Proposta di legge regionale n. 111 presentata il 11 luglio 2005
Norme per l' integrazione nel tessuto sociale regionale dei cittadini stranieri immigrati.

Sommario:      

Capo I. 
PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1 
(Principi generali e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell' articolo 117 della Costituzionee del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ispirandosi ai principi ed ai valori della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli a e b), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, domiciliati nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. 
La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione della parità di genere, e al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della Regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
3. 
In conformità ai principi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:
a) 
alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale e culturale;
b) 
al reciproco riconoscimento e alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
c) 
alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato come disciplinata dall'ordinamento italiano ed europeo.
4. 
A tale scopo la Regione informa la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:
a) 
acquisire e diffondere la conoscenza sul fenomeno migratorio da stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini delle esigenze del mercato del lavoro;
b) 
accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sulle problematiche dell'immigrazione;
c) 
promuovere la conoscenza delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) 
sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
e) 
garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
f) 
garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
g) 
individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) 
promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli o associati;
i) 
agevolare progetti di rientro dei cittadini stranieri immigrati nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
j) 
rimuovere i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento lavorativo;
k) 
promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni locali del proprio territorio;
l) 
promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in particolare donne e minori, vittime di sfruttamento a fini sessuali;
m) 
garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
n) 
promuovere la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
o) 
promuovere percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati ai sensi della vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Piemonte, salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato. Detti destinatari sono denominati, ai fini della presente legge, come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatto salvo i casi esclusi dalla legge dello Stato.
2. 
I minori stranieri o apolidi sono tutelati sul semplice presupposto della presenza nel territorio regionale.
Capo II. 
RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
Art. 3 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. 
Il Consiglio regionale predispone:
a) 
su proposta della Giunta, il programma triennale per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge; tale programma, formulato sentite le autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 6 e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui all'articolo 9, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV;
b) 
il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le disposizioni previste dal capo III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità in conseguenza di crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
3. 
Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale di cui alla lettera a) del comma 2, competono le seguenti funzioni:
a) 
approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione ai sensi dell'articolo 9;
b) 
concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana ai sensi dell'articolo 10;
c) 
approvazione dei piani provinciali di integrazione sociale e culturale e concessione di contributi per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 11;
d) 
promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, modalità di finanziamento e indirizzi, di cui all'articolo 12;
e) 
emanazione di direttive alle aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;
f) 
emanazione di direttive ai comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;
g) 
promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;
h) 
promozione di interventi di formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;
i) 
promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;
j) 
promozione di interventi di integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);
k) 
definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
l) 
promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.
4. 
Al fine di monitorare il fenomeno migratorio, la Regione, anche avvalendosi degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro, attua le seguenti funzioni:
a) 
predisposizione annuale di un rapporto sulla presenza degli stranieri contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
b) 
raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale;
c) 
attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali regionali e gli enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché indicazione annuale delle quote necessarie, con riferimento nel triennio successivo, al proprio territorio.
Art. 4 
(Funzioni delle Province)
1. 
Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, alle province compete l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) 
adottare e proporre all'approvazione della Regione i piani provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
b) 
favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8, di propria competenza;
c) 
concedere i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
d) 
esercitare ogni altra funzione ad esse attribuite dalla presente legge.
Art. 5 
(Funzioni dei Comuni)
1. 
Ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, il comune esercita, in forma singola o in forma associata mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, le seguenti funzioni:
a) 
favorisce la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini immigrati in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8;
b) 
programma e realizza, i progetti di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
c) 
concorre alla realizzazione del programma di protezione e integrazione sociale di cui all'articolo 12;
d) 
concorre alle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e loro familiari che versino in stato di bisogno secondo modalità previste da direttive emanate dalla Regione.
2. 
In attuazione dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 118 della Costituzione, compete ai comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini immigrati.
Capo III. 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALLA ASSISTENZA SANITARIA
Art. 6 
(Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)
1. 
Al fine di coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in collegamento con i consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell' articolo 3, comma 6, del d. lgs. 286/1998, la Giunta regionale si avvale di una consulta che ha il compito di:
a) 
formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
b) 
formulare proposte ed osservazioni sul programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) 
supportare la attività di osservazione del fenomeno migratorio da parte della Regione, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) 
avanzare proposte e osservazioni in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
e) 
supportare la Regione nella attività di stima cui all'articolo 3, comma 4, lettera c;
f) 
esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 7 
(Composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)
1. 
La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) 
otto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati uno per ciascuna provincia;
c) 
tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
d) 
tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;
e) 
uno rappresentante dell'ANCI.;
f) 
uno rappresentante delle province del Piemonte;
g) 
tre rappresentanti degli istituti di assistenza sociale a carattere nazionale maggiormente rappresentativi che assistono in Piemonte gli stranieri e le loro famiglie;
h) 
uno rappresentante dei Consigli Territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell' articolo 3, comma 6, del d. lgs. 286/1998, individuato su indicazione del Ministero degli Interni;
i) 
uno rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
2. 
