Regolamentazione del possesso e della detenzione di cani potenzialmente pericolosi e divieto di impiego di animali in lotte e competizioni.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte intende prevenire le aggressioni a persone ed a altri animali da parte di cani che manifestino espressioni di forza ed aggressivitàe quindi siano potenzialmente pericolosi.
2.
Ai fini della presente legge sono considerati potenzialmente pericolosi:
a)
i cani che abbiano aggredito persone o animali provocando lesioni con eccezione degli episodi riferiti ad animali di piccola taglia non in grado di nuocere;
b)
i cani la cui aggressività, segnalata al comune in cui sono detenuti, sia stata accertata da parte del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
Art. 2
(Segnalazioni obbligatorie)
1.
Tutti i soggetti pubblici e privati che detengono a qualsiasi titolo cani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono tenuti, oltre a denunciarne il possesso all'anagrafe canina regionale, a segnalare al Servizio veterinario della ASL competente ogni episodio di aggressività dell'animale nei confronti di persone ed animali.
Art. 3
(Monitoraggio)
1.
I Servizi veterinari territoriali sono tenuti a far pervenire entro sette giorni all'Osservatorio regionale di cui al comma 4 le denunce di cui all'articolo 2 ad essi inoltrate.
2.
È istituita, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, un'apposita sezione dell'anagrafe canina, finalizzata alla costituzione di un registro di cani ritenuti potenzialmente pericolosi ai sensi del primo comma dell'articolo 2.
3.
Il registro di cui al comma 2 è semestralmente comunicato alle articolazioni regionali dell'autorità di pubblica sicurezza.
4.
Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un osservatorio sulla detenzione di cani potenzialmente pericolosi che, avvalendosi del rapporto in rete tra il Servizio veterinario centrale, i Servizi veterinari delle ASL, gli enti e le autorità competenti, vigila sulla corretta applicazione delle prescrizioni dettate dalla presente legge.
Art. 4
(Attestato d'idoneità alla detenzione per un'adozione consapevole)
1.
La proprietà, il possesso, la detenzione a qualsiasi titolo di cani di cui all'articolo 1, comma 2 sono consentiti solo a cittadini maggiorenni. Il Servizio veterinario dell'ASL competente, ove necessario per evitare recidive delle manifestazioni aggressive dell'animale, prescrive l'adozione di misure che possono comprendere l'obbligo per il detentore di frequentare apposito corso, volto ad ottenere un attestato di idoneità alla detenzione.
2.
I corsi di cui al comma 1 sono organizzati sulla base di indicazioni fornite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Al termine del corso è rilasciato ai frequentanti un apposito attestato d'idoneità alla detenzione.
3.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, provvede a definire eventuali condizioni ostative al rilascio dell'attestato.
Art. 5
(Trasferimento di animali)
1.
Chiunque venda o ceda a qualsiasi titolo un cane di cui all'articolo 1, comma 2 è tenuto a verificare che il cessionario sia in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 qualora sussista tale obbligo in capo al cedente.
Art. 6
(Misure per contrastare i combattimenti fra animali)
1.
I cani iscritti al registro di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti annualmente ad una visita veterinaria per accertarne le condizioni generali di salute ed in particolare la presenza di cicatrici o ferite.
2.
Gli esiti della visita sono inviati al Servizio veterinario territorialmente competente.
3.
Il medico veterinario libero professionista che a qualunque titolo durante l'esercizio della professione visiti animali privi di mezzi di riconoscimento ufficiali ne dà comunicazione al Servizio veterinario della ASL del comune di residenza del proprietario.
4.
Il veterinario libero professionista che curi ferite da morso è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio veterinario della ASL del comune di residenza del proprietario al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al
DPR 8 febbraio 1954, n. 320 per la profilassi della rabbia.
5.
