Disegno di legge regionale n. 88 presentato il 04 giugno 2000
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi

Art. 1. 
(Determinazione dei nuovi importi)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'ammontare dell'importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e' fissato in lire 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali.
2. 
A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare dell'imposta e' ulteriormente elevato a lire 40 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e a lire 20 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali.
3. 
Resta invariato l'ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.
Art. 2. 
(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39, (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province) e' aggiunto il seguente:
6 bis. Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.
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Art. 3. 
(Inserzione a ruolo delle sanzioni)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39, e' aggiunto il seguente:
4 bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1 possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
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Art. 4. 
(Sanzioni)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39, e' sostituito dal seguente:
1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attivita' amministrative di accertamento il soggetto passivo puo' ravvedersi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. 472/1997.
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