Proposta di legge regionale n. 120 presentata il 18 luglio 2005
Norme in materia di discipline del benessere e bio-naturali.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Altri firmatari

GUIDA FRANCESCO PIZZALE GIOVANNI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte nell'ambito delle attività di promozione o conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di offrire ai cittadini, che intendono accedere a pratiche per il raggiungimento del benessere, un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:
1) 
approccio complessivo alla persona ;
2) 
miglioramento della qualità della vita;
3) 
educazione a stili di vita salubri;
4) 
assenza di interferenze nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) 
per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per stimolare le risorse naturali dell'individuo, per creare le migliori condizioni di equilibrio della persona. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.
Art. 3 
(Formazione)
1. 
All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, e dopo aver svolto un tirocinio di almeno 300 ore presso un operatore già in elenco, scuole di formazione o medici con titoli riconosciuti in ambito della medicina naturale.
Art. 4 
(Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali)
1. 
È istituito il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. 
Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) 
due rappresentanti della Regione Piemonte;
b) 
un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bionaturali;
c) 
un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bionaturali pubblico o privato che abbia organizzato corsi della durata almeno triennale.
3. 
La composizione del comitato può essere integrata con la presenza di:
a) 
rappresentanti dell'Ordine dei medici;
b) 
rappresentanti di associazioni dei consumatori;
c) 
esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria.
4. 
Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2.
5. 
Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) 
la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) 
l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) 
i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) 
i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
6. 
La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, delibera sulla base dei contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
7. 
Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera a, b, c, propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
8. 
La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 5 
(Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali)
1. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 5, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) 
sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) 
sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. 
Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. 
Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.
4. 
In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso adeguate competenze professionali e che dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni e formazione documentata di almeno tre anni.