sistema formativo integrato per il diritto allo studio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. 
Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione realizza progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con Università, enti, istituti e società di ricerca.
6. 
Il programma annuale di cui al comma 1 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
7. 
Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.
8. 
La Regione e gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
9. 
La Regione, gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane ed i soggetti del sistema formativo integrato per il diritto allo studio, anche agli effetti di cui all' art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675, sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema.
Art. 10 
(Funzioni degli Enti locali)
1. 
Gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane esercitano le funzioni loro attribuite dall' art. 139 del decreto legislativo 112 del 1998, nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. 
Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall' art. 42 del DPR 616 del 1977, le Province elaborano, con il concorso dei Comuni e Comunità Montane e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema formativo integrato, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionale.
3. 
La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. 
I fondi regionali sono erogati dalle Province a:
a) 
Comuni, singoli o associati, e alle Comunità Montane per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;
b) 
Comuni, singoli o associati, e alle Comunità Montane in relazione alle competenze loro attribuite dall' art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e soggetti del sistema formativo integrato, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;
c) 
soggetti gestori di asili nido e scuole materne, convenzionate con i Comuni, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;
d) 
soggetti gestori di asili nido e scuole materne convenzionate, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;
e) 
associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di asili nido e scuole materne convenzionate, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
f) 
scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. 
I Comuni stipulano convenzioni con asili nido e scuole materne che abbiano i requisiti di cui all'art. 8.
6. 
I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ricevono i progetti dei soggetti del sistema formativo integrato relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma2, nonchè i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, del presente articolo relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma2, lettere a) e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.
7. 
Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
8. 
Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall' art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, anche su richiesta dei Comuni interessati e delle Comunità Montane.
9. 
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Province per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7.
10. 
Gli Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane concorrono con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
11. 
La fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
Art. 11 
(Conferenza permanente per il sistema formativo integrato)
1. 
Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione del sistema formativo integrato per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza permanente per il sistema formativo integrato.
2. 
La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonchè da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori di asili nido e delle scuole materne convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. 
La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.
Titolo IV. 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 12 
(Assegni di studio)
1. 
Al fine di assicurare pari opportunità di trattamento, la Regione interviene a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio a parziale copertura delle spese di acquisto di libri di testo, di iscrizione e frequenza a scuole statali e non statali, nonchè a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.
2. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri per la definizione degli importi da destinare agli assegni di studio, differenziati in proporzione alnumero dei frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie formative, ai costi sostenuti, nonchè in relazione al grado e ordine di scuola.
3. 
Le modalità ed i criteri per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni di studio sono definite con atto della Giunta regionale.
4. 
Le Province ed i Comuni e le Comunità Montane intervengono con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
5. 
La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione di tali somme alla Province.
6. 
Le Province, in base a quanto previsto al comma 3, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono ai Comuni interessati e alle Comunità Montane le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari.
Art. 13 
(Contribuzione dell'utenza)
1. 
Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
2. 
I Comuni e le Comunità Montane individuano i criteri a cui rapportare tali contributi.
Art. 14 
(Uso delle strutture)
1. 
In attuazione dell' art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 12 della legge n. 517 del 1977, con riferimento alla legge n. 845 del 1978 sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. 
Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali Province, Comuni, Comunità Montane, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonchè strutture ed attrezzature della formazione professionale.
Titolo V. 
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE ED ABROGAZIONI
Art. 15 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 16 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale del 29 aprile 1985, n. 49 '' Diritto allo studio ''.
2. 
Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 17 
(Norme transitorie)
1. 
Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.
2. 
In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 2, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.