Proposta di legge regionale n. 11 presentata il 19 maggio 2005
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Lo sci alpino e lo sci da fondo sono elementi essenziali del patrimonio economico e culturale piemontese tutelati dalla Regione; le aree si cui insistono gli impianti e le piste destinate all'attività sciistica devono essere considerate a tutte gli effetti aree di pubblica utilità.
2. 
La presente legge disciplina l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza.
Art. 2 
(Ambiti di applicazione della legge)
1. 
La pratica degli sport di sci di discesa, dello snowboard, del monoski, del telemark e dello sci da fondo è consentita esclusivamente sulle piste da discesa e di fondo definite e regolamentate dalla presente legge.
2. 
Ai fini della presente legge è definito comprensorio sciistico l'insieme delle piste insistenti sulla medesima area geografica e collegate tra loro senza soluzione di continuità, anche mediante mezzi meccanici.
3. 
Le piste da discesa e da fondo devono presentare i seguenti requisiti comuni:
a) 
essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
b) 
essere dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
c) 
presentare un tracciato privo di ostacoli tali da costituire una situazione di pericolo;
d) 
essere dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;
e) 
avere opportune segnalazioni in corrispondenza della confluenza di due o più piste, che deve avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione;
f) 
avere, in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.
4. 
È definita pista di discesa il tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del monoski o del telemark, preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici. Le piste di sci da discesa sono classificate rispettivamente:
a) 
pista per principianti (segnata in verde): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 per cento su tutto il percorso e di lunghezza non superiore ai mille metri;
b) 
pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) 
pista di media difficoltà (segnala in rosso): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti;
d) 
pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso;
e) 
tracciato di trasferimento o di rientro (segnato in giallo): destinato al collegamento di due o più piste ovvero al collegamento delle piste con i centri urbani.
5. 
Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:
a) 
pista per principianti (segnata in verde), avente lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento su tutto il percorso, dislivello massimo di 40 metri per ogni chilometro di pista, assenza assoluta di pendenze trasversali;
b) 
pista facile (segnata in blu), avente lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 10 percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista e sezione non presentante normalmente pendenza trasversale;
c) 
pista di media difficoltà (segnata in rosso), avente lunghezza non superiore a 20 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 20 percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista e sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
d) 
pista difficile (segnata in nero), avente caratteristiche di lunghezza, pendenza, dislivello o sezione superiori a quelle previste per le piste di media difficoltà.
6. 
Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:
a) 
salvo che in tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
b) 
salvo che in tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) 
salvo che in brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;
d) 
presentano un fianco verticale libero, che in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50.
7. 
Le piste di cui al comma 1 a norma con le vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Federation international de ski (FIS) possono essere adibite allo svolgimento di competizioni agonistiche; in tal caso le aree interessate al tracciato debbono essere chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e dei relativi allenamenti preparatori.
8. 
È vietato praticare allenamenti di sci da discesa o tavola da neve su piste la cui chiusura non sia stata disposta dal gestore delle piste ai sensi dell'articolo 7 lettera e).
9. 
La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, previo parere della Commissione di cui all'articolo 3, criteri ed indirizzi in materia di sicurezza e fruibilità delle piste cui comunità montane devono attenersi per il rilascio delle autorizzazione di cui articolo 4.
Art. 3 
(Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci)
1. 
È istituita una Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.
2. 
La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed ha durata triennale.
3. 
Fanno parte della Commissione:
a) 
l'Assessore ai trasporti, o in sua assenza, un funzionario da lui designato con funzioni di presidente;
b) 
un funzionario designato dall'Assessore al turismo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, il suo sostituto;
c) 
un esperto designato dall'Associazione Regionale Piemontese esercenti impianti a fune, o il suo sostituto;
d) 
un rappresentante del Club Alpino Italiano, o il suo sostituto;
e) 
un rappresentante del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, o il suo sostituto;
f) 
un rappresentante del Corpo nazionale Soccorso alpino speleologico piemontese (SASP), o suo sostituto;
g) 
un esperto nominato dal Corpo Forestale dello Stato, o il suo sostituto;
h) 
un rappresentante del Comitato Regionale della FISI, o il suo sostituto;
i) 
un rappresentante dell'UNCEM, o il suo sostituto.
4. 
Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale ai trasporti.
5. 
La Commissione:
a) 
elabora criteri ed indirizzi generali sulla sicurezza e fruibilità delle piste di sci, con particolare riferimento alle segnaletiche e ai sistemi di protezione contro gli infortuni;
b) 
esaminato il registro di cui al successivo articolo 4, ovvero su richiesta delle comunità montane, dei comuni e dei gestori delle piste interessati elabora pareri sulla sicurezza delle singole piste.
Art. 4 
(Autorizzazione regionale per l'esercizio delle piste di discesa e delle piste di fondo)
1. 
L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata ad autorizzazione all'esercizio delle piste stesse, rilasciata dalla comunità montana su cui la pista insiste entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui la pista da sci insista sul territorio di due o più comunità montane limitrofe l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione.
2. 
Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) 
per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse o il sindaco del comune su cui le piste insistono;
b) 
per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura o il sindaco del comune su cui le piste stesse insistono.
3. 
La domanda di autorizzazione è corredata dalla documentazione di cui all'allegato A.
4. 
La comunità montana, valutata la rispondenza delle caratteristiche della pista ai disposti della presente legge e dei criteri regionali di cui all'articolo 2, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della pista entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
5. 
Le piste autorizzate ai sensi del presente articolo sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale ai trasporti, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.
6. 
Nell'elenco di cui al comma 5 sono indicate:
a) 
classificazione della pista;
b) 
generalità del gestore della pista;
c) 
generalità del direttore delle piste;
d) 
