Modifica alla
legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali per ridurre il limite di popolazione per la costituzione di nuovi Comuni con caratteristiche particolari).
Primo firmatario
Art. 1.
1.
Il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
-
" Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti come conseguenza che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra più Comuni di cui all'art. 10 e il caso in cui il nuovo Comune sia costituito dai territori e dalla popolazione di almeno tre Comuni, nel qual caso il limite di 10.000 abitanti diventa 7.000 ".