I membri della Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. Per ogni membro effettivo viene designato un membro supplente.
3. 
Alla nomina dei membri della Consulta, si provvede a norma della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni.
Art. 8 
(Partecipazione e rappresentanza a livello locale)
1. 
La Regione al fine di promuovere un effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale con particolare attenzione all'equilibrio di genere e alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. 
La Regione promuove altresì la istituzione di consulte provinciali, zonali, comunali, in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle ASL, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9 
(Misure contro la discriminazione)
1. 
Sulla base di quanto previsto dall' articolo 44, comma 12, del d. lgs. 286/1998, e in osservanza delle direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 43 del 29 giugno 2000 e n. 78 del 27 novembre 2000, la Regione, avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita la funzione di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui all'articolo 12.
2. 
La Regione nell'ambito del programma triennale regionale di cui all'articolo 3, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Art. 10 
(Politiche abitative)
1. 
La Regione e gli enti locali, al fine di sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a favore dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) 
la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali in grado di svolgere anche un'azione di orientamento e accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) 
l'utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. 
La Regione concede ai soggetti, contributi in conto capitale, per la realizzazione di alloggi sociali. Per alloggi sociali si intendono strutture finalizzate a garantire l'accesso ad un servizio abitativo secondo quanto previsto dall' articolo 40, comma 4, del d. lgs. 286/1998. Il fruitore dell'alloggio sociale deve corrispondere un contributo sul costo del servizio, nell'ambito di parametri minimi stabiliti dalla Regione.
3. 
La Regione garantisce altresì il diritto alla prima accoglienza dei cittadini stranieri immigrati.
4. 
I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella Regione, hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di usufruire dei benefici previsti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione.
5. 
La Regione, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso o alla proprietà di alloggi da parte dei cittadini stranieri immigrati.
6. 
La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana promuove interventi di integrazione sociale rivolti ai cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Piemonte, volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi.
Art. 11 
(Contributi per interventi socio-assistenziali)
1. 
La Regione eroga contributi per l'attuazione delle iniziative indicate nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), finalizzate alle azioni per l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati. La Giunta regionale disciplina con apposito atto le modalità di erogazione dei contributi.
Art. 12 
(Programma di protezione e integrazione sociale)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall' articolo 18 del d. lgs. 286/1998 la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale dell'articolo 3, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13 
(Assistenza sanitaria)
1. 
Sono garantiti ai cittadini stranieri immigrati regolari, presenti nella Regione Piemonte, ivi compresi i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 35 del d. lgs. 286/1998, gli interventi riguardanti il complesso delle attività sanitarie, previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
2. 
È garantita alle donne immigrate la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo recepita con la legge 27 maggio 1991 n. 176.
3. 
La Regione promuove nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, anche non in regola con il permesso di soggiorno, interventi di prevenzione, cure urgenti e riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio.
4. 
La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
Capo IV. 
INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Art. 14 
(Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio)
1. 
Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuito ai Comuni a norma dell' art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione dei progetti regionali) e 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa).
2. 
La Regione, nell'ambito degli interventi in materia di servizi educativi per la prima infanzia promuove, in collaborazione con gli enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.
3. 
La Regione, nell'ambito delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia, assume il tema della integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari.
4. 
La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove e attua iniziative volte a favorire:
a) 
l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori e adulti;
b) 
l'educazione interculturale;
c) 
l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 15 
(Formazione professionale)
1. 
I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale e all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione e le province, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:
a) 
iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) 
corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato");
c) 
programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine, ai sensi dell' articolo 23 del d. lgs. 286/1998.
Art. 16 
(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome e imprenditoriali)
1. 
I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. 
La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa.
3. 
La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi congiuntamente dalle parti sociali e dagli enti locali di competenza, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
Art. 17 
(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)
1. 
La Regione e gli enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a) 
l'avvio o l'implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
b) 
lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c) 
la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine e a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
d) 
l'avvio o il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
e) 
il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione e alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
f) 
la formazione degli operatori pubblici preposti alle relazioni con i cittadini stranieri finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.
Art. 18 
(Contributi ad associazioni per attività dedicata ai cittadini stranieri immigrati)
1. 
Ai fini dell'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, le Province esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale e assistenziale, svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla l. r. 38 /1994.
Art. 19 
(Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine)
1. 
Attraverso la propria partecipazione ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, la Regione e gli enti locali promuovono, nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in detta materia, iniziative, anche attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel paese di origine.
2. 
A tal fine, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale, la Regione e gli enti locali incentivano la formazione per l'acquisizione o il perfezionamento delle necessarie professionalità.
Capo V. 
NORME DIVERSE, FINANZIAMENTO, ABROGAZIONI DI LEGGE
Art. 20 
(Finanziamento degli interventi)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ascrivibili alle singole leggi di settore si fa fronte mediante i fondi iscritti nelle relative unità previsionali di base e corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
Art. 21 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Nelle more della costituzione della Consulta di cui all'articolo 6, il programma di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dal parere di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f).
Art. 22 
(Abrogazioni)
1. 
a legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 (Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte) è abrogata.