Proposta di legge regionale n. 104 presentata il 05 luglio 2005
Istituzione della Valutazione di Impatto Occupazionale V.I.O..
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione indirizza la spesa pubblica in relazione al miglior rapporto costi benefici, al maggiore aumento dell'occupazione, al raggiungimento di un equilibrio eco-compatibile con il territorio. La Regione in accordo con gli Enti locali privilegia gli impieghi di risorse che incrementano in maggior misura ed in modo più stabile i livelli occupazionali e che producono un rafforzamento strategico delle attività economiche produttive e di servizio.
Art. 2 
(Campo di intervento)
1. 
Le norme della presente legge si applicano:
a) 
agli impieghi d'importo superiore a 2 miliardi di lire per opere e lavori pubblici d'interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale con o senza intervento finanziario della Regione ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato;
b) 
agli impieghi d'importo superiore ad 1 miliardo di lire per acquisto di beni e servizi.
2. 
Ai fini della presente legge sono da intendersi come lavori, forniture e servizi quelli definiti come tali da direttive dell'Unione Europea e dai corrispondenti atti di recepimento nell'ordinamento italiano.
3. 
Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.
Art. 3 
(Soggetti interessati)
1. 
I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla legge sono:
a) 
la Regione;
b) 
gli enti locali territoriali, le Istituzioni, le Aziende strumentali alla loro attività, le Aziende speciali, le SPA a prevalente capitale pubblico;
c) 
gli Enti pubblici operanti sul territorio regionale, i Consorzi pubblici, i Consorzi cui partecipi anche uno solo dei soggetti anzidetti e le Comunità montane.
Art. 4 
(Valutazione di incremento occupazionale - V.I.O.)
1. 
I soggetti di cui all'art. 3 della presente legge che decidono di realizzare opere pubbliche e lavori pubblici d'interesse pubblico d'importo superiore a 2 miliardi di lire e di acquistare beni e servizi d'importi superiori a 1 miliardo di lire approvano, contestualmente alla deliberazione d'approvazione del progetto dell'opera pubblica e dei lavori pubblici e d'acquisto di beni e servizi, una Relazione denominata "Valutazione di impatto occupazionale - V.I.O. " nella quale vengono analizzati gli effetti che le scelte effettuate producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento strategico delle strutture produttive e di servizio. La Relazione V.I.O. costituisce un allegato obbligatorio ai provvedimenti d'approvazione del progetto e della spesa.
2. 
La Relazione V.I.O. contiene l'analisi delle alternative prese in considerazione per la realizzazione delle opere e per l'acquisto di beni e servizi ed illustra le relative risultanze in ordine al rapporto costi/benefici, ai prevedibili incrementi occupazionali diretti ed indiretti, al rafforzamento delle strutture produttive, di servizio e di ricerca dell'apparato economico.
3. 
La Relazione V.I.O. è redatta sulla base di uno schema deliberato dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della legge.
4. 
L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno con Deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto Nazionale di statistica.
5. 
I soggetti di cui all'art. 3 possono redigere direttamente la Relazione di V.I.O. oppure avvalersi d'istituti universitari, d'istituti di ricerca della Regione, di studi professionali e strutture pubbliche e private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.
6. 
La Regione, gli Enti locali ed i loro Consorzi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la loro Unione (Union Camere), in forma singola o associata, anche avvalendosi di strutture esistenti, possono costituire uffici o aziende specializzate nella redazione della Relazione V.I.O..
Art. 5 
(Procedure)
1. 
La Relazione V.I.O. di cui all'art. 5 è trasmessa al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del provvedimento d'approvazione del progetto o della spesa ai quali è allegata.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale presenta entro il 31 marzo d'ogni anno al Consiglio regionale, sentite preventivamente le Organizzazione Sindacali, un Rapporto illustrativo e documentato sui contenuti delle Relazioni di V.I.O., sulle scelte di spese effettuate, sulle alternative che sono state prese in considerazione in relazione agli effetti previsti d'incremento dell'occupazione e d'impatto economico sulle relazione dell'Ufficio di Monitoraggio di cui al comma 5.
3. 
Il Consiglio regionale entro il 30 giungo d'ogni anno prende atto del Rapporto del Presidente della Giunta regionale con Deliberazione che viene inserita come allegato alla legge di Bilancio dell'anno successivo unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 7 della presente legge.
4. 
Il rapporto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato integralmente con la Deliberazione di presa d'atto del Consiglio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. 
La Giunta regionale istituisce un Ufficio di Monitoraggio per la valutazione degli effetti della spesa pubblica sull'incremento dell'occupazione. L'ufficio di monitoraggio verifica l'attuazione delle previsioni contenute nelle Deliberazioni di V.I.O. consegnando all'esame della Giunta regionale relazioni semestrali sugli effetti realmente prodotti d'incremento dell'occupazione.
Art. 6 
(Osservazioni)
1. 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Rapporto del Presidente della Giunta regionale chiunque può far pervenire alla Giunta regionale le proprie motivate osservazioni.
2. 
Le osservazioni sono esaminate dall'Ufficio di Monitoraggio che le valuta espressamente nell'ambito delle relazioni semestrali alla Giunta regionale di cui al comma 5 dell'art. 6.
Art. 7 
(Pubblicità della Relazione V.I.O.)
1. 
Chiunque ha diritto d'accesso alle Relazioni di V.I.O. di cui all'art. 4 della presente legge nelle forme e con le modalità di cui agli articoli da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 8 
(Contributi)
1. 
La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali nella predisposizione della Relazione V.I.O. sino ad un massimo del 50 per cento della spesa.
Art. 9. 
1. 
È previsto per l'anno 2000 un impegno di 3 miliardi di lire da reperire al capitolo 15.950.