Proposta di legge regionale n. 116 presentata il 13 luglio 2005
Disposizioni in ordine alla doppia indicazione dei prezzi di prodotti e servizi commerciali.
Primo firmatario

PEDRALE LUCA

Art. 1 
(Obbligo della doppia indicazione del prezzo di beni e servizi commerciali)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i beni e servizi commerciali venduti e offerti al dettaglio o all'ingrosso è fatto obbligo indicare, accanto al prezzo espresso in euro, il corrispondente ammontare in lire.
Art. 2 
(Ruolo della Regione)
1. 
Per le eventuali spese sostenute ai fini dell'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte stanzia la somma di euro 300.000,00 da destinare ai singoli operatori ed alle associazioni di categoria.
2. 
La Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal precedente comma.
Art. 3 
(Sanzioni)
1. 
La mancata osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500,00.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005 è previsto, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento di spesa corrente pari a 300.000,00 euro iscritto nella unità previsionali di base (UPB) 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazioni finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per il 2006 e 2007, agli stanziamenti di 300.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse delle UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.
4. 
Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, irrogate a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno 2005.