Proposta di legge regionale n. 123 presentata il 19 luglio 2005
Istituzione di un marchio etico di certificazione dei prodotti ottenuti senza impiego di lavoro minorile e lavoro nero.
Primo firmatario

CHIEPPA VINCENZO

Altri firmatari

ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Istituzione del marchio etico dei prodotti privi di lavoro minorile e di lavoro nero)
1. 
È istituito presso la Regione Piemonte il marchio etico, di seguito denominato marchio, dei prodotti non ottenuti con lavoro minorile o lavoro nero al fine di renderli edificabili sul mercato.
2. 
Ai fini della presente legge per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico, e comunque di età non inferiore ad anni quindici, salvo le eccezioni che abbassano l'età a quattordici anni; per lavoro nero, il rapporto di lavoro che violi le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato in cui si effettua l'attività lavorativa.
3. 
Sulla confezione del prodotto per il quale, ai sensi della presente legge, è stato richiesto e ottenuto il diritto all'uso del marchio, questi verrà apposto in modo da consentire al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente quel prodotto, come prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti del lavoratore.
Art. 2 
(Protocollo di adesione per il marchio dei prodotti privi di lavoro minorile)
1. 
Le imprese che intendono commercializzare sul territorio regionale un prodotto garantito dal marchio di cui alla presente legge, conseguono il marchio attraverso il deposito, presso la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, di un protocollo di adesione e attraverso il versamento di una quota al fondo di autofinanziamento di cui all'articolo 4, secondo le modalità ivi indicate.
2. 
Il protocollo di adesione contiene la dichiarazione dell'impresa richiedente che non viene utilizzata manodopera minorile o lavoro nero durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto per il quale è richiesto il certificato.
3. 
Il protocollo di adesione è sottoscritto anche da eventuali filiali della richiedente, da appaltatori, subappaltatori, operatori per conto terzi, nonchè dall'importatore del prodotto sul mercato italiano.
4. 
Al momento della sottoscrizione del protocollo di adesione le imprese interessate si impegnano a collaborare con la commissione di cui all'articolo 5 nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio e del diritto d'uso.
5. 
Il protocollo di adesione è depositato presso la commissione di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il diritto all'uso del marchio di cui alla presente legge.
6. 
Le imprese che in seguito alla sottoscrizione del protocollo di adesione conseguono il marchio, si impegnano a dichiarare entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza delle condizioni attestate nel protocollo di adesione, pena la decadenza e l'inibizione dell'uso del marchio. Qualsiasi variazione delle condizioni attestate nel protocollo di adesione deve essere comunicata immediatamente alla commissione di cui all'articolo 5.
7. 
È istituito presso l'Assessorato al lavoro un albo per le imprese che utilizzano il marchio. Chiunque può prendere visione dell'albo al fine di conoscere i nominativi delle imprese iscritte. All'inizio di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte all'albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3 
(Opposizione al diritto all'uso del marchio etico)
1. 
Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi all'uso del marchio da parte di imprese iscritte all'albo, inviando una dichiarazione debitamente motivata alla commissione di cui all'articolo 5. La Commissione adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali opposizioni entro dieci giorni dal loro ricevimento.
2. 
Per essere ricevibile una dichiarazione di opposizione deve dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.
3. 
Se l'opposizione è ricevibile la commissione procede ad istruttoria ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 8.
Art. 4 
(Fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e lavoro nero)
1. 
È istituito presso la commissione di cui all'articolo 5 il fondo di autofinanziamento dell'uso del marchio dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero, di seguito denominato fondo.
2. 
Le imprese che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'articolo 2 si impegnano a versare nel fondo una quota dei ricavi delle vendite del prodotto pari allo ........ per cento nel primo anno di esercizio, e dello ....... per cento per gli anni successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'esercizio in questione, secondo le modalità stabilite dalla commissione di cui all'articolo 5 e inserite nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2.
3. 
