Interventi per la promozione dell'informazione sui temi della sessualità.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO LARIZZA ROCCO PLACIDO ROBERTO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione promuove iniziative volte a informare i giovani sui temi della sessualità in conformità ai principi indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di salute psico-fisica e di salute sessuale.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in attuazione dello Statuto della Regione Piemonte e ai sensi delle leggi sanitarie nazionali, dell'
articolo 23 comma 1 lettera h) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'
art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dell'allegato II punto 3 e l'allegato III punto 5 del Piano socio-sanitario 1990-1992
della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92 ).
Art. 2
(Programma annuale di interventi)
1.
Al fine di attuare i principi e le indicazioni di cui all'articolo 1, la Regione predispone un programma annuale di interventi a sostegno di processi formativi che favoriscano l'equilibrato sviluppo bio-psico-sociale della persona.
2.
Il programma prevede la predisposizione di :
a)
indagini conoscitive;
b)
seminari, conferenze, corsi, incontri-lezioni di gruppo rivolti ad alunni, insegnanti e genitori delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado;
c)
corsi di informazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari;
d)
documentazione mirata all'espletamento delle attività previste dal programma.
3.
La Regione può altresì avviare iniziative di sperimentazione per l'attuazione degli interventi.
Art. 3
(Predisposizione del programma annuale di interventi)
1.
Il programma di cui all'articolo 2 è predisposto, sentiti i consigli scolastici distrettuali, dagli Assessorati alla sanità, all'assistenza e all'istruzione e approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2.
Alla proposta di programma è allegata una relazione sull'attuazione degli interventi nell'anno scolastico precedente.
Art. 4
(Soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi)
1.
Gli interventi di cui all'articolo 2 sono attuati in collaborazione con le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, con l'università, l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i movimenti e le associazioni che operano per l'affermazione del diritto alla sessualità.
Art. 5
(Convenzioni per l'attuazione degli interventi)
1.
Le forme di collaborazione di cui all'articolo 4 sono definite in convenzioni approvate dalla Giunta Regionale e regolanti la messa a disposizione delle scuole delle diverse competenze necessarie all'attuazione del programma.
Art. 6
(Termini per la presentazione delle iniziative delle scuole)
1.
Il programma approvato ai sensi dell'articolo 3 è inviato a tutte le scuole del Piemonte.
2.
Al fine di usufruire degli interventi previsti i consigli d'istituto presentano alla Regione entro il 31 marzo un proprio piano di iniziative per l'anno scolastico successivo all'interno delle proposte formulate dalla Regione.
3.
Entro il 31 maggio la Regione comunica alle scuole l'accettazione delle richieste, compatibilmente con gli stanziamenti previsti dal programma e sentita la commissione di cui all'articolo 7.
4.
Entro il 30 settembre i consigli d'istituto che hanno usufruito degli interventi trasmettono alla Regione una relazione sui risultati raggiunti corredata da eventuali proposte e suggerimenti per la predisposizione del programma dell'anno successivo.
Art. 7
(Composizione della Commissione consultiva)
1.
È istituita presso l'Assessorato alla sanità una Commissione consultiva formata da:
a)
un pedagogista;
b)
uno psicologo;
c)
un sociologo;
d)
tre operatori della attività consultoriali individuati fra esperti che abbiano comprovate competenze scientifiche relative alle problematiche della sessualità.
2.
Della Commissione fanno parte altresì:
a)
un funzionario dell'Assessorato all'assistenza;
b)
un funzionario dell'Assessorato all'istruzione;
c)
un funzionario dell'Assessorato alla sanità con funzioni di coordinatore.
3.
La Commissione è nominata dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura.
Art. 8
(Funzioni della Commissione consultiva)
1.
La Commissione formula proposte per il programma annuale di cui all'articolo 3 tenendo conto delle relazioni presentate dai consigli d'istituto.
2.
La Commissione esprime parere sui piani presentati dai consigli d'istituto e formula proposte per la loro accettazione.
3.
Per la formulazione dei programmi annuali la Commissione si avvale, attraverso forme di consultazione e gruppi di lavoro, dell'apporto di idee e proposte provenienti dalle diverse componenti della scuola e dei servizi socio-sanitari territoriali.