Disegno di legge regionale n. 703 presentato il 20 gennaio 2005
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1 
(Trattamento economico accessorio del personale)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 2 
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dagli eventi calamitosi naturali per cui è dichiarato lo stato di emergenza.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Capo II. 
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO CONTABILE REGIONALE
Art. 3 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stesa unità previsionale di base, fatta eccezione:
a) per le variazioni che comportino contestualmente riduzioni di spese di natura obbligatoria ed incrementi di spese di natura discrezionale;
b) per le variazioni fra capitoli alimentati da risorse trasferite dallo Stato o dall'Unione europea;
c) per le variazioni tra capitoli relativi a spese in annualità a pagamento differito ovvero direttamente regolate dalla legge.
"
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 45 della l.r. n. 7/2001 è aggiunto il seguente comma:
" 8 bis. Entro il 30 luglio 2005, gli enti di cui agli allegati A e B adottano un proprio regolamento di contabilità in conformità alle disposizioni contenute nei commi precedenti."
.
3. 
L'Allegato B alla l.r. n. 7/2001 è così integrato:
" Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte); Agenzia regionale per le adozioni internazionali."
.
Capo III. 
POLITICHE DEL LAVORO
Art. 4 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:
" 3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2."
.
2. 
Il comma 9 dell'articolo 7 della l. r. 28/1993, è sostituito dal seguente:
" 9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della l.r. 33/1976. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro ¿ Sviluppo dell'imprenditorialità ¿ Titolo I ¿ spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007."
.
Art. 5 
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. 
La Regione eroga contributi, in base alle somme stanziate nella apposita unità previsionale di base del bilancio dell'anno 2005, fino all'entità massima del settanta per cento, a favore degli Enti di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell' articolo 4, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), della durata di almeno otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005, utilizzando risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto stesso e che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.
2. 
La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del Fondo occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.
3. 
Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.
4. 
I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti alla scadenza dei progetti medesimi in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge stessa.
5. 
Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un fondo speciale nella unità previsionale di base (UPB) 15091 pari ad euro 1 milione per l'anno 2005.
Art. 6 
1. 
La lettera d) del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) come modificata dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente:
" d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4 della predetta legge, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione."
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Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
Art. 7 
(Promozione e valorizzazione dell'artigianato)
1. 
Al fine di rendere più efficiente l'attività di promozione e valorizzazione delle migliori espressioni dell'artigianato piemontese, la Regione, assieme alle Confederazioni di categoria artigiane, ad Unioncamere Piemonte e ad altri soggetti in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel settore, partecipa alla Società consortile a responsabilità limitata denominata "AG.I.RE. S. c. a r. l. Agenzia d'interesse regionale per lo sviluppo commerciale delle imprese dell'eccellenza artigiana del Piemonte ¿ società consortile a responsabilità limitata, con sede in Torino, Piazza Bodoni, 3.
2. 
La società AG.I.RE. S. c. a r. l. opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività commerciali delle imprese artigiane piemontesi iscritte negli albi delle imprese artigiane della Regione Piemonte, in modo particolare ed in via prioritaria quelle aventi le caratteristiche di cui al capo VI della legge regionale 9 maggio 1997 n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato).
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione al valore nominale di una quota di partecipazione al capitale della Società consortile "AG.I.RE. S.c.ar.l.." fino ad un massimo di Euro 20.000.
4. 
Prima della sottoscrizione la Giunta regionale definisce insieme ai soci di riferimento le modifiche statutarie e le pattuizioni parasociali atte a garantire una adeguata rappresentanza delle istanze regionali.
5. 
All'onere si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'unità previsionale di base n. 08042 (Direzione programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II ¿ Spese di investimento).
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono inseriti i seguenti:
"
2.bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500 e 20 mila euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall' articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
"
2. 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 28/1999 è aggiunto il seguente:
"
Art. 16 bis (Agenzia Regionale del Commercio)
1. La Regione promuove la costituzione di una struttura stabile di supporto del commercio piemontese denominata Agenzia Regionale del Commercio, di seguito indicata Agenzia.
2. L'Agenzia svolge attività operative complesse a favore dei soggetti interessati allo sviluppo del settore commerciale, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo delle aziende delle imprese commerciali ed alle connesse attività di accesso al credito, alle politiche territoriali di qualificazione e sviluppo dei luoghi del commercio, alle politiche di innovazione imprenditoriale e tecnologica del comparto.
