Disegno di legge regionale n. 663 presentato il 23 settembre 2004
Assestamento al Bilancio 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005.

Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell' articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)
1. 
È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 2003.
2. 
Agli eventuali oneri ricadenti sull'anno 2005 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 15862 e n. 30082 i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4 
(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. 
In relazione a quanto disposto dall' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) in deroga all' articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all'indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 come evidenziati nel prospetto di cui all'allegato B.
Art. 5 
(Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)
1. 
Le autorizzazioni di spesa iscritte alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferite all'anno 2005:
06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
2. 
Per il completamento delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006" è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 50 milioni di euro.
3. 
Alla copertura finanziaria delle spese specificate ai precedenti commi, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Art. 6 
(Norma transitoria)
1. 
È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l'anticipazione con risorse regionali delle rata relative all'anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006", stipulato nell'anno 2003 in attuazione dell' articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").
Art. 7 
(Sostituzione dell' articolo 22 della l.r. 21/1997)
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:
"
Art. 22. (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)
1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese - EBAP, e all'EBAP Formazione.
2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti degli enti di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale;
e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dietro richiesta dell'EBAP e dell'EBAP Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario delle iniziative in esso previste.
5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.
"
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. 
OMISSIS