Proposta di legge regionale n. 92 presentata il 11 luglio 2000
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni

Capo I. 
Oggetto, composizione, funzionamento
Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' delle Deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 52/99, "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni", e n. 53/99 del 28 aprile 1999". Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni", e' istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Piemonte, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2. 
(Natura)
1. 
Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/97, ed e' altresi' organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni.
Art. 3. 
(Composizione e durata in carica)
1. 
Il Comitato regionale per le comunicazioni e' costituito da 5 componenti, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati. 2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.
3. 
Il Presidente e' eletto, a voto segreto, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
4. 
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili.
5. 
Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorita' dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.
6. 
In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. 
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.
8. 
In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a) 
se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione, a norma dei commi 3 e 7, e nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b) 
se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile, a norma del precedente comma 2.
9. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla l.r. 23 marzo 1995, n. 39 in materia di nomine.
Art. 4. 
(Incompatibilita')
1. 
I componenti del Comitato sono soggetti alle seguenti incompatibilita':
a) 
membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; Presidente di amministrazione provinciale, Presidente, Direttore o Amministratore di enti pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e/o comunali; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
b) 
amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; (i soci risparmiatori delle societa' commerciali e delle societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita') titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati; dipendente regionale.
2. 
Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilita'.
Art. 5. 
(Decadenza)
1. 
I componenti del Comitato decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. 
I componenti del Comitato decadono altresi' qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilita' di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla.
3. 
La causa di incompatibilita' e la conseguente decadenza d'ufficio e' contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al secondo comma, ed a rimuoverla entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. 
Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione all'interessato, sia d'ufficio sia su segnalazione del Presidente del Comitato, che e' tenuto a comunicare il fatto di cui al comma 1 nonche', se ne e' a conoscenza, dell'esistenza di altre cause di decadenza.
 
Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) 
provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) 
propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale egli altri casi.
5. 
Le decisioni di cui ai commi precedenti sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Comitato e all'Autorita'.
6. 
Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Comitato medesimo.
Art. 6. 
(Dimissioni)
1. 
Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate, direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.
2. 
Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.
 
Provvede altresi' ad informare l'Autorita' delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. 
I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.
Art. 7. 
(Funzioni del Presidente)
1. 
Il Presidente del Comitato:
a) 
rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) 
convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) 
cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorita'.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro anziano.
Art. 8. 
(Comunicazioni)
1. 
Entro un mese dall'insediamento il CO.RE.COM., con regolamento interno, definisce il proprio funzionamento nonche' i criteri e le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
2. 
Il Comitato approva altresi' un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 9. 
(Indennita' di funzione e rimborsi)
1. 
Al Presidente del Comitato e' attribuita un'indennita' mensile di funzione pari a .....% dell'indennita' mensile di base spettante ai consiglieri regionali.
2. 
Ai componenti del comitato e' attribuita un'indennita' mensile di funzione pari al ......% della indennita' mensile di base spettante ai consiglieri regionali.
3. 
Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Membro anziano spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennita' di funzione prevista per il Presidente.
4. 
Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
5. 
Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato medesimo, si recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.
Capo II. 
Funzioni del CO.RE.COM
Art. 10. 
(Funzioni)
1. 
Il Comitato e' titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/97.
Art. 11. 
(Funzioni delegate)
1. 
Il Comitato svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorita' a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 1.
2. 
In particolare, con riferimento alla l. 249/97, possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni:
a) 
n. 5;
Art. 12. 
(Conferimento della delega)
1. 
Le funzioni di cui al precedente art. 11, commi 1 e 2, sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'art. 2 del Regolamento di cui al precedente art. 1, comma 2, sottoscritte dal Presidente dell'Autorita', dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del CO.RE.COM, sentito il Presidente del Consiglio regionale, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle medesime.
2. 
In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorita', da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalita' indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorita' opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui alle funzioni delegate. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorita' da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. 
Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorita' per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente e' poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al CO.RE.COM" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale.
Art. 13. 
(Esercizio della delega)
1. 
Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorita', avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, delle strutture funzionali di cui al successivo art. 17.
2. 
Nell'esercizio della delega il Comitato puo' avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento indicato al precedente art. 1, comma 2.
Art. 14. 
(Funzioni proprie)
1. 
Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) 
, nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,nonche' sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 
6 - cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; 7 - formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati; 8 - propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione; 9 - cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione. B) Funzioni gestionali : 1 - cura, avvalendosi anche delle segnalazioni provenienti dai Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ai sensi del successivo articolo 16, la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonche' degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; 2 - Regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla l. 14.4.1975, n. 105; 3 - Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della l.r. 30 luglio 1990, n. 52. C) Funzioni di controllo: Collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'ARPA e gli altri organismi a cio' preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale regionale relativa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
Art. 15. 
(Programmazione delle attivita' del Comitato)
1. 
Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta agli Organi della Regione per la relativa approvazione, ed alla Autorita' per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale (agli Organi della Regione) e all'Autorita', per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
a) 
una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
b) 
il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
3. 
Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attivita' e la relazione annuale di cui al precedente comma 3.
Art. 16. 
(Collaborazione con i Comuni)
1. 
La Regione stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonche' gli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.
2. 
Il Comitato collabora con l'A.R.P.A., i Comuni e le Amministrazioni Provinciali, nell'attivita' di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.
Capo III. 
Norme di organizzazione e di finanziamento
Art. 17. 
(Dotazione organica)
1. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.re.com si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della l.r. 8 agosto 1997, n. 51.
2. 
La dotazione organica della struttura di cui al comma precedente e' determinata -acquisito il parere dell'Autorita' - apportando le necessarie variazioni in aumento alla dotazione organica del Consiglio regionale vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997.
Art. 18. 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17, la struttura operativa del Comitato e' costituita dal personale, attualmente in servizio, assegnato al Comitato Regionale per la Comunicazione e l'Informazione (CO.RE.CO.IN) di cui alla l.r. 2 gennaio 1997, n. 1, eventualmente integrato dal personale del Ministero delle Comunicazioni e dell'Ente poste italiane trasferito ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della l. 249/97.
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni proprie il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti disposti dagli articoli di bilancio del Consiglio regionale.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorita' nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorita' sono iscritte nel Bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973, come apposite voci di spesa per l'attivita' e le funzioni del Comitato.
Art. 20. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il 1. gennaio 2000.
Art. 21. 
(Abrogazione)
1. 
E' abrogata la l.r. 2/1/1997, n. 1 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per la Comunicazione e l'informazione - CO.RE.CO.IN).