Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea oppure apolidi.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Diritti elettorali dei cittadini extracomunitari e apolidi)
1.
Il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nell'ambito di tutte le elezioni amministrative che hanno luogo nella Regione, spetta anche a tutti i cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea o apolidi regolarmente residenti nel territorio del Piemonte.