gli incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 7, lettera f).
Art. 5 
(Segnaletica delle piste e misure di sicurezza)
1. 
Le piste autorizzate a norma dell'articolo 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della segnaletica necessaria a informare gli utenti e a garantire la sicurezza degli stessi.
2. 
La segnaletica deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
3. 
Alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita devono essere esposti cartelli indicanti l'orario di funzionamento degli impianti nonché la mappa delle piste del comprensorio.
4. 
Le piste praticabili devono esse delimitate mediante l'apposizione su entrambi i lati della stessa, a distanza non inferiore di metri 25 l'uno dall'altro, di pali rigidi di materiale plastico, di colore giallo ovvero arancione fosforescente e di altezza non inferiore a metri 2,50 rispetto al livello della neve.
5. 
Appositi cartelli, posti a distanza non inferiore di inferiore ai 60 metri l'uno dall'altro, devono indicare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.
6. 
I tratti di pista caratterizzati da situazioni di occasionale pericolo (ghiaccio, pietre o sassi, scarso innevamento, buche o cunette pericolose, attrezzature per la produzione di innevamento artificiale) devono essere protetti, mediante l'apposizione a distanza non superiore a un metro dagli stessi, di striscioni di colore arancione infissi nella neve; la situazione di pericolo e l'obbligo di rallentare la velocità devono inoltre essere segnalati mediante l'esposizione di apposita segnaletica a distanza non inferiore ai 50 metri.
7. 
Nelle stazioni a valle dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi alle piste di fondo deve essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti recante:
a) 
la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione delle piste;
b) 
l'elenco degli impianti serventi il comprensorio e gli orari degli stessi;
c) 
la legenda della segnaletica utilizzata nel comprensorio;
d) 
le norme di comportamento previste all'articolo 9 della presente legge, nonché le sanzioni previste all'articolo 10.
8. 
Il prospetto deve essere redatto in lingua italiana, inglese e francese, e deve indicare inoltre se ciascuna pista o impianto è aperto o chiuso.
Art. 6 
(Manutenzione straordinaria delle piste autorizzate)
1. 
Le opere di manutenzione straordinaria che comportano modifiche alle caratteristiche della pista indicate all'allegato A devono essere autorizzate con la medesima procedura prevista all'articolo 4, ma i termini ivi previsti sono dimezzati: le opere si intendono autorizzate qualora nel termine di sessanta giorni l'autorizzazione non sia stata espressamente negata.
2. 
L'autorizzazione per le opere di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, dichiara a tutti gli effetti di legge la pubblica utilità dei beni immobili comunque interessati dalle predette opere.
Art. 7 
(Gestore di pista)
1. 
Il proponente la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4 assume la funzione di gestore della pista; qualora la domanda sia stata proposta dal sindaco, questi può delegare a detta funzione rispettivamente il gestore degli impianti a fune o il soggetto che assicura la manutenzione e battitura delle piste da fondo.
2. 
Il gestore della pista:
a) 
garantisce l'agibilità e manutenzione ordinaria e straordinaria della pista, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento;
b) 
provvede alla sistemazione della segnaletica di cui all'articolo 5;
c) 
assicura un adeguato servizio di soccorso sulle piste;
d) 
provvede, qualora non ne eserciti egli stesso le funzioni, alla nomina di un direttore delle piste;
e) 
provvede alla chiusura della pista in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, oltre che nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 2 e al fine di consentire la pratica dell'allenamento di sci da discesa o tavola da neve;
f) 
segnala al competente servizio dell'Assessorato ai trasporti gli incidenti che hanno richiesto l'intervento del personale preposto al soccorso sulle piste.
Art. 8 
(Direttore delle piste)
1. 
Al direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti:
a) 
coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
b) 
coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) 
segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.
Art. 9 
(Comportamento dello sciatore e accessi di servizio)
1. 
Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento.
2. 
I minori di quattordici anni che pratichino lo sci da discesa, il monosci o lo snowboard sono obbligati all'utilizzo di caschi protettivi.
3. 
È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve (snowboard), fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste, degli impianti e del soccorso.
4. 
Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previa autorizzazione del gestore delle piste.
Art. 10 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia e ai comuni sul cui territorio la pista insiste.
2. 
Nel caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 9 della presente legge è applicata, se il fatto non costituisce reato perseguito da norme dello Stato, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.291,14.
3. 
Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo 1 della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 11 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato regionale ai trasporti, l'elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 7, la prescritta domanda di autorizzazione della pista, ai sensi dell'articolo 3.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 è condizione per l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all'avvenuto rilascio, o diniego, del provvedimento di autorizzazione.
Art. 12 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A. 

 

a) Planimetria a curve di livello, in scala 1: 10 000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonchè degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali piani di sviluppo programmati;

b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:

1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;

2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;

3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;

4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica;

5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;

6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;

7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellarnenti, ecc.);

8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c).

c) sezioni trasversali;

d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;

e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il tracciato della pista;

f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;

g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima dislivello, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamente della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);

4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità dei comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa aderenti;

5) valutazioni sulla sicurezza della pista in relazione ai sistemi di protezione contro agli infortuni e alle disposizioni FISI in materia;

6) proposta motivata di classificazione della pista.

h) solo per le piste di nuova realizzazione è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.

i) Per le piste realizzate in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale del 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) la documentazione attestante la compatibilità con tale normativa.