Disegno di legge regionale n. 78 presentato il 27 giugno 2000
Norme relative alla costituzione, alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 1. 
(Commissioni provinciali)
1. 
Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita' e' istituita in ogni Provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole Regioni agrarie cosi' come delimitate dall'Istituto centrale di statistica, per la determinazione delle indennita' definitive di espropriazione , per la determinazione delle indennita' di occupazione nonche' per la determinazione di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente.
2. 
La Commissione e' presieduta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da suo delegato ed e' composta da:
a) 
l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o suo delegato;
b) 
il responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e Difesa del Suolo o suo delegato;
c) 
il Presidente dell'Agenzia territoriale per la Casa o suo delegato;
d) 
due esperti in materia Urbanistica ed Edilizia;
e) 
tre esperti in materia di Agricoltura e Foreste, scelti su terne proposte dalle Associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
3. 
Per la determinazione delle indennita' relative ad aree edificabili, cosi' come definite dall'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, o comunque aventi vocazione ulteriore e diversa dell'agricola, la Commissione e' integrata, a mero titolo consultivo, dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente espropriante. In caso di mancata partecipazione del suddetto rappresentante la determinazione della Commissione, assunta nei modi previsti dall'articolo 2, rimane a tutti gli effetti validamente assunta.
4. 
Le deleghe di cui al comma 2 sono comunicate per iscritto al Presidente della Provincia unitamente alla dichiarazione di accettazione espressa dai delegati ed hanno validita', salvo revoca, dimissioni anticipate, o decadenza fino alla scadenza del mandato della Commissione.
5. 
La costituzione della Commissione e la nomina degli esperti di cui al comma 2, lettere d) ed e), nonche' di eventuali altri componenti previsti dalla normativa in vigore, sono delegate alle Province presso cui hanno sede le Commissioni.
6. 
La Commissione e' nominata dalla Provincia e resta in carica sino al termine della legislatura regionale nel corso della quale e' stata nominata e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge.
7. 
Il provvedimento di nomina della Commissione e' comunicata alla Regione e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale.
8. 
In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri esperti decadono dalla nomina. Il Segretario della Commissione provvede immediatamente a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione che avviene negli stessi modi di cui ai commi 5, 6 e 7. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.
Art. 2. 
(Attivita' e funzionamento della Commissione)
1. 
Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonche' alle direttive emanate dalla Regione. Per lo svolgimento delle proprie attivita' puo' adottare specifico regolamento interno.
2. 
Entro il 15 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi, di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore, e a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. 
Ove i valori di cui al comma 2 non pervengano alla Regione entro il 31 gennaio si hanno per confermati i valori determinati per l'anno precedente.
4. 
Le tabelle dei valori agricoli medi vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. 
Le sedute della Commissione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti assume prevalenza il voto del Presidente.
6. 
Nel computo delle presenze per la validita' delle sedute e nelle determinazioni assunte a maggioranza non si deve tenere conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante, che non ha diritto al voto.
7. 
Per le deliberazioni concernenti la determinazione delle indennita' commisurate al valore agricolo e la determinazione delle indennita' relative agli immobili di cui all'articolo 1, comma 3 occorre altresi' la partecipazione, rispettivamente, di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia urbanistica ed edilizia.
8. 
La Commissione provvede a determinare le indennita' di espropriazione e di occupazione d'urgenza, ovvero gli indennizzi e le valutazione di altra natura previsti dalla normativa in vigore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti. 9. Le determinazioni di cui al comma 8 sono inviate all'organo richiedente nonche' all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in unico soggetto.
Art. 3. 
(Segreteria della Commissione)
1. 
I compiti concernenti il funzionamento delle Commissioni sono delegati alle Province, che a tal fine provvedono a costituire un ufficio di segreteria per ciascuna Commissione, assegnando ad esso il personale necessario.
2. 
Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale ad un dipendente dell'Amministrazione stessa in attivita' di servizio ed appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. 
In caso di assenza o impedimento del Segretario e' data facolta' all'Amministrazione provinciale di nominare un funzionario per lo svolgimento delle funzioni vicarie, anch'esso in attivita' di servizio e di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
4. 
Il Segretario della Commissione ha il compito di:
a) 
redigere i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti;
b) 
curare i rapporti fra la Commissione e gli Enti e gli Organi richiedenti le determinazioni nonche' con la Regione;
c) 
predisporre e raccogliere la documentazione relativa alle trasferte ed alle presenze dei componenti la Commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;
d) 
curare la raccolta dei dati complessivi annuali relativi alle determinazioni effettuate dalla Commissione e trasmetterli, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione;
e) 
curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della Commissione.
Art. 4. 
(Trattamento economico)
1. 
Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) sono riconosciute per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle Commissioni, che comunque non potranno essere superiori a sei per ogni mese, le competenze previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
2. 
Tali competenze saranno liquidate periodicamente dalle Province.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge, si fa fronte con le disponibilita' del capitolo 15990 del bilancio 1999 e successivi con le modalita' previste dall'articolo 10, commi 4 e 5 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 6. 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme recate dall'articolo 14 della l. 10/1977, nonche' la normativa vigente in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita'.