All'atto del deposito del protocollo di adesione di cui all'articolo 2, le imprese interessate versano nel fondo, a titolo di anticipo, una somma pari al ricavo delle vendite di mille pezzi del prodotto per cui è richiesto il certificato, e comunque per un ammontare non inferiore a lire un milione.
Art. 5 
(Istituzione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e lavoro nero)
1. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorili o lavoro nero, di seguito denominata "Commissione".
2. 
La commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. 
La commissione attribuisce il diritto all'uso del marchio alle imprese richiedenti, secondo le modalità indicate all'art. 2, e vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo di adesione.
Art. 6 
(Composizione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e di lavoro nero)
1. 
La commissione è organo collegiale composto da:
a) 
quattro membri, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39 (criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), scelti tra persone che assicurino indipendenza di giudizio e che siano esperti riconosciuti in materia di diritti all'infanzia, diritto del lavoro, relazioni internazionali, mercato internazionale; tali da garantire nella commissione tutte le qualificazioni indicate nel presente comma;
b) 
un rappresentante nominato dall'assessore al lavoro;
c) 
un rappresentante nominato dall'assessore all'industria, al commercio e all'artigianato;
d) 
un rappresentante nominato dall'assessore all'istruzione;
e) 
un rappresentante nominato dall'assessore alla sanità e servizi sociali;
2. 
Nel caso muti l'attribuzione delle deleghe che costituiscono le competenze degli assessori è comunque garantita la presenza di tutte le qualificazioni indicate nel comma 1. Il Presidente della commissione è eletto tra i membri della lettera a) del comma 1 dalla Commissione nella sua prima seduta utile.
3. 
Qualora gli assessorati interessati non provvedano entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 alla nomina dei propri rappresentanti, al commissione inizia ad operare ai fini istituzionali anche solo con i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
4. 
Il Presidente e i commissari di cui al comma 1 restano in carico cinque anni e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
5. 
In caso di dimissioni, impedimento, decadenza a qualunque titolo del presidente della commissione, non decade il mandato dell'intera commissione; nei successivi trenta giorni è nuovamente nominato il Presidente secondo le modalità indicate al comma 2.
6. 
In caso di dimissioni, impedimento, decadenza a qualunque titolo di uno dei commissari di cui alla lettera a) comma 1, il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.
7. 
In caso di dimissioni, impedimento, decadenza a qualunque titolo di uno dei commissari di cui alle lettere b), c), d) ed e), del comma 1 l'Assessore competente provvede entro trenta giorni alla sua sostituzione.
Art. 7 
(Organizzazione della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e lavoro nero)
1. 
La commissione annualmente individua le risorse necessarie al suo funzionamento e sottopone la propria proposta al Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale proposta la Giunta regionale predispone un atto deliberativo da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione. Nella delibera è definita l'entità delle risorse e l'imputazione a bilancio.
2. 
Annualmente, in occasione della presentazione della relazione di cui all'art. 9 la commissione consiliare competente per materia verifica a consuntivo la gestione delle risorse attribuite alla commissione.
3. 
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della commissione, nonchè quelle dirette a disciplinare e controllare la gestione delle spese sono approvate, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale con atto deliberativo entro un mese dall'entrata in vigore della legge.
4. 
La commissione si riunisce presso la presidenza della Giunta regionale periodicamente, e comunque quando il Presidente lo ritenga necessario.
5. 
La commissione può consultare e invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle organizzazioni nazionali e internazionali aventi come fine la tutela dei diritti dei minori, esperti ed altri soggetti utili per l'espletamento dei fini istituzionali attribuiti.
6. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del presidente. La commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti. La parità di voto equivale alla non approvazione delle proposte.
Art. 8 
(Compiti della Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero)
1. 
La commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero:
a) 
autorizza all'uso del marchio le imprese richiedenti che sottoscrivono il protocollo di adesione di cui all'art. 2 e versano nel fondo le quote indicate all'art. 4;
b) 
delibera, entro trenta giorni dalla sua istituzione, la definizione formale ed estetica del marchio. a tal fine la commissione opera avendo come obiettivo la realizzazione di un marchio che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di lavoro minorile o lavoro nero;
c) 
pubblicizza adeguatamente i prodotti che recano il marchio etico di cui all'articolo 1 anche promuovendo iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istruzioni contro il lavoro minorile e lavoro nero nel mondo;
d) 
può stipulare convenzioni e accordi con soggetti istituzionali e associazioni umanitarie incaricati di verificare, nei luoghi ove si svolgono le varie fasi di lavorazione del prodotto, già certificato ai sensi del presente legge, il rispetto del protocollo di adesione di cui all'articolo 2;
e) 
procede a istruttoria, anche su segnalazione di chiunque abbia interesse, per verificare l'esistenza di infrazioni relative alle procedure di cui agli articoli 2 e 3 ed al permanere delle condizioni ivi previste;
f) 
fissa, nei casi di infrazioni da essa giudicati non gravi, il termine per l'eliminazione delle inottemperanze, a pena di decadenza dal diritto d'uso del marchio di cui alla presente legge;
g) 
comunica nei modi previsti dalla legge l'apertura di istruttoria alle imprese interessate, che hanno diritto di essere ascoltate e di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine fissato dalla commissione contestualmente alla comunicazione.
2. 
I compiti di cui al comma 1 vengono svolti attingendo al fondo di cui all'articolo 4. In qualsiasi momento dell'istruttoria la commissione può avvalersi del personale degli Assessorati regionali di cui all'articolo 5 comma 1 per eventuali indagini nei limiti delle loro potestà, nonchè chiedere, in uno spirito di cooperazione, la collaborazione di organi dello Stato.
Art. 9 
(Monitoraggio dei lavori della Commissione)
1. 
La commissione predispone annualmente, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge. Che si invia alla Giunta regionale. Tale relazione è trasmessa, contestualmente al suo ricevimento, dalla Giunta alla commissione consiliare competente per materia.
Art. 10 
(Sanzioni)
1. 
Nei casi in cui la commissione accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni per l'uso del marchio delibera la sua revoca, dandone immediata comunicazione alla ditta. La deliberazione, è presa in ogni caso, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e aver espletato l'istruttoria di cui al comma 1 lettere e), f), g) dell'art. 8.
2. 
Il mancato rinnovo della sostituzione del protocollo di adesione di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1.
3. 
Per l'uso del marchio in frode alla legge e le false dichiarazioni contenute nel protocollo di adesione si rinvia alle norme del codice penale.
4. 
Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio, ai sensi del comma 1, hanno comunque possibilità di utilizzare lo stesso per latri prodotti certificati ai sensi della presente legge, attraverso il versamento di un deposito cauzionale definito per importo e modalità secondo quanto stabilito per l'adesione al protocollo all'articolo 4.
5. 
Il deposito è restituito nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eliminato le cause che hanno portato alla revoca del diritto d'uso del marchio.
6. 
Il riscontro di ulteriori e reiterate violazioni, avvenute dopo il versamento del deposito cauzionale di cui al comma 4, comporta la perdita dello stesso e la sua assegnazione al fondo di cui all'articolo 4 per i fini istituzionali della commissione.
7. 
La commissione può informare l'opinione pubblica dell'avvenuta revoca del diritto all'uso del marchio e dei motivi che ne sono la causa.
Art. 11 
(Articolo finanziario)
1. 
Le somme derivanti dal fondo di autofinanziamento previsto all'articolo 4 sono versate alla Regione secondo modalità indicate dalla Giunta regionale ed introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione "entrate derivanti dalla costruzione del fondo per la certificazione regionale del marchio etico e per la conduzione della commissione regionale sul marchio etico". È istituito, nello stato di previsione della spesa, il correlato capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: "spese correlate alla conduzione della commissione sul marchio etico". In fase di prima applicazione della legge il capitolo di spesa istitutivo, ha una dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l'anno finanziario 2000. Alla copertura si fa fronte con una riduzione di pari importo del capitolo di spesa 15950.