3. I soggetti costituenti l'Agenzia possono essere la Regione Piemonte, anche tramite i propri organismi strumentali, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del commercio, le Camere di commercio del Piemonte o sue Unioni, altri soggetti del comparto del commercio da individuarsi con appositi atti amministrativi.
4. Le modalità ed i criteri per la costituzione dell'Agenzia e per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono indicate dalla Giunta regionale.
5. Alle spese necessarie per la costituzione dell'Agenzia si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti su apposito capitolo da istituirsi all'interno dell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato- Tutela del consumatore Mercati ¿ Titolo II ¿ Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005. La Giunta regionale indica altresì criteri e modalità di dotazione finanziaria ed economica dell'Agenzia.
"
Art. 9 
(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. 
La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all' articolo 18 comma 1 lettera c) della l. r. 28/1999, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti su apposito capitolo da istituirsi all'interno dell'UPB 17021 (Commercio e Artigianato ¿ Tutela del Consumatore Mercati - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
Capo V. 
INTERVENTI PER LE OLIMPIADI 2006
Art. 10 
(Villaggio olimpico di Sestriere)
1. 
Per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto, al medesimo fine, già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003 n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere), la Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della "Villaggio Olimpico S.r.l.".
2. 
La sottoscrizione delle quote può avvenire, per un importo non superiore ad 1.600.000,00 euro, a condizione che altri soggetti imprenditoriali, fra cui in ogni caso l'impresa appaltatrice dei lavori, partecipino anch'essi alla ricapitalizzazione ed acquisiscano il controllo di diritto della Società.
3. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale di Finpiemonte S.p.A. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile. L'oggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partners a cui alienare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
4. 
Per la sottoscrizione delle quote della "Villaggio Olimpico S.r.l." è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) n. 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II-Spese d'investimento), nella misura massima di euro 1.600.000,00 in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
5. 
Per la remunerazione del mandato conferito a Finpiemonte S.p.A. è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell'UPB n. 08041 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I- Spese correnti), nella misura massima di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
6. 
Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della "Villaggio Olimpico S.r.l." si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB n. 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II- Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
7. 
Agli oneri derivanti dalla remunerazione del mandato conferito a Finpiemonte S.p.A. si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB n. 05991 (Affari istituzionali e processo di delega Direzione Titolo I ¿ Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 11 
(Biogest)
1. 
Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nell'ambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo di 600.000,00 euro al consorzio Biogest.
2. 
Alla copertura si provvede mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte all'UPB 09011.
Art. 12 
(Formont)
1. 
Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fidejussoria al "consorzio per la formazione professionale delle attività di "Montagna" FORMONT nei limiti di euro1.250.000,00.
Art. 13 
(Agenzia per le risorse idriche del Piemonte)
1. 
Al fine di assicurare a scala regionale il coordinato svolgimento delle attività operative di attuazione della pianificazione di settore e della programmazione degli interventi posti in capo ai soggetti, istituzionali e non, operanti nel comparto, con apposito provvedimento è istituita l'Agenzia per le risorse idriche del Piemonte, ente strumentale dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.
2. 
L'Agenzia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni già assegnati ad altri nel quadro delle competenze di settore, con particolare riferimento alle grandi infrastrutture idriche di rilievo regionale, svolge i seguenti compiti:
a) 
assistenza tecnica, ingegneria, ricerca applicata;
b) 
reperimento degli strumenti finanziari;
c) 
programmazione operativa degli interventi;
d) 
eventuale progettazione ed attuazione degli interventi;
e) 
analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici, nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;
f) 
progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo -gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento degli utilizzi dell'acqua;
g) 
promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse idriche;
h) 
sensibilizzazione delle Amministrazioni, degli operatori e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura dell'acqua.
3. 
La Giunta regionale predispone gli atti necessari per dare attuazione ai commi 1 e 2.
Art. 14 
1. 
In deroga a quanto stabilito all' articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) è consentito utilizzare gli stanziamenti iscritti ai capitoli 10085, 10209, 15183 del bilancio per gli anni 2005 ¿ 2006 ¿ 2007 per l'affidamento da parte dell'Amministrazione regionale di collaborazioni esterne.
Art. 15 
(Edilizia residenziale pubblica)
1. 
Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione delle leggi 388/2000 e 21/2001 per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.
Art. 16 
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e 2007 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000 - 2006 e del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013)
1. 
Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale nello stato di previsione della spesa sono autorizzate spese a valere sugli stanziamenti della UPB 09012 nella misura complessiva di 43.300.000,00 euro per l'anno 2006 e di 38.000.000,00 euro per l'anno 2007, con le seguenti finalità:
a) 
a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000 - 2006 e 2007-2013 è autorizzata la spesa di 23.610.000,00 euro per l'esercizio 2006 e di 20.000.000,00 euro per l'esercizio 2007;
b) 
a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è autorizzata la spesa di 19.690.000,00 euro per l'esercizio 2006 e di 18.000.000,00 euro per l'esercizio 2007.
Art. 17 
(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)
1. 
Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nell'anno 2004 ai sensi dell' articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell' articolo 1, comma 2, della L. 488/2003 e dell' articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi sulla UPB 11012 nella misura di:
a) 
2.699.000,00 euro per l'anno 2005;
b) 
2.892.000,00 euro per l'anno 2006;
c) 
2.134.000,00 euro per l'anno 2007;
d) 
1.675.000,00 euro per gli anni successivi.
Art. 18 
1. 
L' articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici), è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Commissione regionale)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominata una Commissione regionale, operante presso l'Assessorato alla Sanità, a cui è affidato il compito di fornire direttive ed indicazioni per la corretta applicazione della presente legge in tutto il territorio regionale.
2. Alla Commissione spettano, altresì, le funzioni indicate agli articoli 7, 8 e 11.
3. La Commissione è così composta:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità animale e igiene degli allevamenti, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, esperto CITES, designato dall'organismo di appartenenza;
c) uno o più esperti in zoologia ed etologia individuati in rapporto all'ambito specialistico della materia di volta in volta da trattare, designati dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica, sulla base di oggettivi criteri di valutazione e di selezione, comprovanti l'esperienza e le capacità professionali dei singoli referenti.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di sanità animale ed igiene degli allevamenti.
5. Ai componenti di cui al comma 3, lettera c), è corrisposto un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
"
Art. 19 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dai seguenti:
"
3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi.
4. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale. In ogni caso l'importo complessivo così determinato non può essere inferiore a quello definito per l'anno precedente.
"
Art. 20 
1. 
L' articolo 40 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è sostituito dal seguente:
"
Art. 40. (Chiusura della gestione separata della contabilità 1994 e precedenti)
1. Alla data del 31 dicembre 2004 le gestioni liquidatorie provvedono all'accertamento dei debiti e crediti ancora in essere verso la Regione e verso altri soggetti relativi alle ex U.S.S.L. estinte alla data del 31 dicembre 1994 e viene chiusa la contabilità separata delle suddette gestioni.
2. Nello Stato Patrimoniale delle Aziende sanitarie regionali vengono aperti appositi conti nei quali far affluire debiti e crediti delle gestioni liquidatorie ancora in essere alla data del 1 gennaio 2005.
"
Art. 21 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende sanitarie locali (ASL) e Aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie ¿ Titolo I ¿ Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per il triennio 2005-2007, di cui 15 milioni di euro relativi all'anno 2005."
.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della l. r. 9/2004, è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Ai sensi dei CCNL di settore, il personale dipendente sanitario delle Aziende sanitarie regionali può aderire, con oneri a proprio carico, al programma regionale per la copertura assicurativa dei danni cagionati a terzi per colpa grave nell'esercizio della propria attività a favore del Servizio sanitario regionale. In tale ipotesi è esclusa qualsiasi azione di rivalsa da parte dell'Azienda sanitaria regionale nei confronti del proprio dipendente."
.
Art. 22 
(Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione)
1. 
Per l'attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle Aziende Sanitarie nella nostra Regione nell'ambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali ( art. 9, comma 2, lettera c, della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 recante "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale" e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dall' art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) sono destinati euro 2.000.000,00 da stanziare nelle disponibilità dell'UPB 28011 per l'esercizio 2005.
2. 
Alla suddetta spesa si dà copertura riducendo di pari importo le somme stanziate nelle disponibilità dell'UPB 28051 per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 23 
(Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004)
1. 
Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 185/92 e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell' articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto ai commi 4 e 5 dell' articolo 53 della l.r. 7/2001.
2. 
Tale anticipazione, sarà utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge 185/92 e successive modifiche e integrazioni, e sarà reintegrata con le assegnazioni che riverranno dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla medesima legge.