Proposta di legge regionale n. 101 presentata il 05 luglio 2005
Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea oppure apolidi.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Diritti elettorali dei cittadini extracomunitari e apolidi)
1. 
Il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nell'ambito di tutte le elezioni amministrative che hanno luogo nella Regione, spetta anche a tutti i cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea o apolidi regolarmente residenti nel territorio del Piemonte.
Art. 2 
(Adempimenti dei Comuni)
1. 
È fatto obbligo ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte di aggiornare ed iscrivere nelle proprie liste elettorali gli aventi diritto di cui all'articolo 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente legge.