Ove sia stata riscontrata la presenza di ferite o cicatrici tali da lasciar presumere che il cane sia stato impiegato per combattimenti o lotte cruente, i Servizi veterinari procedono al sequestro del cane, dandone immediata segnalazione all'autorità giudiziaria per le indagini di competenza.
Art. 7
(Mancato adempimento)
1.
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 2 da parte dei detentori dei cani e da parte dei canili-rifugio privati di raccolta di randagi comporta il conseguente intervento dell'autorità sanitaria competente, che provvede alla iscrizione d'ufficio dell'animale nel registro di cui all'articolo 3, comma 2 e ne addebita le spese al detentore, procedendo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 1.
2.
L'autorità sanitaria può procedere al sequestro amministrativo degli animali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.
3.
Contro il provvedimento di sequestro sono ammessi i mezzi di impugnazione disciplinati dall'
articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 8
(Addestramenti)
1.
Sono vietati gli addestramenti e gli allenamenti tesi ad enfatizzare e a valorizzare le potenzialità aggressive e di ferocia dei cani, ed in particolare l'addestramento alla lotta ed al combattimento tra animali.
2.
Le attività di addestramento sono autorizzate dal Sindaco su istruttoria del Servizio veterinario dell'ASL di competenza secondo le indicazioni della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Affidamenti e adozioni)
1.
Le Associazioni protezionistiche del volontariato animalista regolarmente iscritte al registro regionale possono far pervenire ai Servizi veterinari territoriali elenchi anagrafici di propri volontari e di cittadini candidati per le adozioni e gli affidamenti di cani di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, sottratti al detentore per confisca da parte dell'autorità giudiziaria in seguito ad infrazione alle leggi in materia di maltrattamento di animali nonchè alla presente legge.
2.
Gli elenchi anagrafici aggiornati sono trimestralmente trasmessi alle articolazioni regionali dell'autorità giudiziaria.
3.
I cittadini dell'elenco di cui al comma 1 sono tenuti a conseguire l'attestato istituito dall'articolo 4, qualora tale obbligo sussista in capo al precedente detentore.
4.
I cani confiscati sono affidati dall'autorità giudiziaria ai canili e rifugi pubblici o privati convenzionati, autorizzati a questo scopo dall'ASL competente; superato il periodo di osservazione sanitaria, i cani possono essere affidati temporaneamente o dati in adozione ai soggetti di cui all'elenco previsto dal comma 1.
5.
Il Servizio veterinario competente per territorio valuta, in base alla situazione e all'indole del cane, sentito anche il parere del responsabile della struttura di ospitalità, la possibilità di effettuare la sterilizzazione dei cani confiscati se ciò dovesse risultare utile per la loro possibile riadozione.
6.
I costi legati alla sterilizzazione ed al mantenimento degli animali confiscati sono posti a carico dei proprietari inadempienti.
Art. 10
(Sanzioni)
1.
Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.
2.
Chiunque trasgredisca alla disposizione dell'articolo 4 è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro.
3.
Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro. Il medico veterinario che omette di segnalare all'autorità competente i cani visitati sprovvisti di tatuaggio o dell'iscrizione all'anagrafe canina è punito con una sanzione amministrativa da 150 a 600 euro.
4.
Chiunque trasgredisca alla disposizione dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 euro.
5.
Chiunque organizzi competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. La sanzione è raddoppiata per gli organizzatori qualora questi abbiano precedenti penali o sussista continuità o ripetizione di reato o sia dimostrata l'appartenenza degli organizzatori alla malavita organizzata.
6.
Chiunque al altro titolo sia coinvolto od assista a competizioni cruente tra animali, in luoghi pubblici o privati, è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.
7.
Qualora gli organizzatori o i partecipanti a tali spettacoli siano titolari di licenze concernenti la conduzione, il commercio, il trasporto di animali, queste sono sospese per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
8.
Chiunque detiene, commercia, vende, regala, produce o pubblica materiale audiovisivo che istiga, enfatizza l'addestramento o il combattimento tra animali è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro e la confisca del materiale.