Proposta di legge regionale n. 118 presentata il 13 luglio 2005
Norme in materia di controllo dei prezzi e istituzione del Paniere piemontese a prezzo controllato.
Primo firmatario

ROSSI ORESTE

Altri firmatari

ALLASIA STEFANO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione persegue il fine di tutelare il potere d'acquisto dei cittadini attraverso politiche e azioni di sensibilizzazione, promozione e incentivazione delle imprese commerciali che aderiscono al progetto '' Paniere piemontese a prezzo controllato ''.
2. 
Il progetto ha lo scopo di consentire ai consumatori di effettuare acquisti a un prezzo rientrante nello standard dei prezzi mediamente applicati nel settore commerciale per prodotti appartenenti allo stesso genere e qualità di quello acquistato.
Art. 2 
1. 
La Giunta regionale forma il " Paniere piemontese a prezzo controllato ", contenente i prodotti merceologici e il relativo prezzo standard, sulla base dei seguenti criteri o parametri:
a) 
prodotti di largo consumo;
b) 
prodotti che, pur non essendo di prima necessità, concorrono alla crescita socio culturale dei cittadini;
c) 
individuazione di uno standard di qualità dei prodotti.
2. 
Ai fini dell'inclusione dei prodotti nel " Paniere piemontese a prezzo controllato ", la Giunta regionale fa riferimento ai prodotti e prezzi desunti dai dati ufficiali dell'ISTAT e da studi e ricerche svolti da istituti specializzati di comprovata esperienza e serietà, che prendano a esame l'incidenza dell'inflazione per fasce di reddito.
3. 
La Giunta regionale svolge campagne di comunicazione e pubblicizzazione del marchio regionale " Paniere piemontese a prezzo controllato ".
Art. 3 
(Comitato tecnico scientifico)
1. 
È istituito il Comitato tecnico scientifico composto da non più di cinque membri, fra cui almeno un rappresentante di una associazione dei consumatori e un rappresentante di una associazione dei commercianti.
2. 
Ai componenti del Comitato tecnico scientifico, non appartenenti al personale regionale, non è riconosciuto alcun compenso.
3. 
Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
attività di consulenza e supporto nell'elaborazione e nell'aggiornamento del '' Paniere piemontese a prezzo controllato '' e nella predisposizioni degli atti di indirizzo da parte della Giunta regionale;
b) 
verifica del rapporto qualità-prezzo dei prodotti inseriti nel '' paniere '';
c) 
verifica della compatibilità delle richieste di aggiornamento dei prezzi;
d) 
controllo della qualità dei prodotti;
e) 
consulenza ai comuni per l'attuazione della presente legge;
f) 
altri compiti afferenti alla finalità della presente legge.
Art. 4 
(Etichetta prezzo controllato)
1. 
Per la realizzazione delle finalità della presente legge è istituita una apposita etichetta da assegnare alle imprese commerciali che, sulla base di una convenzione stipulata con il comune territorialmente competente, si impegnano a commercializzare una quota di prodotti di qualità e prezzo individuati nel '' Paniere piemontese a prezzo controllato ''.
2. 
L'etichetta riporta il marchio regionale contenente lo stemma della Regione Piemonte di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), l'indicazione dei prodotti e dei prezzi praticati e l'espressione '' Questo esercizio aderisce al Paniere piemontese a prezzo controllato ''.
Art. 5 
(Benefici per le attività commerciali)
1. 
L'adesione al '' Paniere piemontese a prezzo controllato '' per tutti o parte dei prodotti commercializzati consente alla relativa attività commerciale di ottenere i seguenti benefici:
a) 
l'esposizione dell'etichetta di cui all'articolo 4 all'esterno del negozio e nelle campagne pubblicitarie e promozionali;
b) 
il sostegno promozionale del settore commerciale attraverso le campagne pubblicitarie della Regione;
c) 
la preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di contributi e finanziamenti regionali;
d) 
eventuali benefici aggiuntivi concessi dalle amministrazioni comunali.
Art. 6 
(Funzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge sono delegate ai comuni sulla base delle direttive e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale stabilisce altresì:
a) 
lo schema delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1;
b) 
la forma e le tipologie dell'etichetta di cui all'articolo 4, comma 2;
c) 
la composizione, la nomina, la durata dell'incarico dei membri del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 3.
3. 
La Giunta regionale pubblicizza periodicamente, anche tramite le emittenti radiotelevisive, l'elenco dei prodotti e dei prezzi inseriti nel '' Paniere piemontese a prezzo controllato ''.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005 è previsto, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di spesa corrente pari a 1.000.000,00 euro iscritto nella unità previsionali di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazioni finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.