Proposta di legge regionale n. 108 presentata il 11 luglio 2005
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in favore di imprese e cooperative di produzione e lavoro.

Art. 1 
(Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale)
1. 
A decorrere dal 1 gennaio 2004, sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), le imprese e le cooperative di produzione e lavoro, purché iscritte nel registro prefettizio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni, aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della regione Piemonte.
2. 
Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trent'anni ovvero prevalentemente da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni, che, per le imprese organizzate in forma societaria, abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.
3. 
La presente agevolazione opera nei limiti fissati dall'Unione Europea ed è valida per le imprese cooperative che rispettino le norme contrattuali e di legge relative al trattamento dei soci lavoratori.
4. 
Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 19 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
5. 
L' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è abrogato.
6. 
Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla UPB 09011.