Proposta di legge regionale n. 107 presentata il 08 luglio 2005
Valorizzazione del circuito turistico-culturale delle Residenze e delle Città Reali del Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia di turismo e di attività culturali, promuove la valorizzazione del circuito delle Residenze e delle Città Reali del Piemonte.
2. 
Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, la presente legge si propone di:
a) 
agevolare la fruizione delle Residenze sabaude e dei centri urbani delle Città reali (Torino, Agliè, Venaria Reale, Rivoli, Nichelino - fraz. Stupinigi, Moncalieri, Racconigi, Pollenzo e Govone);
b) 
favorire l'accessibilità a fini di fruizione ed utilizzo turistico mediante il miglioramento della viabilità e delle relative infrastrutture;
c) 
migliorare lo stato delle aree cittadine circostanti le Residenze anche attraverso interventi sull'arredo urbano;
d) 
favorire gli interventi di recupero strutturale e funzionale del contesto urbano nel quale si collocano le Residenze;
e) 
promuovere gli interventi più adeguati a connettere la realtà delle strutture architettoniche con il verde urbano ed extra-urbano, laddove presente.
3. 
Gli interventi e le opere di cui al comma 2 sono eseguiti dai soggetti aventi titolo, d'intesa, per quanto concerne i beni sottoposti al vincolo ambientale ed architettonico di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 (Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico), e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), con la competente Soprintendenza.
Art. 2 
(Programmazione ed attuazione degli interventi di valorizzazione)
1. 
Le Direzioni regionali competenti in materia di turismo, cultura e patrimonio, d'intesa tra loro, presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un programma di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell'anno medesimo.
2. 
Il programma di cui al comma 1 è predisposto tenendo conto delle indicazioni e delle proposte progettuali che sono presentate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai Comuni interessati entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
3. 
Il programma di intervento prevede:
a) 
l'elencazione delle opere previste, con le priorità e con l'individuazione della relativa copertura finanziaria;
b) 
l'individuazione dei soggetti attuatori, pubblici o privati;
c) 
il contributo in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento, a favore dei privati interessati ad eseguire gli interventi;
d) 
le eventuali connessioni, in termini operativi e finanziari, con altre normative regionali in materia urbanistica, di turismo, di aree naturali protette, di viabilità.
4. 
Il programma di cui al presente articolo si inserisce nel programma pluriennale di indirizzo e coordinamento di cui all' articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e costituisce programma annuale di attuazione del programma pluriennale ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della l. r. 75/1996.
Art. 3 
(Promozione degli interventi di valorizzazione)
1. 
L'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e le agenzie di accoglienza e promozione locali competenti per territorio promuovono il progetto di valorizzazione del circuito turistico-culturale delle Residenze e delle Città Reali del Piemonte utilizzando i più idonei strumenti di comunicazione.
2. 
L'Agenzia di accoglienza e promozione locale dell'Ambito 1 - Turismo Torino, costituisce un centro informativo sul progetto e, in collaborazione con le altre agenzie interessate, definisce una rete di centri analoghi da allocarsi nelle Città Reali in connessione con il centro di Torino.
3. 
L'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, previa intesa con i soggetti competenti, predispone le carte regionali delle Città Reali, da porre in vendita, che consentono l'ingresso gratuito alle residenze sabaude, al circuito museale presente sul territorio piemontese, alle manifestazioni fieristiche e che permettono di ottenere sconti presso strutture turistiche ricettive, ristoranti e negozi convenzionati.
4. 
Sono altresì predisposte, previa intesa con i soggetti gestori, carte regionali delle Città Reali da destinarsi ai giovani con meno di ventuno anni ed agli anziani con più di sessantacinque anni che prevedano, oltre a quanto stabilito al comma 3, facilitazioni sui mezzi di trasporto pubblico.
5. 
La Regione Piemonte, d'intesa con le soprintendenze scolastiche, promuove un progetto destinato alle scuole che prevede contributi per le gite scolastiche che abbiano come meta il circuito turistico-culturale delle Residenze e delle Città Reali del Piemonte.
Art. 4 
(Segnaletica)
1. 
La regione Piemonte, d'intesa con la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Piemonte e con l'Ordine Mauriziano per quanto di competenza, predispone un progetto di segnaletica, comune a tutte le aree interessate, di avvicinamento e di percorso.
2. 
L'attuazione del progetto è demandata, utilizzando i finanziamenti di cui al successivo articolo 6, ai soggetti gestori competenti (ANAS, province e comuni per la viabilità, comuni per il contesto urbano, soggetti gestori delle Residenze sabaude).
Art. 5 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione Piemonte istituisce appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per guide turistiche, operatori turistici ed economici locali, finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica delle Città Reali.
2. 
Al termine dei corsi la Regione Piemonte rilascia attestati di frequenza e, per quanto concerne le guide turistiche, a seguito di superamento di apposito esame di idoneità, un patentino speciale per le Residenze e le Città Reali del Piemonte.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il conseguimento delle finalità e per l'attuazione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione previsti dalla presente legge, nonché per le opere strutturali eseguite dai privati e gli interventi di miglioramento e valorizzazione della segnaletica e di installazione del centro informativo predisposti dalle agenzie di accoglienza e promozione locali, è prevista la spesa per il triennio 2005-2007 ammontante complessivamente ad euro 4.500.000,00.
2. 
Per l'anno finanziario 2005 viene stanziata la somma di 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 31032 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale Tit. II spese correnti) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005, la cui copertura finanziaria è prevista con le risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 31032 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 09012 del bilancio pluriennale 2005-2007.