Disegno di legge regionale n. 658 presentato il 06 agosto 2004
Disposizioni regionali per l'attuazione del condono edilizio.

Art. 1 
(Applicazione della sanatoria edilizia)
1. 
La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall' articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, come ulteriormente modificato per effetto della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, si applica nella Regione Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32, nonché nei relativi allegati, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. 
Le domande di sanatoria già presentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 restano valide ed ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 2 
(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)
1. 
Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti volumetrici massimi fissati dalla disciplina statale, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni con destinazioni diverse dalla residenza, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Nella nozione di ampliamento di manufatti con destinazione non residenziale è ricompresa la creazione di nuovi manufatti anche costituenti corpo di fabbrica staccato da quelli esistenti purchè realizzati all'interno dell'area di pertinenza dei medesimi e mantenuti entro i limiti di ampliamento volumetrico massimi fissati dalla disciplina statale.
3. 
Ai fini dell'applicazione della Tipologia di abuso 5, nella Tabella C, allegata alla l. 326/2003, come modificata dalla l. 350/2003, per "zone omogenee A" si intendono, nel caso che lo strumento non abbia individuato la zona omogenea A, gli insediamenti urbani e i nuclei minori aventi carattere storico-artistico e/o ambientale ed le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, individuati nello strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come da ultimo modificato dall' articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
Art. 3 
(Modalità di rilascio del parere dell' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)
1. 
Il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria ricadenti su immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è subdelegato ai comuni, che lo rilasciano sentita la Commissione edilizia costituita ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 3 aprile1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) e dell' articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56).
2. 
Il provvedimento di cui al comma 1, è trasmesso alla competente Soprintendenza per i Beni architettonici ed il paesaggio contestualmente alla relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Il Ministero può in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione.
Art. 4 
(Incremento degli oneri di urbanizzazione)
1. 
L'ammontare della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione dovuta è determinata applicando le tabelle comunali in vigore all'atto del perfezionamento della sanatoria incrementate del 100 per cento ai sensi dell' articolo 32, comma 34 della l. 326/2003.
2. 
All'atto della presentazione della domanda di sanatoria deve essere versata, a titolo di anticipazione una quota non inferiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione come sopra determinati.
Art. 5 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.