Disegno di legge regionale n. 84 presentato il 30 giugno 2000
Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari

Art. 1. 
(Istituzione dell'Organismo pagatore)
1. 
Ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 la FINPIEMONTE S.p.a. - Istituto Finanziario regionale piemontese - e' incaricata di svolgere in Piemonte le funzioni di Organismo pagatore, direttamente o tramite societa' da essa controllata.
Art. 2. 
(Riconoscimento e attivita')
1. 
Il riconoscimento dell'Organismo pagatore e' effettuato secondo le procedure stabilite dall'articolo 3 del d. lgs. 165/1999.
2. 
L'attivita' dell'Organismo pagatore e' disciplinata da regolamento approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei regolamenti CEE n. 1287/95, n. 1663/95, n. 1258/99 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3. 
(Collaborazioni)
1. 
La raccolta delle domande di agevolazioni comunitarie puo' avvenire in forma organizzata, previo trattamento informatico dei dati, con la presentazione agli uffici competenti da parte delle organizzazioni professionali agricole, organizzazioni cooperativistiche agricole, associazioni di produttori agricoli, nonche', per il settore risicolo, anche dall'ente nazionale risi.
2. 
Tali soggetti, che devono essere dotati di idonee attrezzature informatiche, risorse tecniche, capacita' professionali, possono essere incaricati a svolgere anche altre fasi dell'istruttoria.
3. 
Inoltre, alcune fasi dell'istruttoria possono essere affidate dalla Giunta regionale agli ordini e collegi professionali.
4. 
La Giunta regionale disciplina i rapporti di collaborazione previa convenzione.
Art. 4. 
(Spese di funzionamento)
1. 
La Regione Piemonte riconosce all'Organismo pagatore le spese di funzionamento, nonche' le eventuali anticipazioni di cassa per temporanea carenza di disponibilita' in relazione a ritardi nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.
Art. 5. 
(Anticipazioni)
1. 
Qualora le disposizioni comunitarie non prevedano la possibilita' di concessione di acconti o anticipi, ai beneficiari che hanno ricevuto il provvedimento di impegno per investimenti e servizi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999 la Regione Piemonte puo' riconoscere il concorso negli interessi per anticipazioni concesse da istituti ed enti esercenti il credito.
2. 
L'anticipazione riguarda al massimo l'80 per cento del contributo pubblico, mentre il concorso negli interessi non puo' superare 12 mesi e sara' commisurato entro i limiti consentiti dagli orientamenti comunitari in materia di crediti di gestione.
3. 
Modalita', criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Il concorso regionale negli interessi sara' erogato solo dopo la decisione positiva della Commissione europea sulla presente legge.
Art. 6. 
(Aiuti di stato)
1. 
L'Organismo pagatore potra' procedere anche all'erogazione di aiuti di stato previsti nel Piano di Sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea.
2. 
Modalita', criteri e procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento delle spese di costituzione e funzionamento dell'Organismo pagatore di cui all'articolo 4 e' stanziata la somma di lire 8 miliardi e 500 milioni per l'esercizio 2001 e lire 6 miliardi e 500 per l'esercizio 2002. Alla copertura della spesa si provvedera' con le entrate di pari entita' derivanti dalle assegnazioni dello Stato in attuazione del d. lgs. 165/1999.
2. 
Sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 sara' istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa con denominazione "Somme da versare all'organismo pagatore del Piemonte in agricoltura per spese di funzionamento" ed un capitolo nello stato di previsione delle entrate con denominazione "Trasferimenti dallo Stato per il funzionamento dell'organismo pagatore in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".
3. 
Per il finanziamento del concorso nel costo delle anticipazioni di cassa da parte dell'organismo pagatore in agricoltura a seguito di eventuali ritardi nei versamenti all'organismo pagatore di fondi regionali, statali o comunitari, come previsto all'articolo 4, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2002 a carico del bilancio regionale.
5. 
Per il finanziamento delle spese per le collaborazioni di cui all'articolo 4 e' stanziata la somma di lire 700 milioni per l'esercizio 2001 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 2002. Alla copertura della spesa si provvedera' per lire 500 milioni nell'esercizio 2001 e per lire 2.000 milioni per l'esercizio 2002 con le entrate di pari entita' derivanti dalle assegnazioni dello Stato in attuazione del d. lgs. 165/1999 e per la restante parte e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio 2001 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 2002.
6. 
Sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 saranno istituiti due capitoli nello stato di previsione della spesa con denominazione "Spese per le collaborazioni previste dall'articolo 3 della legge che istituisce l'Organismo per le erogazioni in agricoltura - quota statale" e denominazione "Spese per le collaborazioni previste dall'articolo 3 della legge che istituisce l'Organismo per le erogazioni in agricoltura - quota a carico del bilancio regionale" ed un capitolo nello stato di previsione delle entrate con denominazione "Trasferimenti dallo Stato per il funzionamento dell'organismo pagatore in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - Quota relativa alle collaborazioni esterne".
7. 
Per il finanziamento del concorso regionale negli interessi per anticipazioni a favore di beneficiari di contributi per investimenti e servizi in attuazione del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, come previsto all'articolo 5, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2002 a carico del bilancio regionale.
8. 
Sul bilancio di previsione dell'esercizio 2001 sara' istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa con denominazione "Concorso negli interessi sulle anticipazioni a favore di beneficiari di contributi per investimenti e servizi in attuazione del Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999 ".
9. 
La concessione degli aiuti previsti dai commi 7 e 8 e' disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.
10. 
La copertura della spesa a carico del bilancio regionale di cui ai commi 3, 5 e 7 pari a lire 400 milioni per l'esercizio 2001 e a lire 2 miliardi per l'esercizio 2002, sara' disposta con legge di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2000 e pluriennale 2000-2002.
11. 
Per gli esercizi finanziari 2003 e successivi gli stanziamenti saranno disposti con le rispettive leggi di bilancio.
12. 
Si dara' corso all'applicazione della presente legge dopo il riconoscimento da parte dello Stato degli oneri di costituzione e di funzionamento di cui al comma 1 e delle collaborazioni di cui al comma 5.
Art. 8. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.